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Ci sarà più tempo per le imprese agricole per presentare tramite i loro CAA la domanda dell’anticipo del 50% per effetto del D.M. n. 6533 emanato il 19 giugno dal Ministro delle Politiche Agricole.
L’anticipo PAC, introdotto dall’articolo 10-ter della legge 44/2019, prevede il pagamento entro il 31 luglio di ogni anno di un’anticipazione dell’importo richiesto per i pagamenti diretti nella misura del 50% dell’importo richiesto per i pagamenti diretti.
Eccezionalmente, per il primo anno di applicazione (2019), era previsto che la domanda della richiesta dell’anticipo fosse presentata entro il 20 giugno (anziché entro il termine inderogabile del 15 maggio).
Grazie al D.M. del 19 giugno il termine di presentazione delle domande è posticipato al prossimo 1° luglio.
Prima del provvedimento previsto dall’art. 10-ter della L. 44/2019 gli organismi pagatori potevano procedere al pagamento degli acconti solamente a partire dal 16 di ottobre.
Sulle somme corrisposte a luglio decorrono degli interessi. I soli interessi calcolati sull’anticipazione rientrano nel regime degli aiuti di Stato, pertanto sono oggetto di verifica della rispettiva capienza nel Registro nazionale degli aiuti di Stato. Agea nei giorni scorsi ha comunicato che gli interessi sono calcolati applicando il tasso del 0,89% e saranno calcolati a decorrere dalla data di erogazione dell’anticipo fino al 30 giugno dell’anno successivo (30/06/2020).
L’erogazione degli anticipi sarà comunque soggetta alla disciplina UE in materia di erogazione degli aiuti in ambito PAC. La soglia per l’acquisizione dell’informativa antimafia è quindi confermata in 25.000 euro, mentre per quanto riguarda gli adempimenti previsti in materia di regolarità contributiva, l’obbligo è assolto verificando l’assenza di iscrizioni nel Registro nazionale debitori.
Le somme che saranno corrisposte a partire dal prossimo 31 luglio dovranno essere decurtate dai pagamenti che avverranno a partire dal prossimo mese di ottobre.
Come chiarito da AGEA nella nota 51787 dello scorso 12 giugno, l’anticipazione non è ammessa nei confronti:
Sono altresì esclusi dall’anticipazione gli importi relativi al regime di pagamento dei giovani agricoltori (titolo III, capo 5 del Reg. UE 1304/2013), alle misure del sostegno accoppiato (Titolo IV), nonché le superfici dichiarate in Domanda Unica a pascolo in quanto entro il prossimo 31 luglio non sarà possibile effettuare i necessari controlli.