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Il Decreto Ministeriale 3 aprile 2020 ha istituito il “fondo per la competitività delle filiere agricole", al fine di sostenere i settori produttivi ritenuti strategici dell’agroalimentare italiano, privilegiando quelle filiere che si fossero adattate alla sottoscrizione di contratti per stabilizzare i rapporti tra agricoltori e trasformatori.
Il rafforzamento di determinate filiere ha l’obiettivo di migliorare la capacità di autoapprovvigionamento di alcune materie prime ritenute, appunto, strategiche per il Paese.
Per le filiere dei seminativi, il plafond è così ripartito:
I «legumi» che possono beneficiare del contributo sono: pisello da granella, fagiolo, lenticchia, cece, fava da granella e favino da granella.
L’utilizzo di sementi certificate, in particolare per mais, soia, pisello proteico e favino, sarà disciplinato con specifici provvedimenti ai fini dell’erogazione dell’aiuto per l’annualità 2021.
L’aiuto del “fondo competitività filiere” si applica esclusivamente alla produzione di mais, soia e legumi per la trasformazione e non alla produzione “da seme”, insilato, foraggio e produzione energetica.
Il Decreto Ministeriale 3 aprile 2020 prevede un contributo di 100 euro/ha alle imprese agricole che abbiano già sottoscritto, entro il termine della scadenza della domanda di contributo, direttamente o attraverso cooperative, consorzi e organizzazioni di produttori riconosciute di cui sono socie, contratti di filiera di durata almeno triennale.
L’aiuto, spettante a ciascuna impresa agricola, è commisurato alla superficie agricola, espressa in ettari, coltivata a mais o proteine vegetali (soia e legumi), nel limite di 50 ettari.
Le superfici indicate nell’impegno sottoscritto dal richiedente (o contratto) devono prevedere la coltivazione per un’ampiezza non superiore a quella indicata nel Piano colturale della Domanda di aiuto del richiedente.
Un requisito fondamentale per l’accesso al contributo è la sottoscrizione di un contratto di filiera di durata almeno triennale.
Ci sono diverse modalità di sottoscrizione del/i contratto/i triennale/i di filiera:
Nel secondo caso, in cui il contratto di filiera sia sottoscritto da una cooperativa, un consorzio agrario o organizzazione di produttori riconosciuta, il contratto di filiera stesso deve essere integrato da copia dell’impegno/contratto di coltivazione tra la cooperativa, il consorzio agrario e l’organizzazione di produttori e l’impresa agricola socia. Tale impegno/contratto di coltivazione deve fare riferimento allo specifico contratto di filiera e può avere durata annuale.
Nel terzo caso, il contratto di filiera deve fare riferimento allo specifico/i contratto/i tra il centro di stoccaggio e/o altri soggetti della fase di commercializzazione e l’industria di trasformazione, e deve essere sottoscritto successivamente a questo/i ultimo/i. Poiché l’imprenditore agricolo non sottoscrive il contratto di filiera direttamente con l’industria di trasformazione, il centro di stoccaggio o altri soggetti della fase di commercializzazione devono rilasciare dichiarazione sostitutiva di atto notorio, attestante la relazione causale tra il contratto di filiera sottoscritto con il produttore agricolo, singolo o associato, e il/i contratto/i con l’industria di trasformazione.
Ci può essere il caso in cui l’impresa di commercializzazione o trasformazione associ direttamente le imprese agricole, anche in forma cooperativa; in tal caso, il contratto di filiera può essere sostituito direttamente dall’impegno/contratto di coltivazione, a condizione che preveda anch’esso una durata triennale.
La domanda di aiuto può essere presentata a partire dal 1° ottobre 2020 fino al 16 ottobre 2020. Si tratta quindi di una domanda separata dalla Domanda Unica della PAC. La domanda va presentata direttamente ad AGEA e non agli Organismi Pagatori regionali.
L’erogazione degli aiuti è subordinata alla presenza delle dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà necessarie alla richiesta della documentazione antimafia.
L’aiuto è concesso all’impresa nel limite dell’importo massimo di 25.000 euro, nell’arco di tre esercizi finanziari, in attuazione del Regolamento (UE) n. 1408/2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti de minimis nel settore agricolo.
L’aiuto è sottoposto alla soglia massima di 200.000 euro complessivamente ricevuti anche per aiuti non agricoli, ai sensi del Regolamento “de minimis”.
Si riportano i seguenti documenti: