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In base alle norme del piano di azione nazionale (PAN), adottato ai sensi del D.Lgs. 150/2012 ed al D.M. 4847 del 3 marzo 2015, sono state individuate le diverse scadenze per il controllo funzionale al quale devono essere sottoposte le attrezzature ad uso professionale utilizzate per la distribuzione di prodotti fitosanitari in ambito agricolo ed extra-agricolo.
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 2 del D.M. 487/2015 entro il 26 novembre 2018 dovranno essere sottoposte a controllo funzionale:
a) irroratrici abbinate a macchine operatrici, quali seminatrici e sarchiatrici, che distribuiscono prodotti fitosanitari in forma localizzata o altre irroratrici, con banda trattata inferiore o uguale a tre metri;
b) irroratrici schermate per il trattamento localizzato del sottofila delle colture arboree.
I controlli funzionali successivi dovranno essere effettuati ad intervalli diversificati a seconda del soggetto che utilizza tali attrezzature.
In via generale, i controlli successivi dovranno avvenire ad intervalli non superiori a sei anni.
Nel caso in cui le suddette attrezzature siano in uso a contoterzisti, i controlli funzionali successivi dovranno essere effettuati ad intervalli non superiori a quattro anni.
Va evidenziato che non tutte le categorie di irroratrici rientrano nel novero delle attrezzature soggette all’obbligo di controllo funzionale entro il prossimo 26 novembre.
Il D.M. 4847/2015 individua, infatti, due categorie di attrezzature esonerate dall’adempimento del controllo della taratura e precisamente:
Ricordiamo che le altre attrezzature per uso professionale, utilizzate per la distribuzione di prodotti fitosanitari in ambito agricolo ed extra-agricolo avrebbero già dovuto essere sottoposte ad un primo controllo obbligatorio entro il 26/11/2016.
Tali attrezzature devono essere verificate con intervalli non superiori a cinque anni fino al 2020. Per le verifiche effettuate successivamente, gli anni di intervallo ammessi tra una verifica e quella successiva si riducono a tre.
Resta invece immutata la cadenza dei controlli funzionali da eseguirsi ad intervalli di sei anni per:
I dispositivi termo-nebbiogeni (cd. fogger), invece, sono soggetti a controlli funzionali con intervalli non superiori a tre anni.