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La Legge di Bilancio 2020 ha stanziato 15 milioni di euro, per l’anno 2020, destinati all’incentivazione dell’imprenditoria femminile in agricoltura. Con il Decreto del 9 luglio 2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 26 agosto 2020, il Ministero delle Politiche Agricole ha definito i criteri e le modalità di concessione dei mutui agevolati, della durata massima di quindici anni e per non oltre 300.000 euro per azienda.
Sarà ISMEA l’ente al quale le imprenditrici dovranno rivolgersi per richiedere i mutui a tasso zero, secondo le modalità indicate nelle istruzioni applicative da esso definite.
Potranno richiedere il finanziamento le microimprese e le piccole-medie imprese, ai sensi del Regolamento (UE) n. 702/2014, ovvero, le imprese che:
Le imprese devono inoltre essere regolarmente iscritte al Registro delle Imprese, esercitare esclusivamente le attività agricole di cui all’art. 2135 del Codice Civile ed essere amministrate e condotte da una donna con la qualifica di IAP o coltivatore diretto, come risultante dall’iscrizione previdenziale.
Nel caso di società, è richiesto che le stesse siano composte per almeno la metà dei soci, e delle quote di partecipazione, da imprenditrici agricole, come pure anche l’amministrazione deve essere in capo a donne con la qualifica previdenziale di IAP o CD.
Le domande di ammissione ai finanziamenti dovranno indicare i dati identificativi dell’impresa, la descrizione del progetto di investimento e l’importo del finanziamento.
ISMEA, prima di concedere il finanziamento, dovrà quindi accertare i requisiti soggettivi, oggettivi, nonché la sostenibilità finanziaria ed economica dell’iniziativa.
Il finanziamento a tasso zero è destinato a progetti che perseguano almeno uno dei seguenti obiettivi:
I progetti non possono essere avviati prima della presentazione delle domande di finanziamento e dovranno concludersi entro ventiquattro mesi dall’ammissione delle stesse.
Per la realizzazione del progetto sono ammissibili alle agevolazioni le seguenti spese:
Gli investimenti devono avere ad oggetto beni nuovi di fabbrica e non sono ammessi investimenti per la sostituzione di beni preesistenti.
Non sono finanziabili gli investimenti per impianti destinati alla produzione di biocarburanti e per la produzione di energia elettrica o termica da fonti rinnovabili.
I finanziamenti concessi da ISMEA non potranno avere una durata inferiore a cinque anni, mentre la durata massima non potrà superare i quindici anni, comprensiva del periodo di preammortamento.
L’importo massimo del finanziamento agevolato è pari a 300.000 euro e, comunque, non potrà essere superiore al 95% delle spese ammissibili, nel rispetto dei massimali previsti dalla normativa comunitaria in termini di ESL.
Le imprese beneficiarie dovranno garantire la copertura finanziaria del programma d’investimento, comprensivo dell’IVA, attraverso l’apporto di un contributo finanziario o un finanziamento esterno pari almeno al 20% delle spese ammissibili complessive.
Il mutuo deve essere assistito da garanzie per l’intero importo concesso, maggiorato del 20%. A tal fine, si potrà ricorrere all’iscrizione di un’ipoteca di primo grado sui beni oggetto del finanziamento, o di altri beni, nella disponibilità del soggetto beneficiario, oppure, in alternativa (o in aggiunta all’ipoteca), si potrà ricorrere a fideiussioni bancarie e/o assicurative, fino al raggiungimento del 120% del mutuo agevolato concesso.
I beneficiari, in base alle modalità ed ai termini stabiliti nei rispettivi contratti di mutuo agevolato, si obbligano inoltre a stipulare idonee polizze assicurative sui beni oggetto di finanziamento.