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pacchetto-ortofloro-plus Esonerati senza spesometro e qualifica agricoltore attivo: quali requisiti per o

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già da qualche mese, le problematiche relative all’attribuzione della qualifica di agricoltore attivo tramite la presentazione dello spesometro erano state oggetto di analisi e discussione, a seguito dell’abolizione dell’adempimento per gli agricoltori esonerati a partire dal 1° gennaio 2018. con la circolare n. 99157 del 20 dicembre 2018, agea si è pronunciata sul punto, fornendo importanti chiarimenti operativi per non perdere il requisito di attività, fondamentale per l’accesso ai contributi comunitari. la qualifica di agricoltore attivo. la qualifica di agricoltore attivo è definita dall’art. 9 del reg. (ue) n. 1307/2013 e dall’art. 3 del dm 7 giugno 2018 n. 5465 e rappresenta una delle condizioni necessarie per l’accesso ai pagamenti diretti previsti dalla disciplina della pac (pagamento di base, greening, pagamento giovani, sostegno accoppiato facoltativo, pagamento piccoli agricoltori). sono agricoltori in attività le persone fisiche o giuridiche che soddisfano almeno una delle seguenti condizioni:. percezione di pagamenti diretti nell’anno precedente per l’ammontare massimo di 1.250 euro, elevati a 5.000 euro per i terreni ubicati in zone svantaggiate o di montagna;. iscrizione all’inps come cd o iap (ma anche coloni o mezzadri) oppure il possesso di una partita iva attiva in campo agricolo con dichiarazione annuale iva o comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini iva relativa all’ultimo anno disponibile. in relazione alla partita iva, è necessario precisare che è considerata tale quella individuata dal codice ateco 01 (agricoltura). come sopra evidenziato, ai fini della certificazione del requisito di attività può essere inviata, agli organismi pagatori, la dichiarazione annuale iva e la relativa ricevuta di avvenuta presentazione. per i soggetti che non hanno l’obbligo di presentazione della dichiarazione, la disciplina prevedeva la possibilità di utilizzare la comunicazione polivalente o comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini iva (spesometro) per certificare il requisito di attività. tuttavia, l’esenzione da tale adempimento prevista per gli agricoltori esonerati (volume d’affari non superiore a 7.000 euro) dall’art. 11 del d.l. n. 87/2018 era suscettibile di mettere in crisi il sistema. la soluzione di agea. con la richiamata circolare n. 99157 del 20 dicembre, agea ha fornito importanti indicazioni su come gestire le posizioni degli agricoltori esonerati ora esclusi dall’obbligo di presentazione dello spesometro. tali soggetti, per soddisfare il requisito di agricoltore in attività, dovranno presentare agli organismi pagatori due tipologie di documenti:. una dichiarazione sostitutiva ai sensi del dpr n. 445/2000 con cui l’agricoltore dichiara di essersi avvalso dell’esenzione dalla presentazione della dichiarazione annuale iva e della comunicazione polivalente relativa all’anno precedente a quello di presentazione della domanda unica;. le fatture e le bollette doganali, o comunque documentazione fiscale/contabile, relative all’attività agricola (produzione o mantenimento della superficie) svolta dal soggetto. va evidenziato che, in base a quanto precisato da agea, anche nel caso di presentazione dello spesometro (in particolare quello del primo trimestre 2018), esso dovrà essere consegnato all’organismo insieme alla documentazione fiscale/contabile sopra menzionata. ©riproduzione riservata
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