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pacchetto-ortofloro-plus In chiaro anche l’origine delle carni suine per prosciutti e salumi

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via libera della commissione europea al decreto che renderà obbligatoria l’indicazione dell’origine delle carni suine nei prodotti trasformati come salumi e prosciutti. nel comunicato stampa, apparso il 3 luglio sul sito del mipaaf, si legge che il provvedimento è “già alla firma dei ministri bellanova, patuanelli e speranza”. l’obbligatorietà dell’indicazione di origine delle carni trasformate rappresenta un ulteriore passo in avanti del nostro paese per la trasparenza nei confronti dei consumatori, dopo quelli sulpomodoro, la pasta e il riso, il latte uht, i derivati del latte ed i formaggi. tale politica si trova in linea con l'attuazione della strategia “farm to fork" promossa dalla ue e si auspica che possa trovare applicazione anche in altri paesi. il provvedimento sarà applicato in via sperimentale fino al 31 dicembre 2021 e dovrebbe produrre effetti positivi anche per gli allevatori che, a seguito della drastica riduzione della domanda dovuta agli effetti della pandemia da covid-19, riconducibile principalmente alla sospensione dei canali ho.re.ca, hanno subito una riduzione dei prezzi alla vendita, oggi insostenibile. il provvedimento dovrebbe favorire una limitazione delle importazioni di carni dall’estero e lo smaltimento delle scorte accumulate nei depositi. cosa prevede il decreto. il decreto ha come finalità la corretta e completa informazione dei consumatori, nonché il rafforzamento della prevenzione e della repressione di frodi alimentari e di atti di concorrenza sleale. attraverso l’obbligatorietà dell’indicazione in etichetta delle informazioni relative all’origine di alimenti derivati da carni suine macinate, separate meccanicamente o preparazioni di carni suine e prodotti a base di carne suina, si darà maggiore evidenza ai prodotti di origine italiana, la cui qualità è riconosciuta in italia e all’estero. dall’obbligo di indicazione dell’origine in etichetta saranno esclusi i prodotti igp e quelli protetti da accordi internazionali. l'indicazione del luogo di provenienza delle carni suine deve contenere le seguenti informazioni:. "paese di nascita: nome del paese di nascita degli animali”;. “paese di allevamento: nome del paese di allevamento degli animali";. "paese di macellazione: nome del paese in cui sono stati macellati gli animali". qualora l’indicazione dell’origine si riferisca a più di uno stato, il riferimento al nome del paese può essere sostituito dai termini “ue”, “extra ue” o “ue o extra ue”, a seconda dei casi. quando la carne proviene da suini nati, allevati e macellati nello stesso paese, l'indicazione dell'origine può apparire nella forma"origine: nome del paese". sarà possibile utilizzare la dicitura “100% italiano” solo se la carne è proveniente da suini nati, allevati, macellati e trasformati in italia. la dicitura “origine ue” indicherà che la carne utilizzata proviene da suini nati, allevati e macellati in uno o più stati membri dell'unione europea. quando la carne proviene da suini nati, allevati e macellati in uno o più stati non membri dell'unione europea, l'indicazione dell'origine può apparire nella forma “origine: extra ue”. sanzioni. i salumi, i prosciutti e gli altri prodotti derivati da carni suine, immessi sul mercato o etichettati prima dell’entrata in vigore del decreto, potranno essere comunque commercializzati fino ad esaurimento delle scorte. per la commercializzazione di tali prodotti durante il periodo di sperimentazione, in caso di violazioni sulle indicazioni di origine, saranno applicabili le sanzioni previste dal decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 231. ©riproduzione riservata
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