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Angelo Frascarelli
pacchetto-ortofloro-plus Registro dei prati permanenti: di cosa si tratta?

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la normativa europea prevede l’impegno al mantenimento dei prati e dei pascoli permanenti vista la loro fondamentale importanza sotto il profilo ambientale, anche al fine di salvaguardare l’ecosistema e per il loro importante ruolo nel favorire il sequestro del carbonio. l’impegno al mantenimento dei prati e dei pascoli permanenti deriva dall’art. 45 del regolamento ue 1307/2013 a cui è seguito il regolamento ue 636/2014. il legislatore nazionale ha recepito la norma comunitaria con i d.m. 6513/2014 (art. 15), d.m. 1922/2015 (art. 3) e con il d.m. 5465/2018 (art. 14) che sono poi stati ripresi dalle circolari agea 42898/2019 e 35573/2018. in sostanza gli stati membri devono garantire che il rapporto tra i prati e i pascoli permanenti e la superficie agricola totale non diminuisca in misura superiore al 5%. nel caso di una diminuzione oltre tale soglia, ogni paese deve prevedere l’obbligo per i singoli agricoltori di convertire i terreni a prato permanente. in base al d.m. 6513/2014, in italia tale soglia è stata cautelativamente abbassata dal 5% al 3,5%, cosicché le verifiche che vengono fatte annualmente considerano questo minor limite per mettere in evidenza eventuali anomalie. le recenti novità. tra le recenti novità in tema di prati permanenti occorre segnalare:. la procedura di autorizzazione alla conversione dei prati permanenti ad altri usi, nell’ambito del registro dei prati permanenti (circ. agea n. 35573/2018);. la rimodulazione della definizione di prato permanente introdotta dal regolamento omnibus, risolvendo il problema legato alle piante erbacee da foraggio. il registro dei prati permanenti. l’articolo 3 del d.m. n. 1922/2015, poi sostituito dall’articolo 14 del d.m. n. 5465/2018, ha istituito il registro dei prati permanenti al fine di monitorare l’evoluzione delle aree destinate a tale scopo. il registro assolve alle seguenti funzioni:. definire e registrare geograficamente le superfici dichiarate a prato permanente poste in aree sensibili, al fine della loro tutela;. registrare e gestire l’evoluzione delle superfici agricole (trasformazione del seminativo in prato permanente e trasformazione del prato permanente in altra copertura del definire e registrare geograficamente le superfici dichiarate a prato permanente poste in aree sensibili, al fine della loro tutela);. registrare e gestire l’evoluzione delle superfici agricole (trasformazione del seminativo in prato permanente e la trasformazione del prato permanente in altra copertura del suolo) in relazione al rispetto dei vincoli legati alla condizionalità e al greening;. registrare, validare e gestire le superfici identificate come pratiche locali tradizionali di pascolamento (plt), comunicate dalle regioni;. registrare, validare e gestire le superfici indicate dalle regioni sulle quali si applicano le deroghe alla normativa nazionale;. gestire la procedura di autorizzazione alla conversione di prati permanenti in altri usi (seminativi, colture permanenti, rimboschimenti, ecc.);. monitorare le occupazioni del suolo che possono, se mantenute oltre i cinque anni, confluire nei prati permanenti. relativamente ai vincoli sui prati permanenti, gli agricoltori devono rispettare principalmente due impegni:. nelle zone ecologicamente sensibili, gli agricoltori non possono convertire o arare i prati e pascoli permanenti;. nelle altre zone, gli agricoltori possono convertire i prati e pascoli permanenti, solo dopo l’autorizzazione di agea. per un ulteriore approfondimento sulla materia rinviamo all’articolo del prof. angelo frascarelli: “il registro dei prati permanenti” pubblicato sul n. 07-08/2019 della rivista consulenzaagricola. angelo frascarelli ©riproduzione riservata
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