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La Commissione Europea, con il Regolamento Delegato (UE) 2020/884, ha disposto delle deroghe temporanee, dovute all’emergenza COVID-19, ai regolamenti delegati per l’ortofrutta e la vitivinicoltura, al fine di non penalizzare le imprese nella pianificazione, gestione e attuazione dei programmi operativi del settore ortofrutticolo ed ai programmi di sostegno per il settore vitivinicolo.
Tali deroghe sono motivate dagli effetti dell’epidemia che hanno condizionato lo spostamento delle persone, la logistica e, conseguentemente, il reperimento della manodopera, con conseguenze economiche i cui effetti hanno provocato ritardi, interruzioni o comunque modifiche alla pianificazione, alla gestione ed all’attuazione dei programmi delle organizzazioni dei produttori.
Tali soggetti devono soddisfare il criterio di “controllo democratico”, in base alla struttura giuridica adottata ed ai criteri fissati dalla legislazione nazionale.
Nel caso di organizzazioni diverse da quelle aventi i suddetti requisiti, ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 2, primo comma, la percentuale massima dei diritti di voto e delle quote o del capitale che una persona fisica o giuridica può detenere nell’organizzazione, dev’essere inferiore al 50% dei diritti di voto totali e inferiore al 50% delle quote o del capitale.
Il mancato rispetto della garanzia di un controllo democratico della OP o della AOP può comportare la perdita del riconoscimento delle stesse e la conseguente sospensione dei pagamenti degli aiuti, l’applicazione di sanzioni pecuniarie e il recupero dell’aiuto finanziario dell’Unione.
Per scongiurare il rischio che alcune OP o AOP non possano soddisfare nel 2020 i suddetti requisiti, per la cessazione dell’attività di alcuni produttori per cause riconducibili al COVID-19, si è disposto che, per il 2020, la percentuale massima dei diritti di voto e delle quote o del capitale che una persona fisica o giuridica può detenere nell’organizzazione di produttori può superare il 50% dei diritti di voto totali e il 50% delle quote o del capitale. Gli Stati membri dovranno comunque adottare idonee misure per scongiurare abusi di potere da parte dei soggetti che si trovassero a detenere diritti di voto e quote o capitale superiori al 50% dei diritti di voto totali e al 50% delle quote o del capitale.
Il massimale dell’aiuto finanziario dell’Unione Europea alle organizzazioni è calcolato sul valore della produzione commercializzata nel periodo di riferimento. Gli effetti della pandemia hanno determinato il deprezzamento delle produzioni ortofrutticole.
L’articolo 23, al comma 4, prevede che, qualora avvenga il deprezzamento di un prodotto di almeno il 35% per motivi non imputabili alla responsabilità dell'OP e da questa non controllabili, si considera che il valore della produzione commercializzata di tale prodotto sia pari al 65% del suo valore registrato nel precedente periodo di riferimento. Per l’anno 2020, in caso di deprezzamento pari o superiore al 35%, il valore della produzione commercializzata avrà come riferimento il 100% del valore registrato nel periodo di riferimento precedente.
Per il 2020, il Regolamento consente agli Stati membri di modificare la strategia nazionale dopo la trasmissione annuale del progetto di programma operativo. Tuttavia, dovrà essere garantita la continuità e l’attuazione delle operazioni pluriennali e in corso, previste dai programmi operativi delle organizzazioni di produttori già approvati.
Inoltre, gli Stati membri non avranno l’obbligo di fissare nella strategia nazionale le percentuali massime del fondo di esercizio, che possono essere spese per ogni singola misura o tipo di azione.
Per il 2020, gli Stati membri possono autorizzare le OP a sospendere totalmente o parzialmente i programmi operativi. Tali modifiche potranno essere operative già dal 2020.
L’art. 36, comma 1 dispone che, qualora l’OP o l’AOP cessi di attuare il proprio programma operativo prima della fine della sua durata, sono sospesi i pagamenti per le azioni attuate dopo la data di cessazione del programma operativo. Per l’anno 2020 non si procederà al recupero dell’aiuto erogato per azioni ammissibili realizzate prima della cessazione del programma operativo, sempre che l’OP o l’AOP dimostri che il programma operativo è cessato nel 2020, in collegamento con la pandemia di COVID-19 e per motivi che esulano dal suo controllo.
Per il 2020 non si procederà al recupero, a favore del FEAGA, dell’aiuto erogato per impegni pluriennali in ortofrutticoltura, qualora un’interruzione nel 2020 in collegamento con la pandemia di COVID-19 abbia impedito di conseguirne gli obiettivi a lungo termine.
Per l’anno 2020 potranno applicarsi le misure di mancata raccolta anche nei casi in cui la produzione commerciale sia stata prelevata dalla superficie interessata durante il ciclo di produzione normale. Inoltre, la raccolta verde e la mancata raccolta potranno essere applicate, per il 2020, allo stesso prodotto e alla stessa superficie.
Ogni anno, entro il 15 novembre, gli Stati membri trasmettono una relazione annuale concernente le OP, le AOP e i gruppi di produttori costituiti, i fondi di esercizio, i programmi operativi e i piani di riconoscimento in vigore nell'anno precedente. Tale relazione serve a monitorare i progressi ai fini del conseguimento degli obiettivi generali della strategia, al fine di porre eventuali correttivi. Il termine della trasmissione delle relazioni relative al 2020 è prorogato al 30 giugno 2021.
