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Non è possibile imporre al lavoratore di rinunciare al suo diritto di astenersi dal lavoro in caso di festività infrasettimanali, nemmeno dimostrando lo stato di oggettiva necessità.
Lo ha deciso la Corte di Cassazione con la sentenza n. 27948 depositata il 23 novembre 2017, pronunciandosi sul caso di un’azienda metalmeccanica che era stata condannata al pagamento della retribuzione giornaliera di sei lavoratori, i quali si erano rifiutati di prestare la loro attività lavorativa, come richiesto, durante le giornate festive del 6 gennaio e dell’8 dicembre.
Secondo quanto affermato dal datore, il rifiuto di svolgere la prestazione lavorativa era da ritenersi illegittimo, in quanto, fermo restando il diritto del lavoratore di astenersi dal lavoro durante le festività infrasettimanali, la contrattazione collettiva prevedeva la possibilità di svolgere l’attività anche in tali giorni, fatto salvo l’obbligo di dimostrare le specifiche esigenze aziendali.
Nel caso in esame, il datore aveva provato l’esistenza di tali esigenze, quindi, a suo dire, il rifiuto del lavoratore di svolgere la prestazione era da ritenersi illegittimo. Per il datore, quindi, le sentenze impugnate avevano erroneamente configurato il trattamento economico della festività come un diritto soggettivo incondizionato ed inderogabile.
La Corte di Cassazione, però, ha respinto tali argomentazioni, qualificando come pienamente legittima la condotta dei lavoratori.
Richiamando un precedente orientamento giurisprudenziale, i giudici di legittimità hanno sostenuto che la possibilità di svolgere attività lavorativa durante le festività è rimessa alla volontà delle due parti contrattuali che devono, a tal fine, trovare un accordo. Tale accordo deve essere raggiunto tra i singoli individui e non a livello collettivo, in quanto le organizzazioni sindacali non possono derogare in senso peggiorativo ad un diritto del singolo lavoratore, salvo esplicito mandato in tal senso.
Inoltre, il contratto collettivo nazionale richiamato dal datore prevede la possibilità di lavorare durante le festività, ma non un obbligo. Del resto, anche la giurisprudenza di legittimità è da tempo orientata nel giudicare nulle le clausole di un contratto collettivo che prevedano l’obbligo dei dipendenti di prestare la propria opera durante i giorni festivi: quello di astenersi dalla prestazione è un diritto del lavoratore che non può essere compresso da parte delle organizzazioni sindacali.
Pertanto, secondo la Cassazione, l’astensione posta in essere da parte dei lavoratori era ritenersi un mero esercizio di un diritto che, in alcun modo, poteva essere penalizzato da parte del datore di lavoro, il quale veniva quindi condannato al pagamento delle retribuzioni originariamente non versate.