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Tra gli ultimi i decreti firmati dall’uscente ministro dell’agricoltura vi è quello che dispone le nuove regole in materia di riconoscimento e controllo delle Organizzazione di Produttori e loro associazioni per il settore ortofrutticolo.
Il Decreto n. 8867/2019 regola appunto il riconoscimento delle OP che, operativamente, è demandato alle Regioni nel cui territorio sarà creata l’aggregazione di produttori.
In base al Regolamento UE 1308/2013, l’OP per prodotti freschi e/o destinati esclusivamente alla trasformazione deve presentare domanda di riconoscimento per tramite del proprio legale rappresentante alla Regione nel cui territorio l’OP realizza il maggior valore della produzione commercializzabile e in cui ha propria sede operativa effettiva o la sede legale.
La richiesta di riconoscimento di prodotti destinati esclusivamente alla trasformazione deve essere accompagnata dall’impegno della OP di gestire tali prodotti nell’ambito di un sistema di contratti di fornitura o impegni di conferimento stabilito nello statuto e/o dal regolamento della stessa OP.
Per quanto riguarda la forma con cui possono essere costituite le OP non sono intervenute modifiche, pertanto sono ammesse:
Il limite dimensionale per costituire un’OP è generalmente fissato in 15 produttori. Nel caso in cui tra gli aderenti all’OP vi siano delle persone giuridiche, per la definizione del numero dei produttori aderenti si contano i singoli produttori associati, costituenti singolarmente un’impresa. Qualora una persona fisica aderisca sia come impresa individuale, sia tramite la partecipazione ad altre società aderenti, sarà conteggiata una sola volta.
Il limite minimo per la costituzione di un’OP è ridotto a 5 produttori per il settore dei funghi e delle noci nonché per i produttori di cui ai capitoli NC 09 e NC 12.
I produttori, per essere conteggiati, devono disporre del fascicolo aziendale regolarmente tenuto ed aggiornato con i dati relativi all’effettivo utilizzo del suolo entro la data di presentazione della domanda di riconoscimento. Il medesimo requisito è richiesto anche per il calcolo del valore della produzione commercializzabile (VPC).
Il valore minimo della VPC varia da 500 mila euro a 4,5 milioni di euro a seconda dei prodotti ortofrutticoli trattati dalla OP.
Fatti salvi i diritti delle Regioni di istituire dei livelli minimi più rigorosi sia in termini di numero soci che di VPC, sono previste delle deroghe ai limiti indicati nel Decreto.
Per le richieste di riconoscimento che hanno ad oggetto prodotti ottenuti esclusivamente con metodo biologico il valore della produzione è ridotto del 30%, mentre per le OP della regione Sardegna il limite è ridotto in ogni caso del 25%.
Le OP e le AOP devono garantire il rispetto del controllo democratico delle decisioni in materia di gestione e funzionamento.
Pertanto, gli statuti ed i regolamenti interni devono prevedere che un produttore non possa detenere più del 35% dei diritti di voto e più del 49% delle quote societarie o del capitale. Tali parametri valgono anche nel caso in cui lo stesso produttore operi indirettamente per tramite di società alle quali aderisce.
Nel caso di OP costituite da due soci produttori di cui uno rappresentato da una persona giuridica il limite del 35% non si applica alla persona giuridica ma al solo produttore.
I suddetti limiti non si applicano alle OP e AOP costituite in forma di cooperative agricole e loro consorzi.
Nel caso di OP costituite da soli 2 soci persone giuridiche e nel caso di AOP, la percentuale massima di diritti di voto e delle quote societarie o del capitale di ciascun produttore o di ciascuna OP non potrà superare il 50%.
L’adesione ad un’OP vincola il produttore per almeno un anno ma, nel caso di un piano operativo approvato, servirà il benestare dell’OP per liberare il socio dagli obblighi che ne derivano.
All’OP possono partecipare anche soci non produttori. In tal caso, questi ultimi non potranno rappresentare oltre il 10% dei diritti di voto.
Anche se le OP sono aggregazioni di produttori che hanno l’intento specifico di ridurre la frammentazione che caratterizza il settore primario, riducendo la forbice tra il potere commerciale delle parti e favorendo anche il consolidamento di rapporti tra i vari attori della filiera produttiva, l’art. 5 del Decreto prevede la possibilità che l’OP autorizzi i propri soci produttori a vendere direttamente o per tramite di altra OP una parte della produzione ortofrutticola. La deroga non può però superare il 25% del volume produttivo del socio nell’anno di riferimento.
Le domande per l’approvazione dei programmi operativi poliennali devono essere presentate alla Regione entro il 30 settembre dell’anno precedente a quello di realizzazione del programma stesso.