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Angelo Frascarelli
pacchetto-ortofloro-plus Riserva Nazionale, fattispecie C e D: la maggior parte delle particelle sono bruciate

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l’accesso alla riserva nazionale, per gli agricoltori che operano in superfici collocate in zone montane (fattispecie c) e svantaggiate (fattispecie d), è consentito anche nel 2020 (circolare agea n. 96517 del 17 dicembre 2019). più precisamente, il reg. 1307/2013 (art. 30, par. 7) stabilisce che gli stati membri possono utilizzare la riserva nazionale:. per assegnare titoli agli agricoltori per evitare che le terre siano abbandonate, comprese le zone soggette a programmi di ristrutturazione connessi ad un intervento pubblico (fattispecie c);. per assegnare titoli agli agricoltori al fine di compensarli per svantaggi specifici (fattispecie d). la certezza dell’accesso alla riserva nazionale. la normativa nazionale (decreto ministeriale n. 5465 del 7 giugno 2018) prevede che le domande delle fattispecie c e d vengano accolte, ma solo fino ad un limite massimo di taglio al valore dei titoli, pari all’1,5%. in altre parole, tutti gli agricoltori che operano in zone montane (fattispecie c) e svantaggiate (fattispecie d) hanno diritto di accedere alla riserva nazionale, ma l’accoglimento della domanda è proporzionale alla disponibilità delle risorse (pari all’1,5% del valore complessivo nazionale di tutti i titoli). accesso alla riserva una sola volta per la medesima superficie. l’art. 10, comma 9 del d.m. 7 giugno 2018 n. 5465 stabilisce che - per le fattispecie c (zone montane) e d (zone svantaggiate) - l’accesso alla riserva nazionale è consentito una sola volta per la medesima superficie. di conseguenza, una specifica superficie richiesta in aiuto e ritenuta ammissibile, che ha ricevuto l’attribuzione di titoli in una campagna, è tecnicamente “bruciata” per le campagne successive e non vi si può più chiedere l’accesso alla riserva nazionale. in altre parole, la stessa superficie non può più generare nuovi titoli o determinare l’incremento di quelli già detenuti dall’agricoltore, anche nel caso in cui la superficie sia stata trasferita e richiesta in aiuto da un altro soggetto. le implicazioni per gli agricoltori e per i caa. questo vincolo viene controllato da agea e, per questo, la circolare agea n. 99245 del 20 dicembre 2018 istituisce l'apposizione di un vincolo sulle superfici “bruciate”. per le fattispecie c e d, nel 2018, il fabbisogno complessivo risultante dalle istruttorie eseguite è pari ad € 312.413.125,95 ma le risorse disponibili, reperite applicando quanto previsto dall’art. 10, comma 3, del d.m. 7 giugno 2018 n. 5465 (riduzione lineare del valore dei titoli a livello nazionale nel limite massimo dell’1,5%), sono pari ad € 32.566.006,14 (circolare agea n. 50074 del 6 giugno 2019). pertanto, viste le limitate risorse disponibili rispetto al fabbisogno complessivo, ciascun agricoltore ha ricevuto l’attribuzione dei titoli in misura pari al 10,42% di quanto richiesto. ma quasi tutte le particelle sono state “bruciate”. pertanto, nel 2020, le superfici libere dal vincolo sono poche e potranno beneficiare interamente della riserva nazionale. quindi, è probabile che nel 2020 le risorse siano sufficienti per accogliere il 100% delle richieste, ma solo per le poche particelle “non bruciate”. i caa non sono a conoscenza delle particelle “bruciate”, quindi dovranno continuare a presentare la richiesta di accesso alla riserva nazionale per la fattispecie c e d; poi agea effettuerà il controllo, escludendo le richieste sulle particelle “bruciate”. angelo frascarelli. angelo frascarelli ©riproduzione riservata
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