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Potrà arrivare fino a 25 mila euro il de minimis relativo agli aiuti di Stato erogati alle imprese agricole senza obbligo di preventiva approvazione della Commissione UE.
In base al Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (art. 107 e art. 108) lo Stato e le altre Amministrazioni pubbliche possono erogare aiuti alle imprese nel limite di determinati massimali autorizzati espressamente dalla Commissione europea.
La Commissione, per monitorare il rispetto delle disposizioni suddette, deve ricevere notifica di ogni progetto di legge agevolativa. A questa regola generale vi sono però delle eccezioni tra cui i c.d. aiuti di piccola entità (o in de minimis) che, pertanto, non dovrebbero incidere significativamente sulla concorrenza tra le imprese.
Per definire l’ambito di applicazione degli aiuti in de minimis sono stati emanati 2 distinti regolamenti:
In base al regolamento 1408/2013 l’importo degli aiuti in “de minimis” concessi da uno Stato membro non può superare la somma di euro 15.000 nell’arco di tre esercizi finanziari. Gli aiuti in tale regime sono considerati concessi nel momento in cui all’impresa è accordato il diritto di ricevere gli aiuti, indipendentemente dalla relativa erogazione.
È proprio su questo ultimo regolamento che sono state introdotte alcune novità.
La Commissione, nella decisione adottata lo scorso 22 febbraio ha innalzato il tetto del de minimis per gli aiuti di Stato in agricoltura. Dal prossimo 14 marzo l'importo massimo degli aiuti per azienda nell'arco di tre anni aumenterà da 15 mila a 20 mila euro.
Al fine di contenere gli effetti distorsivi che tali sovvenzioni possono avere sul mercato e sulla leale concorrenza tra i produttori di diversi paesi, il massimale nazionale sarà comunque mantenuto, ma innalzato dall’attuale 1% al 1,25% della produzione agricola annuale del Paese.
Qualora un Paese non spenda almeno il 50% della dotazione totale degli aiuti per uno specifico settore del comparto agricolo, potrà aumentare ulteriormente l’aiuto in de minimis fino a 25 mila euro. Inoltre, sarà possibile incrementare anche il massimale annuale nazionale fino al 1,5% della produzione annua.
Ovviamente, per poter procedere in tal senso, è previsto l’obbligo per ogni Paese che intende optare per il massimale più elevato di dotarsi di registri centrali aggiornati in cui tenere traccia degli aiuti concessi.
Il nostro Paese si è dotato di strumenti idonei al monitoraggio degli aiuti di Stato (vedi il Registro Nazionale degli Aiuti di Stato – RNA). Lo “strumento” degli aiuti in de minimis può fornire ad ogni Paese uno mezzo dinamico e tempestivo in grado di poter soccorrere attività colpite da eventi che generino particolari criticità.
I nuovi massimali saranno quindi certamente utili alla definizione di strumenti per affrontare alcune crisi acute quali il problema degli allevatori sardi, per il settore agrumicolo ed il settore olivicolo colpiti da eventi atmosferici e infezioni.