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Il 19 maggio 2020 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge n. 34/2020, cosiddetto "Decreto Rilancio", che prevede alcune novità sugli anticipi della PAC 2020.
Esattamente, il "Decreto Rilancio" ha introdotto due novità:
Di seguito, vengono riassunte le tre tipologie di anticipi, messe in campo dal Governo e dall’Unione Europea:
La prima e la seconda anticipazione richiedono una domanda da parte degli agricoltori, la terza sarà attivata automaticamente da parte degli Organismi pagatori.
Come già detto, il Decreto Legge 19 maggio 2020 n. 34 (Decreto Rilancio) ha chiarito che le due forme di anticipazione (anticipo del 70% sulla base del portafoglio titoli 2019 e anticipo del 70% sulla Domanda Unica 2020) sono alternative.
L’agricoltore potrà scegliere l’una o l’altra, ma non entrambe.
Le novità del “Decreto Rilancio” rendono nettamente più interessante l’anticipazione al 31 luglio 2020, in quanto include, oltre al pagamento di base, anche il pagamento greening e il pagamento giovani agricoltori.
La prima forma di anticipazione è contenuta nel Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, il cosiddetto “Cura Italia”.
Il D.L. “Cura Italia” prevede un’erogazione anticipata della PAC, a giugno 2020, in misura pari al 70% del valore del rispettivo portafoglio titoli 2019. Possono ricevere questa anticipazione:
La presentazione della richiesta dell’anticipazione non consente di cedere titoli a valere sulla campagna 2020 e successive, sino a compensazione dell’anticipazione. In altre parole, gli agricoltori che beneficiano di quest’anticipazione non possono effettuare il trasferimento dei titoli nel 2020.
La seconda forma di anticipazione era stata già introdotta nel 2019, ai sensi dell’art. 10-ter del D.M. n. 5932/2019, ed è stata prevista anche per il 2020, con il Decreto Ministeriale n. 3681 dell’08/04/2020. Questa anticipazione deve essere erogata entro il 31 luglio 2020.
L’importo è fissato nella misura del 70% degli importi risultati ammissibili all’aiuto (prima del Decreto Legge 19 maggio 2020 n. 34 “Decreto Rilancio” la percentuale era del 50%) nell’ambito dei pagamenti diretti della Domanda Unica 2020 (pagamento base, pagamento greening, pagamento giovani e pagamento piccoli agricoltori), per i quali siano stati ultimati i controlli amministrativi di ammissibilità.
Sono esclusi da tale forma di anticipazione:
In merito all’ultimo punto, ricordiamo che rientrano nel regime degli aiuti di Stato - pertanto sono oggetto di verifica della rispettiva capienza nel RNA - i soli interessi calcolati per l’anticipazione concessa.
Inoltre, sono escluse dalla base di calcolo le superfici dichiarate in Domanda Unica a pascolo per le quali, al 31 luglio 2020, non sarà possibile effettuare specifici controlli.
L’erogazione degli anticipi sarà comunque soggetta alla disciplina UE in materia di erogazione degli aiuti in ambito PAC. La soglia per l’acquisizione dell’informativa antimafia è quindi confermata in 25.000 euro, mentre, per quanto riguarda gli adempimenti previsti in materia di regolarità contributiva, l’obbligo è assolto verificando l’assenza di iscrizioni nel Registro nazionale debitori.
Il Reg. 2020/531 del 16 aprile 2020, allo scopo di dare più liquidità alle imprese, consente di erogare gli anticipi dei pagamenti diretti che saliranno dal 50 al 70%, mentre quelli dello sviluppo rurale passeranno dal 75% all'85%.
L’erogazione potrà avvenire dal 16 ottobre al 30 novembre 2020.
AGEA e gli Organismi pagatori possono pertanto pagare un anticipo del 70% dei pagamenti, a partire dal 16 ottobre 2020.
I pagamenti che possono essere oggetto di anticipo sono quattro:
Dal pagamento anticipato resterà escluso il pagamento accoppiato, in quanto - alla data del 16 ottobre - non saranno disponibili i dati nazionali per il conteggio degli importi.
Angelo Frascarelli