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pacchetto-ortofloro-plus Retribuzioni in contanti: ultime settimane senza obblighi, poi scattano le sanzi

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. forse non tutti lo sanno, ma la busta paga di maggio sarà l’ultima che potrà essere pagata liberamente da parte dei datori di lavoro: a partire dal 1° luglio 2018, infatti, scatta il divieto di versare la retribuzione in contanti a lavoratori dipendenti, collaboratori e soci lavoratori di cooperativa. la nuova previsione, introdotta nell’ordinamento dall’art. 1, commi 911 e seguenti della legge di bilancio 2018 (l. 205/2017), prevede che retribuzioni e compensi, nonché ogni anticipo di essi, dovranno essere versati utilizzando un metodo di pagamento tracciato:. bonifico bancario o postale;. pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore è titolare di un conto corrente;. assegno;. strumenti di pagamento elettronici. come detto in premessa, le nuove disposizioni si riferiscono a qualsiasi rapporto di natura lavorativa, indipendentemente dalle modalità di svolgimento della prestazione e della tipologia o durata del rapporto di lavoro. le uniche esclusioni espresse dal divieto sono:. i rapporti di lavoro instaurati con le pubbliche amministrazioni;. i rapporti di lavoro domestico (di cui alla l. 339/1958 o a quelli rientranti nell’ambito di applicazione dei relativi ccnl per gli addetti a servizi familiari e domestici). chiaramente, anche in questi casi, se la retribuzione è superiore ai 3.000 euro, valgono le regole generali sul divieto di trasferimento di denaro contante superiore a tale soglia. si evidenzia che il divieto vale anche quando l’importo sia artificiosamente frazionato in più pagamenti di entità inferiore. le violazioni a tale regola comportano una sanzione amministrativa di importo compreso tra i 3.000 e i 5.000 euro. nel caso di pagamento in contanti della retribuzione, senza quindi il necessario rispetto delle regole imposte dall’ultima legge di bilancio, invece, la sanzione sarà quantificata tra i 1.000 e i 5.000 euro. cogliamo l’occasione per segnalare anche il contenuto della nota n. 4538/2018 dell’ispettorato del lavoro, sul tema della sottoscrizione della busta paga e del suo valore legale. la firma della busta paga, infatti, non costituisce prova dell’avvenuto pagamento della retribuzione e ciò è stato confermato anche dalla giurisprudenza (cass. n. 9294/2011). pertanto, ai fini del nuovo obbligo, è necessario che il pagamento risulti effettivamente eseguito. la mera firma del cedolino non è prova idonea, così come non lo è l’attestazione di avvenuto pagamento tramite strumenti elettronici nel caso in cui l’erogazione non sia stata realmente effettuata (si pensi al bonifico eseguito e poi revocato). concludendo, dal 1° luglio per i datori cambia irreversibilmente il sistema dei pagamenti dei lavoratori e aumenteranno anche i controlli in tal senso: è fondamentale quindi non farsi trovare impreparati davanti a questa importante novità. ©riproduzione riservata
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