Articoli
Tutti gli aggiornamenti, gli approfondimenti e i casi pratici analizzati e realizzati dai nostri esperti in materia agricola, fiscale, economica e del lavoro.
La circolare AGEA n. 9020 del 4 febbraio 2019 aveva introdotto alcune importanti novità sull’ammissibilità dei pascoli, soprattutto sull’utilizzo dello sfalcio come pratica agricola.
Una ulteriore circolare AGEA n. 30913 del 29 marzo 2019 chiarisce nuovamente:
Ricordiamo che i pascoli sono superfici ammissibili ai pagamenti della PAC se viene svolta una delle seguenti attività agricole:
Lo sfalcio è un’alternativa al pascolamento, con unica eccezione: i pascoli dove sono svolte le pratiche locali tradizionali (PLT) di cui all’art. 7, lettera a), del Reg. 639/2014. Queste superfici a pascolo sono ammissibili solo se effettivamente pascolate.
Sulle PLT l’eventuale svolgimento di altre attività, diverse dal pascolamento, determina l’inammissibilità delle superfici.
La circolare AGEA n. 30913 del 29 marzo 2019 ribadisce che, sulle superfici individuate come pascolo magro (codici occupazione suolo 054, 063, 064, 103, 380, 382 e codici occupazione suolo 065, 460 e 461), il pascolamento non è obbligatorio come pratica di mantenimento, qualora l’agricoltore sia in grado di dimostrare di aver effettuato almeno un’operazione colturale.
In altre parole, lo sfalcio è un’alternativa al pascolamento, ma i controlli saranno rafforzati da parte degli Organismi pagatori.
A partire dalla campagna 2019, qualora il mantenimento delle superfici occupate da pascolo magro sia eseguito con modalità diverse dal pascolamento, il beneficiario dichiarante deve depositare idonea documentazione comprovante l’esecuzione dell’attività stessa secondo le modalità stabilite dagli Organismi pagatori.
In mancanza di idonea documentazione, le suddette superfici sono inammissibili.
Inoltre, per le sole aziende prive di allevamenti (bovini, ovicaprini e equini) e che eseguono lo sfalcio, è necessario fornire anche la documentazione attestante la destinazione delle erbe sfalciate.
Questa è una novità rispetto alla circolare AGEA n. 9020 del 4 febbraio 2019: la documentazione relativa alla destinazione delle erbe sfalciate serve solo in assenza di allevamento.
La documentazione è sottoposta a controlli da parte dell’Organismo pagatore competente, subordinando agli esiti del controllo stesso la valutazione di ammissibilità delle superfici.
In alternativa al deposito di documentazione, gli Organismi pagatori possono stabilire diverse modalità di controllo comprovanti l’esecuzione dell’attività di mantenimento.
In sintesi, dal 2019, l’ammissibilità dei pascoli ai fini dei pagamenti diretti subirà una ulteriore attenzione da parte degli Organismi pagatori, al fine di verificare che gli agricoltori svolgano effettivamente le pratiche agricole previste dalla normativa.