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pacchetto-ortofloro-plus AGEA detta le regole per l’accesso al fondo filiere (mais, soia e legumi)

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il decreto ministeriale 3 aprile 2020 ha istituito il “fondo per la competitività delle filiere agricole", al fine di sostenere i settori produttivi ritenuti strategici dell’agroalimentare italiano, privilegiando quelle filiere che si fossero adattate alla sottoscrizione di contratti per stabilizzare i rapporti tra agricoltori e trasformatori. il rafforzamento di determinate filiere ha l’obiettivo di migliorare la capacità di autoapprovvigionamento di alcune materie prime ritenute, appunto, strategiche per il paese. le risorse disponibili. per le filiere dei seminativi, il plafond è così ripartito:. 5 milioni di euro per il 2020 e 6 milioni di euro per il 2021 per la filiera del mais;. 4,5 milioni di euro annui per le annualità 2020 e 2021 per la filiera delle proteine vegetali (legumi e soia). i «legumi» che possono beneficiare del contributo sono: pisello da granella, fagiolo, lenticchia, cece, fava da granella e favino da granella. l’utilizzo di sementi certificate, in particolare per mais, soia, pisello proteico e favino, sarà disciplinato con specifici provvedimenti ai fini dell’erogazione dell’aiuto per l’annualità 2021. l’aiuto del “fondo competitività filiere” si applica esclusivamente alla produzione di mais, soia e legumi per la trasformazione e non alla produzione “da seme”, insilato, foraggio e produzione energetica. beneficiari ed entità dell’aiuto. il decreto ministeriale 3 aprile 2020 prevede un contributo di 100 euro/ha alle imprese agricole che abbiano già sottoscritto, entro il termine della scadenza della domanda di contributo, direttamente o attraverso cooperative, consorzi e organizzazioni di produttori riconosciute di cui sono socie, contratti di filiera di durata almeno triennale. l’aiuto, spettante a ciascuna impresa agricola, è commisurato alla superficie agricola, espressa in ettari, coltivata a mais o proteine vegetali (soia e legumi), nel limite di 50 ettari. le superfici indicate nell’impegno sottoscritto dal richiedente (o contratto) devono prevedere la coltivazione per un’ampiezza non superiore a quella indicata nel piano colturale della domanda di aiuto del richiedente. contratto di filiera triennale. un requisito fondamentale per l’accesso al contributo è la sottoscrizione di un contratto di filiera di durata almeno triennale. ci sono diverse modalità di sottoscrizione del/i contratto/i triennale/i di filiera:. imprenditore agricolo direttamente con le imprese di trasformazione;. attraverso cooperative, consorzi agrari e organizzazioni di produttori riconosciute, di cui le imprese agricole sono socie, che abbiano sottoscritto un contratto con le imprese di trasformazione;. imprenditore agricolo, singolo o associato e centro di stoccaggio e/o altri soggetti della fase di commercializzazione che abbiano sottoscritto un contratto con l‘industria di trasformazione. nel secondo caso, in cui il contratto di filiera sia sottoscritto da una cooperativa, un consorzio agrario o organizzazione di produttori riconosciuta, il contratto di filiera stesso deve essere integrato da copia dell’impegno/contratto di coltivazione tra la cooperativa, il consorzio agrario e l’organizzazione di produttori e l’impresa agricola socia. tale impegno/contratto di coltivazione deve fare riferimento allo specifico contratto di filiera e può avere durata annuale. nel terzo caso, il contratto di filiera deve fare riferimento allo specifico/i contratto/i tra il centro di stoccaggio e/o altri soggetti della fase di commercializzazione e l’industria di trasformazione, e deve essere sottoscritto successivamente a questo/i ultimo/i. poiché l’imprenditore agricolo non sottoscrive il contratto di filiera direttamente con l’industria di trasformazione, il centro di stoccaggio o altri soggetti della fase di commercializzazione devono rilasciare dichiarazione sostitutiva di atto notorio, attestante la relazione causale tra il contratto di filiera sottoscritto con il produttore agricolo, singolo o associato, e il/i contratto/i con l’industria di trasformazione. ci può essere il caso in cui l’impresa di commercializzazione o trasformazione associ direttamente le imprese agricole, anche in forma cooperativa; in tal caso, il contratto di filiera può essere sostituito direttamente dall’impegno/contratto di coltivazione, a condizione che preveda anch’esso una durata triennale. la domanda. la domanda di aiuto può essere presentata a partire dal 1° ottobre 2020 fino al 16 ottobre 2020. si tratta quindi di una domanda separata dalla domanda unica della pac. la domanda va presentata direttamente ad agea e non agli organismi pagatori regionali. l’erogazione degli aiuti è subordinata alla presenza delle dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà necessarie alla richiesta della documentazione antimafia. aiuto «de minimis». l’aiuto è concesso all’impresa nel limite dell’importo massimo di 25.000 euro, nell’arco di tre esercizi finanziari, in attuazione del regolamento (ue) n. 1408/2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’unione europea agli aiuti de minimis nel settore agricolo. l’aiuto è sottoposto alla soglia massima di 200.000 euro complessivamente ricevuti anche per aiuti non agricoli, ai sensi del regolamento “de minimis”. si riportano i seguenti documenti:. istruzioni operative n. 61. allegato a - fac simile dichiarazione de minimis. allegato n. 1- catalogo matrice. allegato n. 2- modello fc. ©riproduzione riservata
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