Articoli
Tutti gli aggiornamenti, gli approfondimenti e i casi pratici analizzati e realizzati dai nostri esperti in materia agricola, fiscale, economica e del lavoro.
Con il Regolamento di esecuzione UE n. 2019/1953, pubblicato il 27 novembre scorso sulla Gazzetta Ufficiale, la Commissione Europea ha reso disponibili per l’anno 2020 oltre 467 milioni di euro destinati agli agricoltori e riportati dall’esercizio 2019.
L’importo disponibile per i suddetti stanziamenti, riservato all’Italia, ammonta a 37.280.034 euro.
In base all’art. 12 del Regolamento UE 2018/1046 gli stanziamenti non impegnati relativi alle azioni finanziate dal Fondo “FEAGA” di cui al paragrafo 1, articolo 4 del Regolamento UE 1306/2013 possono essere oggetto di riporto all’esercizio successivo.
Pertanto, le misure che hanno consentito il rinvio delle risorse non utilizzate sono:
In base al Regolamento UE 1306/2013 (art. 26, paragr. 5) è previsto il rimborso degli stanziamenti ai beneficiari finali, i quali sono stati soggetti a preventiva trattenuta, al fine di garantire le risorse per le suddette misure. Detto rimborso deve tenere conto degli importi della riserva per le crisi del settore agricolo (art. 25, Reg. UE 1306/2013) non messi a disposizione entro la fine dell’esercizio.
La riserva di crisi, costituita per l’anno civile 2018, non è stata utilizzata nell’esercizio finanziario 2019 e pertanto, la Commissione UE, al fine di garantire il rimborso ai beneficiari degli stanziamenti risultanti inutilizzati, ha determinato gli importi disponibili per gli stati membri.
Il Regolamento di esecuzione UE n. 2019/1953 interviene appunto per determinare tali importi ed è esecutivo a decorrere dal 1° dicembre 2019. Oltre a definire gli importi disponibili per il rimborso degli stanziamenti, il Regolamento all’articolo 2 precisa che le spese degli Stati membri, relative al rimborso delle suddette risorse, sono ammissibili al finanziamento concesso dalla UE a condizione che i relativi importi siano versati ai beneficiari entro il 16 ottobre 2020.