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La Circolare AGEA n. 17308 del 2 marzo 2020 ha chiarito i criteri di individuazione delle superfici abbandonate, nonché l’inserimento delle superfici non mantenute, in un apposito registro, il “Registro grafico delle superfici non mantenute”.
Questa prescrizione nasce dal principio del disaccoppiamento, che è alla base del sostegno della PAC: l’agricoltore non ha l’obbligo di praticare alcuna coltivazione, ma sugli appezzamenti oggetto di domanda PAC, l’agricoltore deve esercitare le attività di mantenimento di una superficie agricola e un’attività agricola minima (lettere a e b dell'art. 2, comma 1 del D.M. 7 giugno 2018, n. 5465; regole di condizionalità stabilite dall’art. 93 del Reg. UE 1306/2013).
Il mantenimento della superficie e l’attività agricola minima constano in una “attività con cadenza annuale consistente in almeno una pratica colturale ordinaria” (art. 2, comma 1, lettera a) del D.M. 7 giugno 2018).
Inoltre, l'attività agricola di mantenimento e l'attività agricola minima devono rispondere ai seguenti criteri:
Ai fini dell’articolo 4 del Reg. UE n. 639/2014, è opportuno chiarire che la dichiarazione, o la constatazione tramite controlli di “mancato mantenimento”, corrisponde ad una variazione di destinazione della superficie, che da “uso agricolo” diviene “uso non agricolo”.
Una superficie agricola dichiarata dall’agricoltore “non mantenuta” a partire dalla campagna 2018, viene inserita nel “Registro grafico delle superfici non mantenute” gestito ed aggiornato da AGEA Coordinamento.
Le superfici non mantenute da tre anni sono ritenute abbandonate.
Tale informazione viene registrata nel GIS con specifici codici di uso del suolo che sono:
L’agricoltore che torna ad esercitare le attività di mantenimento di una superficie agricola e un’attività agricola minima, all’atto dell’aggiornamento del proprio fascicolo aziendale deve presentare un’istanza di riesame della superficie abbandonata, con delimitazione grafica della zona interessata.
Angelo Frascarelli