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Angelo Frascarelli
pacchetto-ortofloro-plus In arrivo 100 milioni di euro per la vendemmia verde parziale

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l’articolo 223 del decreto legge n. 34 prevede lo stanziamento dell’importo di 100 milioni di euro per l’anno 2020, da destinare alle imprese viticole obbligate alla tenuta del registro telematico, che si impegnano alla riduzione volontaria della produzione di uve destinate a vini di qualità a denominazione di origine ed a indicazione geografica, attraverso la pratica della vendemmia verde parziale, da realizzare nella corrente campagna 2019/2020. questo stanziamento non va confuso con quello della vendemmia verde dell’ocm vino, le cui domande sono già scadute e le graduatorie giù pubblicate sul sito di agea. contenuti e modalità di presentazione dell’aiuto. l’aiuto è destinato alle imprese viticole che si impegnano alla riduzione volontaria della produzione di uve destinate a vini a denominazione di origine ed a indicazione geografica, attraverso la pratica della vendemmia verde parziale, da realizzare nella corrente campagna. la misura consiste nella riduzione della produzione delle uve destinate alla produzione dei soli vini a dop e igp, mediante la rimozione parziale dei grappoli non ancora giunti a maturazione, ovvero la mancata raccolta di una parte degli stessi, in quanto pratiche agronomiche strettamente connesse all’obiettivo del miglioramento della qualità. 1. soggetti beneficiari. l’aiuto è rivolto ai produttori di uva che coltivano sulla propria superficie aziendale uve destinate alla produzione dei vini dop o igp, che siano in regola e che abbiano presentato la dichiarazione di raccolta uve nelle ultime cinque campagne. 2. clausole di esclusione alla partecipazione alla misura. sono esclusi dalla misura quei produttori che hanno beneficiato della misura della “vendemmia verde” sulle superfici coltivate, con uve destinate alla produzione dei vini dop o igp, attivata nell’ambito dell’ocm del settore vitivinicolo nella corrente campagna; pertanto, quei produttori che contemporaneamente stanno partecipando alla misura di vendemmia verde su superfici destinate alla produzione di vini dop o igp, non potranno presentare domanda. inoltre, come ulteriore elemento di esclusione, vi è la mancata presentazione di una delle dichiarazioni di raccolta uve presentate a partire dalla campagna 2015/16 fino alla campagna 2019/20. 3. requisiti e condizione di ammissibilità all’aiuto. la misura si applica sull’intera superficie vitata aziendale, ricadente su un territorio regionale, destinata alla produzione di vini a dop e igp e riguarda le superfici vitate:. presenti nel fascicolo aziendale del beneficiario nell’anno 2020;. in buone condizioni vegetative e produttive. i produttori che intendono accedere a questa misura assumono, con riferimento a ciascuna regione su cui intendono aderire, un impegno alla riduzione della propria produzione di uve destinate alle tipologie di vino a dop e igp, in misura non inferiore al 15% rispetto alla resa media aziendale delle ultime cinque campagne, riferita rispettivamente a tali tipologie. inoltre, nelle superfici vitate aziendali destinate alla produzione di vini comuni, la resa produttiva non deve aumentare rispetto alla resa media aziendale regionale calcolata per tale tipologia. il rispetto delle suddette condizioni è verificato sulla base delle produzioni ottenute, desunte dalla dichiarazione di raccolta uve presentata dal beneficiario per la vendemmia riferita alla campagna vitivinicola 2020/2021. la resa media aziendale è calcolata sulla base delle dichiarazioni di raccolta uva presentate in ciascuna regione, escludendo la campagna con la resa più alta e quella con la resa più bassa. la resa è espressa in percentuale ed arrotondata a due decimali. nel caso in cui, per il produttore richiedente, nelle ultime cinque annualità dichiarative, non siano valorizzate alcune tipologie di produzione (igp, dop e vino comune), per il calcolo della resa media aziendale regionale sono utilizzate le corrispondenti produzioni benchmark regionali calcolate da ismea. 4. termini di presentazione della domanda. le domande dovranno essere presentate all’op entro il 31 luglio 2020. qualora il produttore detenga superfici vitate a dop e igp ricadenti su più regioni, presenta una domanda per ciascuna regione in cui intende ridurre la produzione. il produttore si impegna a sottoporre alla riduzione della produzione l’intera superficie vitata aziendale regionale condotta a dop e igp. la riduzione della resa produttiva aziendale è calcolata per singola domanda. inoltre, il produttore che beneficia dell’aiuto, si impegna nelle regioni in cui non ha presentato domanda, o in cui questa non sia stata accolta, a non incrementare la resa per la campagna vendemmiale 2020, rispettando per le tipologie dop, igp e vino comune la resa media regionale. se nella verifica della dichiarazione di raccolta delle uve della vendemmia 2020 viene constatato il superamento della resa media regionale, decadono dall’aiuto tutte le domande, e per qualunque regione, presentate dal produttore. l’op, con proprie istruzioni operative, regolerà l’attuazione della misura e allegherà alle stesse il modello di domanda. in tale domanda, il richiedente indica la percentuale di riduzione della resa che si impegna a raggiungere nella vendemmia 2020. tale riduzione percentuale non potrà essere inferiore al 15% e potrà essere aumentata con incrementi dello 0,5%. [ad esempio: 15,5% - 16% - 16.5%…]. 