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AGEA, con la circolare n. 99290 del 20/12/2018, ha dato una definizione alla figura di giovane agricoltore che va a sostituire tutte le indicazioni precedentemente fornite.
È bene precisare che il requisito di giovane agricoltore deve essere posseduto dal richiedente l’aiuto all’omonima misura al momento della presentazione della domanda unica di pagamento e mantenuto fino al termine dell’anno di domanda.
AGEA richiamando l’art. 50, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 1307/2013 in cui è definita la figura del giovane agricoltore, precisa che sono tali le persone fisiche che si insediano per la prima volta in un’azienda agricola in qualità di capo dell’azienda, oppure, che siano già insediate in un’azienda agricola nel quinquennio precedente la presentazione della domanda nell’ambito del regime di pagamento di base (art. 72, paragrafo 1, del Reg. (UE) n. 1306/2013) e che, all’atto della presentazione della domanda, non abbiano ancora compito l’età di 40 anni.
Al fine del controllo dell’insediamento del giovane agricoltore nei termini sopra indicati AGEA effettua le seguenti verifiche:
Un giovane agricoltore può attribuire la qualifica di “giovane” ad una sola azienda agricola (ditta individuale/società), pertanto la “qualifica di giovane agricoltore” può essere fatta valere da un soggetto una sola volta.
Il requisito dei quarant’anni deve essere posseduto dall’agricoltore nel primo anno di presentazione della domanda (primo insediamento o accesso alla riserva nazionale “giovane agricoltore”) ma, ricorrendone tutti gli altri requisiti, ha comunque il diritto a percepire il contributo per il premio giovane per un massimo di cinque anni, anche se per le annualità successive il limite di età viene superato.
Per le società il requisito di giovane agricoltore è soddisfatto in presenza di un giovane che eserciti un controllo effettivo e duraturo della società con riguardo alle decisioni relative alla gestione, agli utili e ai rischi finanziari in ogni anno per il quale la società presenta domanda di pagamento nell’ambito del regime peri giovani agricoltori. A tal fine le verifiche verteranno sui seguenti elementi:
Tali aspetti devono essere ricondotti alle disposizioni previste dal codice civile per i diversi modelli societari.
SOCIETÀ SEMPLICE e SOCIETÀ IN NOME COLLETTIVO |
Socio della società con poteri decisionali nella gestione ordinaria della società, indipendentemente dalla quota di capitale sociale posseduta. |
Tali caratteristiche devono risultare dalla visura camerale |
SOCIETÀ IN ACCOMANDITA SEMPLICE |
Socio accomandatario che non sia del tutto escluso dal potere di gestione ordinaria della società, indipendentemente dalla quota di capitale sociale posseduta. |
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SOCIETÀ DI CAPITALI (SRL e SPA) |
Possesso di oltre il 50% del capitale sociale E Qualità di consigliere con poteri decisionali per l’ordinaria attività, oppure Rappresentanza legale della società in qualità di amministratore unico, amministratore delegato, presidente del CdA. |
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SOCIETÀ IN ACCOMANDITA PER AZIONI |
Socio accomandatario con pieni poteri in materia di ordinaria amministrazione e legale rappresentanza della società, indipendentemente dalla quota di capitale sociale posseduta |
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SOCIETÀ COOPERATIVE |
Socio amministratore |
Il pagamento del premio per giovani agricoltori è concesso annualmente, su richiesta, nella stessa domanda unica di pagamento. L’importo concesso è pari al 50% del valore medio dei diritti all’aiuto detenuti dall’agricoltore per un numero massimo di 90 ettari.
L’art. 50, paragrafo 5, del Reg (UE) n. 1307/2013, come modificato dal Reg. (UE) n. 2017/2393, dispone che il pagamento per giovane agricoltore è concesso per un periodo di 5 anni a decorrere dalla prima presentazione delle domande di pagamento per tale misura, purché la domanda avvenga nell’arco dei cinque anni successivi all’insediamento.
Tale periodo di cinque anni si applica anche agli agricoltori che hanno percepito il pagamento del premio “giovane agricoltore” in relazione alle domande anteriori all’anno di domanda 2018.
A tal proposito AGEA, nella circolare precisa che:
AGEA precisa che nel caso di società, dal combinato disposto dai regolamenti comunitari n. 1307/2013 art. 50, paragrafo 2 e n. 639/2014 art. 49, paragrafo 2, il controllo effettivo e duraturo dei giovani agricoltori sulla gestione, sulla destinazione degli utili e sulla gestione finanziaria, deve essere garantito dagli stessi soggetti che attribuiscono la qualifica alla società. Pertanto, il pagamento annuo a favore dei giovani agricoltori è concesso alle persone giuridiche solo se il giovane o i giovani agricoltori che attribuiscono la qualifica alla persona giuridica nel primo anno di richiesta del premio giovane continuano ad esercitare il potere di controllo effettivo della società in ogni anno successivo.
Conseguentemente, qualora si verifichi un mutamento della compagine sociale che determini la fuoriuscita o la modifica dei poteri del soggetto o dei soggetti che hanno permesso l’accesso al contributo, da quel momento la società non ha più diritto a percepire il contributo per il giovane agricoltore.