Articoli
Tutti gli aggiornamenti, gli approfondimenti e i casi pratici analizzati e realizzati dai nostri esperti in materia agricola, fiscale, economica e del lavoro.
Con l’approssimarsi dell’autunno riprendono le attività di potatura e sfalcio al fine di governare la crescita delle piante nella stagione calda, la sostituzione delle piante stagionali e lo sfalcio delle aree verdi.
Gli operatori del settore, a cui spesso viene demandato l’onere di disfarsi dei residui vegetali dopo i suddetti interventi, come possono gestire tali scarti?
Innanzitutto, non è detto che lo scarto vegetale formato da sfalci e residui di potatura debba essere smaltito come rifiuto. Tali materiali, se opportunamente trattati, possono infatti divenire una preziosa risorsa.
Il legislatore ha recentemente recepito questa opportunità ed ha pertanto adeguato il quadro normativo.
L’art. 185 del decreto legislativo 152/2006, a seguito delle modifiche apportate dalla L. 154/2016 (art. 41), prevede alla lettera f) del primo comma una precisa deroga volta a semplificare la gestione di tali scarti derivanti dalla manutenzione del verde.
Ora infatti, sono esclusi dall’ambito di applicazione della normativa sui rifiuti la paglia, gli sfalci e le potature provenienti dalle attività di manutenzione di aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali, nonché ogni altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso, destinati alle normali pratiche agricole e zootecniche o utilizzati in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa, anche al di fuori del luogo di produzione ovvero con cessione a terzi, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.
Risulta quindi evidente che, se tali residui non sono destinati ad un utilizzo in ambito agricolo o per la produzione di biomasse, ma sono conferiti presso centri di raccolta per il trattamento dei rifiuti o il compostaggio non rientrano nel “regime agevolato”. Pertanto, in tal caso, non operando alcuna esclusione dagli adempimenti previsti dalla normativa sui rifiuti, il conferimento in discarica richiede l’iscrizione all’Albo gestori ambientali autorizzati alla raccolta ed al trasporto di rifiuti presso la Camera di Commercio. Inoltre, per il trasporto si dovrà emettere l’apposito formulario per i rifiuti indicando i seguenti codici CER:
Viceversa, se gli scarti sono destinati alle normali pratiche agricole e zootecniche o utilizzati in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa non saremo in presenza di rifiuti; conseguentemente, non sono applicabili le rigide disposizioni riservate a tale tipologia di prodotti. In particolare, il relativo trasporto potrà essere giustificato da un normale DDT. La compilazione del documento di trasporto è sempre suggerita in quanto permette di documentare la movimentazione di tali prodotti.
Tali prodotti, come precisato dalla norma, possono essere trasformati e ceduti a terzi, anche a titolo oneroso, in quanto possono essere riutilizzati nelle normali pratiche agricole e zootecniche, come ammendanti oppure come cippato per la produzione di energia.