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Il D.L. 25/2017 ha previsto l’abrogazione della disciplina sul lavoro accessorio: a decorrere dal 17 marzo 2017, infatti, non è più possibile vendere ed acquistare voucher.
Per i soggetti che, a tale data, fossero stati in possesso di buoni lavoro o avessero già pagato per future prestazioni, si aprivano poi due possibilità: la prima era quella di utilizzare i voucher entro il termine ultimo del 31/12/2017. L’altra, invece, consisteva nel richiedere il rimborso delle spese sostenute.
E’ bene ricordare che l'importo rimborsato è sempre pari al valore nominale del buono, decurtato del compenso del 5% riservato al concessionario per la gestione del servizio, a prescindere da quale sia il canale d'acquisto utilizzato.
Con il messaggio n. 4405 del 7 novembre 2017, l’INPS ha fornito alcuni chiarimenti operativi circa le modalità di presentazione delle ultime domande di rimborso per i versamenti “Lavoro accessorio” effettuati dopo il 17 marzo.
I committenti interessati ad ottenere il rimborso possono presentare apposita domanda consegnando il modello SC52 presso le sedi territoriali competenti, che dovranno poi protocollare tale richiesta.
Per procedere al rimborso, il committente dovrà comunicare ulteriori dati, quali:
- il tipo di pagamento effettuato (bollettino bianco, online tramite Porta dei pagamenti, F24, bonifico);
- la data del versamento e l’importo per tutte le tipologie di pagamento;
- per i pagamenti online, sarà necessario indicare il codice INPS rilasciato dal sito al momento del pagamento;
- per i bollettini bianchi, sarà necessario indicare frazionario, sezione e VCY.
Allegata alla domanda, sarà necessario per il richiedente allegare anche la ricevuta di versamento di tutti i pagamenti, ad eccezione di quelli effettuati tramite F24, la cui allegazione è meramente facoltativa.
Se il pagamento è stato effettuato tramite bonifico, il via libera al rimborso verrà dato solo dopo la verifica effettuata dalla Direzione Centrale Entrate e Recupero crediti, a seguito di un controllo sull’estratto conto del committente.
Si ricorda, infine, che soltanto la sede che ha preso in carico l’istanza potrà effettuare la liquidazione. In caso di errori, occorrerà segnalare il problema alla Direzione Centrale Entrate e Recupero crediti per consentire lo sblocco della procedura.