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Le problematiche della gestione del personale e della conseguente programmazione delle attività legate al trasporto su strada, toccano aspetti molto delicati che richiedono un grande impegno da parte delle imprese.
Non a caso le attività di trasporto sono spesso demandate a soggetti terzi, al fine di non distrarre tempo e risorse all’attività produttiva dell’impresa.
La categoria professionale degli autisti è da tempo soggetta ad una speciale attenzione da parte del legislatore europeo. Infatti, sono state previste regole specifiche per la regolamentazione dei limiti orari di guida e di lavoro al fine di tutelare il riposo dei conducenti, cercando di evitare che il loro affaticamento possa pregiudicarne l’attenzione alla guida, con il duplice intento di tutelare i lavoratori e la sicurezza sulle strade.
Recentemente la Corte di giustizia europea (causa C-102/16 del 20/12/17) ha stabilito che i riposi settimanali regolari non possono essere effettuati a bordo del veicolo.
La Corte ha sostenuto che i principi del Regolamento Ce 561/2006 sono volti al miglioramento delle condizioni di lavoro dei conducenti e della sicurezza stradale. Pertanto, i giudici non hanno ritenuto la cuccetta di un autocarro un luogo idoneo per periodi di riposo più lunghi di quelli previsti per il riposo giornaliero.
Per comprendere meglio la problematica vediamo di riassumere le principali norme che regolano l’attività dei conducenti che effettuano attività di autotrasporto.
Il D.Lgs 234/07 disciplina sia il tempo che l’autista trascorre alla guida, sia il periodo di tempo nel quale egli è a disposizione dell’azienda, compresi i tempi di attesa, considerando nell’orario di lavoro i periodi in cui il conducente non possa disporre liberamente del proprio tempo, rimanendo sul posto di lavoro.
Rientrano pertanto nel computo dell’orario di lavoro oltre all’attività di guida, le attività di carico e scarico , l’espletamento delle formalità doganali e di polizia e le altre operazioni necessarie a garantire la sicurezza del veicolo e del relativo carico.
Sono invece esclusi dall’orario di lavoro le pause dopo 4,30 ore di guida continua, i riposi intermedi, i riposi giornalieri e settimanali ed i periodi di disponibilità ovvero quei periodi in cui, pur non dovendo rimanere sul posto di lavoro, il lavoratore deve tenersi a disposizione.
L’orario di lavoro settimanale non può superare le 48 ore. L’orario può essere esteso a 60 ore a condizione che, nell’arco di un periodo di 4 mesi, la media delle ore lavorate non superi le 48 ore settimanali.
I riposi intermedi sono previsti nel caso in cui un lavoratore sia impegnato con un orario di lavoro da 6 a 9 ore. In tal caso il lavoratore dovrà osservare un periodo di riposo di almeno 30 minuti. Se l’orario di lavoro supera le 9 ore è previsto un periodo di riposo di 45 minuti.
L’art. 4 del Regolamento CE 561/2006 definisce il tempo di guida giornaliero quel periodo complessivo di guida effettuato tra il termine di un riposo giornaliero e l’inizio del riposo giornaliero (o settimanale) successivo. Mentre è definito tempo di guida settimanale, quel periodo trascorso complessivamente alla guida nel corso di una settimana.
Il regolamento pone delle condizioni per quanto concerne i tempi di guida.
La guida giornaliera non può superare le 9 ore. Tale limite, per non più di due volte a settimana può arrivare a 10 ore.
Il tempo di guida effettiva settimanale non deve invece superare le 56 ore.
Infine, il tempo di guida bisettimanale, inteso come tempo di guida in due settimane consecutive, non deve superare le 90 ore.
Dopo un periodo di guida di 4,30 ore consecutive, il conducente deve effettuare un’interruzione “a mezzo fermo” di almeno 45 minuti consecutivi, durante la quale non può esercitare alcuna mansione.
L’art. 8 del Regolamento Ce 561/2006 disciplina anche il tempo di riposo giornaliero e settimanale.
Il riposo giornaliero nell’arco della settimana può essere effettuato in modo regolare o ridotto.
Il riposo giornaliero regolare prevede un periodo ininterrotto di 11 ore. Può essere eventualmente frazionato in due periodi, il primo dei quali non può essere inferiore a 3 ore ed il secondo a 9 ore, con la conseguenza che il periodo di risposo prevede complessivamente 12 ore anziché 11.
Il riposo giornaliero ridotto consiste in un periodo ininterrotto inferiore a 11 ore ma di almeno 9 ore, che può essere ammesso per non più di tre volte a settimana e a differenza del precedente non prevede “recuperi”.
Il riposo settimanale deve iniziare al più tardi dopo sei periodi di 24 ore dal termine del precedente periodo di riposo settimanale.
Anche il riposo settimanale prevede una forma regolare ed una ridotta.
Il riposo settimanale regolare prevede un periodo ininterrotto di almeno 45 ore in due settimane.
Il riposo settimanale ridotto prevede invece un riposo ininterrotto di almeno 24 ore purché nella settimana precedente risulti goduto un riposo regolare di 45 ore. In tal caso, le 21 ore di riposo non effettuate dovranno essere godute entro la terza settimana successiva a quella in cui si è avuta la riduzione, unendole in un’unica soluzione ad un altro periodo di riposo giornaliero di almeno 9 ore, ovvero ad un altro periodo di riposo settimanale di 45 ore.
Il Regolamento Ce 561/2006 prevede il caso in cui durante un “turno” di guida siano contemporaneamente a bordo del veicolo almeno 2 conducenti.
In tal caso i conducenti, alternandosi alla guida del mezzo entro le 4,30 ore effettive, possono viaggiare consecutivamente per non oltre 18 ore. La pausa di 45 minuti è assorbita dal riposo effettuato durante la guida del secondo conducente.
I conducenti devono in tale ipotesi effettuare un riposo giornaliero di almeno 9 ore entro 30 ore dal termine del precedente termine di riposo giornaliero o settimanale. Ciò al fine di garantire che il riposo possa avvenire a mezzo fermo.
Anche nell’ordinamento italiano il concetto di riposo lavorativo è ispirato al miglioramento delle condizioni di lavoro ed alla sicurezza degli operatori, nonché alla prevenzione di incidenti stradali. Il riposo settimanale è definito come un diritto di ciascun lavoratore, tutelato dall’art. 36 della Costituzione, al fine di consentire il recupero delle energie psico-fisiche della persona. Si tratta di un diritto irrinunciabile.
Anche se nella nostra normativa non viene fatta menzione del fatto che tali riposi non possano essere effettuati a bordo del veicolo, le linee espresse dalla Corte di giustizia appaiono coerenti con lo spirito delle norme italiane e come tali condivisibili.