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pacchetto-ortofloro-plus Omesso versamento contributi? Chi paga gli stipendi non ha scuse

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. in caso di omesso versamento contributivo, il datore di lavoro non può svincolarsi dalla responsabilità penale se, durante lo stesso periodo, continua a versare regolarmente gli stipendi ai lavoratori. in tal caso, infatti, non è possibile invocare, come giustificazione dell’omesso versamento, il principio di forza maggiore. questa è la decisione della corte di cassazione che, con la sentenza n. 19671/2018, ha confermato la condanna inflitta in appello al legale rappresentante di un’azienda che, trovatasi in difficoltà a causa di una crisi di liquidità, ha deciso di versare gli emolumenti ai propri dipendenti lasciando a bocca asciutta l’inps. la difesa aveva sostenuto che non era stato possibile adempiere agli obblighi contributivi a causa di una sopravvenuta mancanza di liquidità tale da integrare l’esimente della forza maggiore così come disciplinata dall’art. 45 del codice penale. dopo due pronunce negative in merito, anche i giudici di legittimità hanno condannato il datore di lavoro, operando una puntuale ricostruzione dei principi di caso fortuito e forza maggiore. secondo gli ermellini, per caso fortuito deve intendersi una scriminante idonea ad escludere totalmente l’elemento soggettivo del reo, in quanto consistente in un avvenimento imprevisto ed imprevedibile tale da non poter in alcun modo individuare una dimensione soggettiva di colui che materialmente compie l’atto lesivo. diversamente, secondo la cassazione, la forza maggiore si configura come un evento (naturalistico o umano) che fuoriesce totalmente dalla sfera di dominio dell’agente e che sia tale da determinare in maniera inevitabile la realizzazione della condotta lesiva ed i suoi conseguenti effetti. nel caso in esame, affermano i magistrati della suprema corte, il fatto che l’azienda avesse deciso di continuare a corrispondere lo stipendio ai lavoratori piuttosto che adempiere agli obblighi contributivi, era un chiaro indizio dell’esistenza di una possibilità di scelta da parte del datore. pertanto, secondo la corte, il reo doveva ritenersi tale in quanto:. il margine di scelta esclude sempre la forza maggiore;. la mancanza di risorse economiche necessarie all’adempimento tributario non può essere addotta come forza maggiore quando figlia di una politica imprenditoriale volta a fronteggiare una crisi di liquidità;. non si può invocare la forza maggiore quando il reato sia concausato da mancati accantonamenti e dal mancato pagamento delle singole scadenze mensili, quindi da una situazione (nei fatti), illegittima. ©riproduzione riservata
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