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Una delle più interessanti novità introdotte, a sorpresa, dalla Legge 44/2019, rispetto all’originario decreto emergenze del marzo scorso, è senza dubbio la previsione dell’anticipo dei pagamenti diretti PAC al 31 luglio 2019.
Infatti, l’articolo 10-ter della legge 44/2019 prevede il pagamento entro il 31 luglio di ogni anno di un’anticipazione dell’importo richiesto per i pagamenti diretti nella misura del 50%.
In questi giorni l’attività dei funzionari di AGEA e degli Organismi pagatori regionali è particolarmente intensa nell’intento di dare seguito al disposto normativo entro i tempi indicati dal legislatore.
Le domande di anticipazione dovranno essere presentate, contestualmente alla presentazione della Domanda Unica, entro il 15 maggio. Eventuali proroghe concesse dalla Commissione Europea per la presentazione della Domanda Unica non avranno effetto per la richiesta dell’anticipo.
Per quest’anno, il termine ipotizzato per la presentazione delle domande è fissato indicativamente per il prossimo 20 giugno e la modulistica dovrebbe essere disponibile già dal 5 giugno.
L’importo che gli Organismi pagatori potranno anticipare è fissato al 50% dei pagamenti diretti relativi alle misure per le quali sono state ultimate le verifiche amministrative di ammissibilità, tenendo conto degli importi ammissibili all’aiuto. Sono pertanto escluse dalla base di calcolo le superfici indicate in domanda a pascolo in quanto, alla data di scadenza del pagamento dell’anticipo, non sarà possibile effettuare i necessari controlli.
Per le stesse motivazioni non dovrebbero essere presi in considerazione gli importi derivanti dalle nuove domande “premio giovani” (a differenza di quelle già verificate dell’anno precedente) e i premi accoppiati (art. 52, Reg. UE 1307/2013) in quanto, anche tali pratiche, non potranno essere verificate entro i termini previsti per il pagamento dell’anticipo.
L’anticipazione non sarà ammessa nei seguenti casi:
Definito l’importo “ammissibile”, sulla relativa quota del 50% saranno calcolati gli interessi dalla data di concessione fino al 30 giugno dell’anno successivo. Gli interessi rappresentano un aiuto di Stato in quanto le somme sono anticipate dal MISE, quindi andranno conteggiati nel de minimis il cui limite è stato elevato da 15.000 a 20.000 euro nell’arco del triennio (anno in corso più i due anni antecedenti la domanda quindi 2017-2018-2019) sulla base delle indicazioni fornite dal recente regolamento UE 2019/316, mantenendo il riferimento all'impresa unica previsto dal regolamento comunitario.
Gli interessi calcolati saranno annotati dagli Organismi pagatori nel Registro degli aiuti di Stato ed andranno quindi a sommarsi agli altri aiuti.
Resta confermato il pagamento “ordinario” dell’anticipo PAC (70% del valore ammissibile in D.U.). Tale importo sarà decurtato dell’anticipazione già eventualmente concessa al 31 luglio.
In presenza di importi significativi relativi agli interessi calcolati nell’acconto di luglio, le aziende agricole dovranno pretendere l’aggiornamento del corrispondente importo annotato sul Registro aiuti di Stato, facendone ricalcolare il valore in funzione delle somme pagate ad ottobre 2019 (anziché 30 giugno 2020).
Prima di erogare l’anticipo gli Organismi pagatori dovranno verificare:
Se dall’esito di questi ultimi controlli non emergeranno criticità, l’OPR potrà procedere al pagamento dell’anticipazione.