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Buone notizie per i neopadri assunti con un contratto di lavoro subordinato: in forza delle previsioni della Legge di Bilancio 2017 (L. 232/2016), a partire dal 1° gennaio raddoppia la durata del congedo di paternità.
Con l’entrata in vigore della nuova disciplina, infatti, il periodo obbligatorio di astensione dal lavoro passa, per i padri, da due a quattro giorni, a cui se ne aggiunge un quinto che può essere goduto in caso di rinuncia di un giorno di congedo da parte della madre.
Il congedo di paternità deve essere goduto durante i primi cinque mesi di vita del bambino e deve essere fruito per giornate intere di lavoro: la legge stabilisce espressamente il divieto di frazionamento a ore.
Va precisato che il padre può godere del congedo anche mentre la madre sta fruendo del congedo di maternità che, si ricorda, consiste nell’astensione dal lavoro per cinque mesi da ripartire tra prima e dopo il parto: ordinariamente sono due mesi prima e tre dopo la nascita, ma è possibile lavorare fino ad un mese dal parto allungando il periodo post partum a quattro mesi approfittando della flessibilità della misura.
In caso di parto plurimo (gemellare), sia il congedo di paternità che quello di maternità non subiscono variazioni dal punto di vista della durata. Pertanto, in tal caso, il padre avrà sempre diritto/obbligo a quattro giorni di congedo.
Caso speciale è quello in cui, a causa di abbandono, morte o infermità grave della madre, oppure affidamento esclusivo del bambino, il padre ha diritto a godere del periodo di congedo eventualmente non goduto dalla madre e ciò non preclude il godimento dei quattro giorni di “paternità”.
Per i giorni di assenza dovuti dall’esercizio del diritto di paternità sono previsti piena retribuzione e contribuzione a carico dell’INPS. L’indennità, però, è anticipata dal datore di lavoro, che recupererà poi gli importi a conguaglio durante il versamento mensile all’INPS dei contributi dovuti.
Il congedo di paternità obbligatorio deve essere richiesto dal lavoratore in forma scritta, con una specifica richiesta da presentare al datore di lavoro con almeno 15 giorni di preavviso, ove possibile. In relazione alla nascita, occorre fare riferimento alla data effettiva del parto.
Come detto, poi, in aggiunta ai quattro giorni obbligatori, il padre ha diritto ad un quinto giorno di astensione dal lavoro facoltativo, che potrà essere goduto nel caso in cui la madre decida di non usufruirne. Per tale ulteriore congedo non è previsto un termine particolare ma, essendo vincolato alla fruizione materna, si ritiene debba avvenire entro il termine del congedo obbligatorio di maternità.