5. entità del sostegno. l’aiuto richiesto è determinato già in fase di domanda di impegno, sulla base delle superfici che hanno concorso alla produzione delle seguenti tipologie di uve, così come rivendicate con la dichiarazione di raccolta delle uve dell’ultima vendemmia riferita alla campagna 2019/2020, con i seguenti importi massimi (tabella 1):. tabella 1. entità dell’aiuto ad ettaro. tipologia di vitigno. importo massimo (euro/ha). uve destinate a vini ad indicazione geografica tipica (igt). 500,00. uve destinate a vini a denominazione di origine controllata (doc). 800,00. uve destinate a vini a denominazione di origine controllata garantita (docg). 1.100,00. pertanto, in tale dichiarazione il produttore deve necessariamente aver rivendicato produzioni dop e/o igp. i già menzionati importi unitari possono essere ridotti qualora, sulla base delle domande presentate ed al termine delle verifiche istruttorie sul corretto adempimento degli impegni assunti dal produttore, gli importi complessivamente erogabili risultino superiori all’ammontare di spesa massimo autorizzato, pari a 100 milioni di euro. 6. definizione di eventuale graduatoria e concessione dell’aiuto. negli anni precedenti, una determinata percentuale di beneficiari non ha acceduto agli aiuti previsti per ragioni imputabili a problematiche amministrative di diversa natura, determinando così un sottoutilizzo delle risorse disponibili ed impedendo ad alcune aziende di accedere agli aiuti richiesti. per evitare tale eventualità e per ampliare la platea di beneficiari, nonché per l’esigenza di ottenere la massima efficienza nell’utilizzo delle risorse disponibili, nel decreto si è introdotta la possibilità, in fase di valutazione dell’ammissibilità, di acquisire un numero di domande per un fabbisogno superiore del 5% delle disponibilità, mettendo comunque in atto un meccanismo di eventuale rideterminazione dell’aiuto unitario, al fine di non superare, in fase di erogazione dell’aiuto, l’importo stanziato di 100 milioni di euro previsto. nel caso in cui le richieste di aiuto ammissibili superino le risorse finanziarie previste, pari a complessivi 100 milioni di euro, l’op redige una graduatoria unica a livello nazionale, ammettendo all’aiuto domande corrispondenti all’importo di dette risorse, maggiorato del 5%, considerando i seguenti criteri:. in via prioritaria, le domande con maggiore riduzione della produzione proposta rispetto al valore minimo (15%), escludendo le domande con riduzione di produzione che sia superiore del 50% rispetto al valore medio della riduzione della produzione delle domande ricevute,. in via successiva, le domande con rese medie aziendali regionali più basse; si specifica che a tal fine si utilizza la resa media aziendale più bassa tra dop e igp. la graduatoria è pubblicata nei sistemi informativi dell’agea op. 7. pagamenti. al termine delle verifiche previste dal precedente punto e di quelle previste dall’articolo 87 del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, concernenti la normativa antimafia, l’op procede, entro il 31 dicembre 2020, con il pagamento dell’aiuto ai beneficiari aventi diritto in misura non superiore all’importo ammesso e sulla base degli importi unitari eventualmente rideterminati, al fine di non superare la dotazione finanziaria prevista dall’articolo 223 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. riferimenti normativi:. decreto ministeriale 22 luglio 2020 “disposizioni relative alle modalità di applicazione dell’articolo 223 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 per il contenimento volontario della produzione e miglioramento della qualità dei vini a denominazione di origine ed a indicazione geografica";. circolare agea n. 48518 del 23/07/2020 “applicazione del decreto del ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il ministero dell’economia e delle finanze del 22 luglio 2020, n. 9018686 - disposizioni relative alle modalità di applicazione dell’articolo 223 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 per il contenimento volontario della produzione e miglioramento della qualità dei vini a denominazione di origine ed a indicazione geografica”. angelo frascarelli. angelo frascarelli ©riproduzione riservata
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