Gli Stati membri sono autorizzati a prorogare il termine, oltre gli attuali quattro mesi, entro i quali le organizzazioni di produttori che non rispettano i criteri di riconoscimento devono adottare le misure correttive loro imposte.
Inoltre, per il 2020, gli Stati membri potranno non sospendere il pagamento degli aiuti a quelle OP che non soddisfano il numero minimo di soci stabilito dallo Stato membro.
Gli Stati membri possono concedere ulteriori dodici mesi, ma non oltre il 31 dicembre 2020, alle organizzazioni di produttori che nel 2020, per ragioni collegate alla pandemia COVID-19, si trovino nell’impossibilità di adottare le misure correttive loro comunicate. Non si applica la riduzione dell’importo annuo del 2% per mese civile (o parte di esso) durante il periodo in cui il riconoscimento della OP risulta sospeso, per quelle organizzazioni che non possono adottare le misure correttive nel 2020 per motivi riconducibili alla pandemia.
Non si applica per il 2020 nemmeno la riduzione dell’importo dell’aiuto annuale del 1% per mese civile (o parte di esso) prevista dal comma 5, art. 59, del Reg. 2017/891, se la mancata adozione delle misure correttive è riconducibile alla pandemia COVID-19.
Infine, per quanto riguarda il settore ortofrutta, in deroga all’articolo 59, paragrafo 6, primo comma, il 2020 non è preso in considerazione ai fini del rispetto del criterio del valore o del volume minimo della produzione commercializzata, imposto dall’articolo 154, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (UE) n. 1308/2013. Allo stesso modo, in deroga all’articolo 61, paragrafo 6, l’importo totale dell’aiuto per l’ultimo anno del programma operativo non è ridotto per il programma operativo che termina nel 2020 e nei casi in cui motivi collegati alla pandemia di COVID-19 hanno impedito, nel 2020, di soddisfare le condizioni dell’articolo 33, paragrafo 5, lettera b), del regolamento (UE) n. 1308/2013.
In deroga all’art. 22 del Regolamento, la vendemmia verde potrà essere praticata per due o più anni consecutivi. Data l’incertezza che circonda la durata e la gravità della pandemia di COVID-19, è opportuno revocare temporaneamente tale limitazione fino al 15 ottobre 2020, così che i viticoltori possano regolare meglio la produzione e prepararsi meglio ai necessari adattamenti alla situazione del mercato a più lungo termine.
L’articolo 26 del Regolamento 2016/1149 dispone che Il sostegno può essere concesso per un periodo non superiore a tre anni. Tale limite è temporaneamente revocato per consentire ai produttori un sostegno di più lungo periodo e su migliori possibilità di salvaguardare il reddito in questa fase critica.
In via temporanea, è concessa maggiore flessibilità per le modifiche delle operazioni presentate dai beneficiari e approvate dalle autorità competenti, per consentire ai beneficiari di reagire in modo consono ed efficiente alla situazione eccezionale venutasi a creare con la pandemia di COVID-19, adeguando la produzione e la commercializzazione. Gli Stati membri sono autorizzati a derogare a tali norme, consentendo ai beneficiari di presentare modifiche dell’operazioni inizialmente approvate senza dover ottenere preliminarmente il benestare dell’autorità competente. Gli Stati membri potranno così consentire che, entro i limiti dell’importo inizialmente approvato del sostegno ammissibile, le modifiche delle operazioni nell’ambito di tali misure siano attuate senza autorizzazione preventiva. In via temporanea, è stato ritenuto di consentire la variazione dell’obiettivo dell’operazione, selezionata per le misure relative alla promozione, alla ristrutturazione e alla riconversione dei vigneti, agli investimenti e all’innovazione, in quanto esse, contrariamente ad altre misure previste dai programmi di sostegno al settore vitivinicolo, possono mirare a obiettivi molteplici (ad esempio investimenti nell’azienda vitivinicola e nei locali di produzione). In tali casi, al beneficiario che non riesce a realizzare completamente l’obiettivo di un’operazione, potrà essere consentito di ridimensionarlo.
Il beneficiario comunica la modifica all’autorità competente entro il termine fissato da ciascuno Stato membro; per la modifica è necessaria l’approvazione preventiva dell’autorità competente.
Per evitare che un beneficiario sia penalizzato per essersi valso della maggiore flessibilità che consente di modificare senza approvazione preventiva le operazioni precedentemente approvate, per non aver realizzato completamente l’intera operazione inizialmente approvata dall’autorità competente, ovvero per aver variato l’obiettivo dell’operazione, temporaneamente, in deroga all’art. 54, paragrafo 1, del Regolamento Delegato (UE) 2016/1149, sarà così assicurato il pagamento del sostegno per le singole azioni, come previsto dal Regolamento, a condizione che siano realizzate completamente.
Per le operazioni sostenute a norma degli articoli 46 e 47 del Regolamento (UE) n. 1308/2013, per evitare che un beneficiario sia penalizzato per non avere, a causa della crisi, realizzato le operazioni sulla superficie totale per la quale è stato approvato il sostegno, in deroga all’articolo 54, paragrafo 4, del Regolamento Delegato (UE) 2016/1149, per le richieste di pagamento presentate entro il 15 ottobre 2020, gli Stati membri calcolano il sostegno da versare sulla base della superficie determinata tramite i controlli in loco dopo l’attuazione.
Le deroghe disposte dal Regolamento sono obbligatorie in tutti i suoi elementi e direttamente applicabili in ciascuno degli Stati membri.