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pacchetto-ortofloro-plus Collocamento obbligatorio: le maggiori sanzioni non sono retroattive

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. con il d. lgs. n. 185/2016 sono state introdotte alcune modifiche al regime sanzionatorio previsto per chi non adempie alle prescrizioni sul collocamento obbligatorio. con la nota n. 6316/2018, l’ispettorato nazionale del lavoro (inl) ha precisato che la nuova disciplina si applica solo alle violazioni commesse a partire dall’8 ottobre 2016. per tutte le posizioni irregolari antecedenti a tale data, in base a quanto affermato dall’inl, il datore di lavoro dovrà corrispondere la minor sanzione prevista dalla disciplina previgente. la disciplina di riferimento. per collocamento obbligatorio si intende tutta quella disciplina che regola l’assunzione di soggetti disabili o appartenenti alle categorie protette, in base agli obblighi previsti dalla l. 68/1999. tale norma prevede che ogni datore di lavoro, pubblico o privato, deve assumere lavoratori disabili nella cosiddetta quota di riserva fissata per legge nelle seguenti misure:. se l’azienda occupa da 15 a 35 dipendenti, scatta l’obbligo di assumere almeno un lavoratore appartenente alle categorie protette;. se l’azienda occupa da 36 a 50 dipendenti, scatta l’obbligo di assumere almeno due lavoratori appartenenti alle categorie protette;. se l’azienda occupa più di 50 dipendenti, scatta l’obbligo di assumere almeno il 7% dei dipendenti appartenenti alle categorie protette. obblighi e sanzioni. i datori di lavoro devono regolarizzare la propria situazione ai fini della richiamata disciplina entro 60 giorni dal momento in cui insorge l’obbligo di assumere soggetti protetti. una volta spirato il termine transitorio per la regolarizzazione, scattano le sanzioni. in particolare, esse decorrono:. dal 61° giorno successivo a quello in cui è maturato l’obbligo senza che sia stata presentata la richiesta di assunzione agli uffici competenti;. dal giorno successivo a quello in cui il datore di lavoro, ottemperato nei termini all’obbligo di richiesta di assunzione, non ha assunto il lavoratore regolarmente avviato dall’ufficio competente. per ogni giorno lavorativo in cui la quota di riserva non risulta coperta, il datore è tenuto a versare la somma di 153,20 € per ciascun dipendente disabile che risulta non occupato nella stessa giornata. tale sanzione è stata significativamente incrementata con il richiamato d. lgs. 185/2016, triplicandola: in base alla vecchia formulazione, l’importo giornaliero da pagare era di 51,65 euro per ogni lavoratore non assunto. ©riproduzione riservata
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