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pacchetto-ortofloro-plus Tirocini abusivi: pioggia di controlli da parte dell’Ispettorato del Lavoro

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. tra le pratiche abusive più diffuse nel mondo del lavoro, una delle più comuni è quella relativa all’utilizzo improprio di alcuni strumenti contrattuali come i tirocini, i quali vengono spesso utilizzati per mascherare veri e propri rapporti di lavoro. al fine di reprimere tale prassi, l’ispettorato del lavoro sta svolgendo (ed ha in programma per il futuro prossimo) una attività massiva di controllo su tali tipologie contrattuali, al fine di smascherare eventuali condotte illecite, anche alla luce delle nuove linee guida sui tirocini approvate nel maggio 2017 dalla conferenza stato-regioni. non solo: è importante ricordare che sono le regioni ad avere competenza legislativa esclusiva in materia di tirocini e che, quindi, su ogni territorio vigeranno regole (seppur lievemente) differenti in base alla disciplina dettata dalla relativa legge regionale sul tema. il primo profilo che sarà fatto oggetto di apposite verifiche sarà la genuinità del rapporto e dei processi di formazione, in quanto, di per sé, il rapporto lavorativo presenta diversi profili di affinità con un ordinario rapporto di lavoro subordinato. i controllori, pertanto, potranno evidenziare violazioni in alcuni casi specifici come i seguenti:. il tirocinante svolge attività elementari e ripetitive che non richiedono alcun progetto o percorso di formazione;. il tirocinio è stato attivato ad un soggetto privo delle caratteristiche richieste dalla normativa regionale;. il tirocinio ha durata inferiore alle previsioni della legge regionale;. manca la convenzione o il piano formativo regionale;. il soggetto promotore non possiede i requisiti richiesti dalla legge regionale;. il tirocinio ha durata inferiore a quella prevista dalla legge;. il tirocinio è stato attivato per la sostituzione di lavoratori in ferie, maternità o malattia;. l’attività di impresa è svolta da un solo tirocinante (es. è l’unico barista del locale);. il tirocinante ha già avuto rapporti di lavoro, collaborazione o di tirocinio con il soggetto ospitante;. è stato attivato un numero di tirocini oltre al massimo stabilito per legge;. il tirocinio è svolto per un numero di ore superiore a 50% in più rispetto a quanto stabilito dal piano formativo individuale;. il tirocinante svolge un’attività lavorativa diversa rispetto a quella prevista dal piano formativo;. al tirocinante sono corrisposte somme ulteriori e non episodiche rispetto a quanto previsto dal piano. ogni violazione riconducibile delle voci contenute nell’elenco di cui sopra potrebbe essere elemento idoneo a far scattare la riqualificazione del rapporto in contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e a tempo pieno, così come previsto dall’art. 1 del d. lgs. 81/2015. ma non solo: anche l’assoggettamento del tirocinante alle stesse regole previste per i lavoratori dipendenti (autorizzazione preventiva per ferie e permessi, organizzazione dell’attività in turni, imposizione di standard di rendimento periodici) potrebbe essere elemento sufficiente a far scattare la conversione del rapporto. conversione che, oltre all’istituzione di un nuovo rapporto lavorativo, comporta anche l’applicazione delle sanzioni amministrative su lul e dichiarazione di assunzione; in relazione a tale rapporto, però, può essere richiesto al datore anche il recupero dei contributi previdenziali ed assicurativi omessi, nonché il credito retributivo eventualmente maturato. concludendo, riteniamo utile ribadire che occorre servirsi di forme di occupazione regolari e che, quindi, lo strumento del tirocinio va utilizzato solo laddove ricorrano le condizioni e laddove sia possibile adempiere agli obblighi che tale tipologia contrattuale prevede. per chi, invece, decidesse comunque di avviare rapporti di tirocinio in maniera abusiva, si prepari: gli ispettori del lavoro potrebbero presto presentarsi alle porte dell’azienda. ©riproduzione riservata
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