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pacchetto-ortofloro-plus Giovane agricoltore: ecco le novità di AGEA!

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agea, con la circolare n. 99290 del 20/12/2018, ha dato una definizione alla figura di giovane agricoltore che va a sostituire tutte le indicazioni precedentemente fornite. è bene precisare che il requisito di giovane agricoltore deve essere posseduto dal richiedente l’aiuto all’omonima misura al momento della presentazione della domanda unica di pagamento e mantenuto fino al termine dell’anno di domanda. definizione di giovane agricoltore. agea richiamando l’art. 50, paragrafo 2, del regolamento (ue) n. 1307/2013 in cui è definita la figura del giovane agricoltore, precisa che sono tali le persone fisiche che si insediano per la prima volta in un’azienda agricola in qualità di capo dell’azienda, oppure, che siano già insediate in un’azienda agricola nel quinquennio precedente la presentazione della domanda nell’ambito del regime di pagamento di base (art. 72, paragrafo 1, del reg. (ue) n. 1306/2013) e che, all’atto della presentazione della domanda, non abbiano ancora compito l’età di 40 anni. verifica del primo insediamento. premio giovane e accesso alla riserva nazionale “giovani agricoltori”. al fine del controllo dell’insediamento del giovane agricoltore nei termini sopra indicati agea effettua le seguenti verifiche:. ditta individuale: si procede alla verifica della data di inizio/estensione dell’attività agricola ai fini iva (data di attivazione di un codice ateco in campo agricolo);. persona giuridica (società): occorre fare riferimento alla data in cui il soggetto “giovane agricoltore” entra a far parte della compagine sociale, “assumendo il controllo effettivo e duraturo della società”. un giovane agricoltore può attribuire la qualifica di “giovane” ad una sola azienda agricola (ditta individuale/società), pertanto la “qualifica di giovane agricoltore” può essere fatta valere da un soggetto una sola volta. il requisito dei quarant’anni deve essere posseduto dall’agricoltore nel primo anno di presentazione della domanda (primo insediamento o accesso alla riserva nazionale “giovane agricoltore”) ma, ricorrendone tutti gli altri requisiti, ha comunque il diritto a percepire il contributo per il premio giovane per un massimo di cinque anni, anche se per le annualità successive il limite di età viene superato. per le società il requisito di giovane agricoltore è soddisfatto in presenza di un giovane che eserciti un controllo effettivo e duraturo della società con riguardo alle decisioni relative alla gestione, agli utili e ai rischi finanziari in ogni anno per il quale la società presenta domanda di pagamento nell’ambito del regime peri giovani agricoltori. a tal fine le verifiche verteranno sui seguenti elementi:. detenzione in capo al giovane agricoltore di una quota rilevante del capitale;. la possibilità di partecipare al processo decisionale della società, sia per gli aspetti gestionale che finanziari;. il giovane agricoltore provvede alla gestione corrente della persona giuridica. tali aspetti devono essere ricondotti alle disposizioni previste dal codice civile per i diversi modelli societari. società semplice. e società in nome collettivo. socio della società con poteri decisionali nella gestione ordinaria della società, indipendentemente dalla quota di capitale sociale posseduta. tali caratteristiche devono risultare dalla visura camerale. società in accomandita semplice. socio accomandatario che non sia del tutto escluso dal potere di gestione ordinaria della società, indipendentemente dalla quota di capitale sociale posseduta. società di capitali. (srl e spa). possesso di oltre il 50% del capitale sociale. e. qualità di consigliere con poteri decisionali per l’ordinaria attività,. oppure. rappresentanza legale della società in qualità di amministratore unico, amministratore delegato, presidente del cda. società in accomandita per azioni. socio accomandatario con pieni poteri in materia di ordinaria amministrazione e legale rappresentanza della società, indipendentemente dalla quota di capitale sociale posseduta. società cooperative. socio amministratore. pagamento del premio per giovane agricoltore. il pagamento del premio per giovani agricoltori è concesso annualmente, su richiesta, nella stessa domanda unica di pagamento. l’importo concesso è pari al 50% del valore medio dei diritti all’aiuto detenuti dall’agricoltore per un numero massimo di 90 ettari. l’art. 50, paragrafo 5, del reg (ue) n. 1307/2013, come modificato dal reg. (ue) n. 2017/2393, dispone che il pagamento per giovane agricoltore è concesso per un periodo di 5 anni a decorrere dalla prima presentazione delle domande di pagamento per tale misura, purché la domanda avvenga nell’arco dei cinque anni successivi all’insediamento. tale periodo di cinque anni si applica anche agli agricoltori che hanno percepito il pagamento del premio “giovane agricoltore” in relazione alle domande anteriori all’anno di domanda 2018. a tal proposito agea, nella circolare precisa che:. “ai fini del calcolo del numero degli anni per i quali si ha diritto a ricevere il pagamento, non si considerano più gli eventuali anni trascorsi tra l’insediamento e la prima presentazione della domanda per l’aiuto per il giovane agricoltore;. coloro che hanno cessato di ricevere il pagamento in questione in ragione della formulazione originaria della norma, potranno ricominciare a percepirlo per un periodo massimo di cinque anni a decorrere dalla pria presentazione della domanda di pagamento per il premio giovane agricoltore;. i pagamenti non erogati nelle precedenti campagne per il decorso dei cinque anni massimi di pagamento calcolati secondo la formulazione originaria della norma non possono essere erogati, atteso che la modifica normativa in questione è entrata in vigore dal 1° gennaio 2018.”. società: controllo effettivo e duraturo. agea precisa che nel caso di società, dal combinato disposto dai regolamenti comunitari n. 1307/2013 art. 50, paragrafo 2 e n. 639/2014 art. 49, paragrafo 2, il controllo effettivo e duraturo dei giovani agricoltori sulla gestione, sulla destinazione degli utili e sulla gestione finanziaria, deve essere garantito dagli stessi soggetti che attribuiscono la qualifica alla società. pertanto, il pagamento annuo a favore dei giovani agricoltori è concesso alle persone giuridiche solo se il giovane o i giovani agricoltori che attribuiscono la qualifica alla persona giuridica nel primo anno di richiesta del premio giovane continuano ad esercitare il potere di controllo effettivo della società in ogni anno successivo. conseguentemente, qualora si verifichi un mutamento della compagine sociale che determini la fuoriuscita o la modifica dei poteri del soggetto o dei soggetti che hanno permesso l’accesso al contributo, da quel momento la società non ha più diritto a percepire il contributo per il giovane agricoltore. ©riproduzione riservata
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