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Durante la giornata lavorativa, ogni lavoratore svolge la propria mansione ma ciò non può essere fatto, continuativamente, per l’intero orario di lavoro.
Pause, soste e riposi sono quindi un tema estremamente importante, una materia che il Legislatore e la contrattazione collettiva hanno regolato in maniera attenta e differenziata in base alla tipologia di lavoro e al luogo in cui esso viene svolto.
La prima definizione di cui occorre tenere conto è quella di orario di lavoro, il quale è definito, ai sensi del D. Lgs. n. 66/2003, come qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore e nell’esercizio della sua attività o delle sue funzioni.
Tale definizione, quindi, distingue tra il concetto di orario di lavoro ed il concetto di lavoro effettivo: le soste, quindi, potranno essere escluse dall’orario di lavoro e, quindi, non remunerate, solo se il lavoratore non è adibito ad alcuna mansione né si trova a disposizione del datore di lavoro.
La pausa, invece, ha un triplice scopo:
- permettere al lavoratore di recuperare le proprie energie psicofisiche;
- consentire la consumazione del pasto;
- spezzare il ritmo di una prestazione lavorativa particolarmente monotona o ripetitiva.
Il lavoratore ha diritto alla pausa solamente nei casi in cui l’orario di lavoro ecceda il limite giornaliero di 6 ore. La pausa, che non deve avere durata inferiore ai 10 minuti, può essere goduta anche sul posto di lavoro, ma non può essere sostituita da una corrispondente retribuzione. La pausa non può nemmeno essere collocata ad inizio o alla fine dell’orario lavorativo, determinando (di fatto) una riduzione oraria: tale cambiamento può essere svolto solo previo accordo e a fronte della concessione di un uguale periodo di riposo compensativo.
Come detto in precedenza, per alcune categorie di lavoratori esistono regole particolari: ad esempio, per i videoterminalisti (con contratto per almeno 20 ore settimanali), è previsto il diritto ad una pausa ogni 15 minuti ogni 120 minuti di lavoro al terminale. In tali casi, la pausa è considerata orario di lavoro.
Il lavoratore domestico, invece, ha diritto ad un riposo di almeno 11 ore consecutive, tra cui devono ricomprendersi le 8 ore di riposo notturno. Inoltre, fatto salvo che l’orario lavorativo sia completamente compreso nelle fasce orarie 6-14 o 14-22, è previsto l’obbligo di un riposo intermedio non retribuito non inferiore alle 2 ore.
Si ricorda che la disciplina dei riposi intermedi non si applica a:
- dirigenti e altro personale con funzioni direttive e decisionali;
- manodopera familiare;
- telelavoratori e quelli a domicilio;
- lavoratori mobili.
Quanto alle soste, si ritiene siano sempre retribuibili le soste inferiori a dieci minuti per cause di forza maggiore, esigenze fisiologiche del lavoratore o semplicemente di alleggerimento del carico di lavoro, così come quelle legate alla tutela psico-fisica del lavoratore e le altre soste di durata superiore ai 30 minuti avutesi per cause di forza maggiore o comunque non imputabili al lavoratore.
Alle aziende industriali e commerciali non spetta il pagamento della retribuzione per i riposi intermedi presi dentro o fuori dall’azienda; per il tempo impiegato per recarsi al lavoro e per le soste di durata superiore a 10 minuti.
Per le aziende agricole, invece, non sono retribuiti i riposi intermedi ed il tempo necessario per il trasferimento al campo o al posto di lavoro e il relativo ritorno.