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pacchetto-ortofloro-plus AGEA: pronta la procedura per l’acquisizione delle certificazioni antimafia

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a seguito della convenzione tra agea e ministero degli interni per il rilascio delle certificazioni antimafia ai beneficiari di contributi pac e psr, l’agenzia con circolare 76178 del 3 ottobre scorso ha diffuso la procedura per l’acquisizione delle certificazioni che dovrà rendere più agevole la gestione documentale. dal 2020, le domande pac e psr richiedono la certificazione antimafia per gli importi superiori a 5.000 euro, pertanto la mole di documentazione che dovrà essere gestita genera molte preoccupazioni. la procedura messa a punto consentirà un dialogo automatico con le banche dati del ministero dell’interno e la trasmissione di informazioni per il rilascio della documentazione. soggetti interessati. nella nota l’agenzia indica quali sono i soggetti sottoposti a verifica, distinti per tipologia d’impresa, passando in rassegna tutte le casistiche, ovvero dalla ditta individuale fino alle forme societarie più complesse, le associazioni ed i raggruppamenti d’imprese. l’agenzia ha provveduto ad allegare alla circolare anche la modulistica richiesta ai diversi soggetti coinvolti. la procedura. le informazioni relative alla presentazione delle autocertificazioni per ditte inviduali, società e familiari conviventi, nonché l’elenco dei soggetti e le informazioni in esso contenute dovranno essere inserite in un’apposita sezione del fascicolo aziendale. l’istruttoria delle pratiche avverrà pertanto in modo automatizzato in base alla seguente sequenza:. inserimento nel sistema informativo dell’organismo pagatore dei dati relativi ai soggetti sottoposti a verifiche antimafia, previa verifica dei dati anagrafici e del codice fiscale mediante confronto con le banche dati dell’agenzia delle entrate. inoltre, andranno riportati i dati relativi alle cariche sociali che dovranno essere verificati con quelli resi disponibili dall’unioncamere. qualora i dati camerali non siano aggiornati l’organismo pagatore dovrà tener traccia delle differenze;. stampa delle dichiarazioni sostitutive;. acquisizione delle dichiarazioni sottoscritte dagli interessati;. inserimento a sistema e protocollazione del pdf delle dichiarazioni corredato dagli estremi del documento di identità del dichiarante. gli operatori che, in assenza della procedura automatizzata, procedono all’inserimento a sistema di tali informazioni sono tenuti a verificare la completezza della documentazione e sottoscrivere una check list riepilogativa delle informazioni. in seguito, l’organismo pagatore provvederà a trasferire i dati ad agea utilizzando le funzioni di sincronizzazione del sian. tali informazioni costituiscono la “banca dati delle informazioni dei beneficiari” e sono utilizzate per la consultazione presso la bdna. ciascun organismo pagatore provvederà quindi a richiedere la comunicazione o l’informativa antimafia alla bdna attraverso la suddetta “banca dati delle informazioni dei beneficiari”, previo accreditamento al sistema informatico delle prefetture. nella nota, agea pone in evidenza il fatto che ai sensi dell’art. 92, commi. 2 e 3, del d.lgs. 159/2011 e s.m.i. è possibile procedere al pagamento dell’aiuto richiesto, salvo ripetizione dell’indebito, decorsi 30 giorni dalla data di richiesta alla prefettura ovvero, nei casi di urgenza, immediatamente. ai fini del pagamento è necessario che:. la comunicazione antimafia attesti che non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67,. oppure. l’infomativaantimafia attesti che non sussistano cause di divieto, di sospensione e di decadenza previste dall’art. 67 del d.lgs. n. 159/2011 e successive modificazioni e integrazioni e non sussistano tentativi di infiltrazione mafiosa. lo scambio di informazioni prevede quindi che la bdna acceda alla “banca dati delle informazioni dei beneficiari” provvedendo in automatico al caricamento della richiesta di dichiarazione antimafia. successivamente la bdna mette a disposizione il file contenente tra l’altro lo stato e l’esito della verifica. l’esito negativo delle verifiche rimane valido per i successivi 6 mesi in caso di comunicazione o 12 mesi in caso di informativa. qualora non sia pervenuto alcun esito, l’atto amministrativo può essere pagato dall’organismo pagatore che ha effettuato la richiesta, decorsi 30 giorni dall’accettazione della stessa (silenzio assenso). ©riproduzione riservata
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