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Stop ai pagamenti in favore di lavoratori agricoli condannati per reati di matrice mafiosa o terroristica: l’INPS ha chiarito che tali soggetti, dopo la condanna, non avranno più accesso agli indennizzi di cui avevano diritto.
Ciò è stato precisato con il messaggio n. 2979/2018.
Nel caso in cui si verifichino alcune tipologie di reati di particolare allarme sociale, la legge stabilisce che è possibile irrogare la sanzione accessoria della revoca di alcune prestazioni previdenziali.
Tali reati sono quelli di:
Quando sono integrate le fattispecie delittuose di cui sopra, è possibile per i giudici irrogare, oltre alla pena principale, anche la pena accessoria consistente nella revoca di alcune prestazioni previdenziali come: indennità di disoccupazione, assegno sociale, pensione sociale, pensione per gli invalidi civili.
Tale revoca è valida dalla condanna fino alla completa esecuzione della pena.
Per quanto riguarda l’indennità di disoccupazione, l’INPS precisa che un’eventuale domanda presentata in costanza di pena non può mai essere accettata. Parimenti, se la sentenza di condanna arriva nel periodo tra la presentazione della domanda e la conferma dell’indennità, la domanda sarà respinta.
Nel caso in cui, invece, il soggetto già percettore della disoccupazione riceva la condanna in un momento successivo, l’INPS riesaminerà d’ufficio la pratica, procedendo a revocare la prestazione economica per il futuro e quantificando l’indebito che il condannato dovrà poi restituire, limitatamente alle prestazioni erogate dopo la sentenza di condanna.
Laddove venga accertato un rapporto di lavoro fittizio, la sanzione prevede la revoca di tutte le prestazioni il cui diritto sia maturato durante tale rapporto.
In tal caso, la revoca riguarda la disoccupazione agricola e l’assegno per il nucleo familiare: l’INPS respingerà tutte le domande eventualmente presentate prima di procedere al recupero diretto delle prestazioni già erogate.
Una volta terminato il percorso di riabilitazione e terminata la pena, il lavoratore, se in possesso dei requisiti necessari, potrà tornare a presentare la domanda per le varie prestazioni.
Per far sì che la procedura vada a buon fine, è necessario che la domanda sia presentata entro il termine del 31 marzo dell’anno successivo a quello di competenza.