Articoli
Tutti gli aggiornamenti, gli approfondimenti e i casi pratici analizzati e realizzati dai nostri esperti in materia agricola, fiscale, economica e del lavoro.
Il Decreto 23 luglio 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 215 del 29/08/2020, introduce la possibilità di sottoporre a pegno i prodotti agricoli e alimentari a denominazione d’origine protetta o a indicazione geografica protetta, inclusi i prodotti vitivinicoli e le bevande spiritose.
Il pegno è un diritto reale di garanzia su un bene altrui, che viene costituito per fungere da garanzia di un credito. Nell’ordinamento italiano è regolato dagli articoli 2784 e seguenti del Codice Civile.
Questo rapporto giuridico prevede la distinzione di due parti civili: creditore e debitore. Nella fattispecie, il pegno consiste nella facoltà di un debitore di porre un bene (in questo caso prodotti agricoli e alimentari) come garanzia a fronte di una cessione di una somma di denaro da parte del creditore.
Il creditore pignoratizio, cioè il titolare del pegno a garanzia del credito, se il debitore paga il credito, dovrà restituire la cosa data in pegno (art. 2794). Se il debitore non paga, il creditore, a seguito dell’invito a pagare, può far vendere la cosa da un mediatore a ciò autorizzato o chiedere al giudice che essa gli venga assegnata in proprietà.
Il pegno si può attivare a decorrere dal giorno in cui le unità di prodotto sono collocate nei locali di produzione e/o stagionatura e/o immagazzinamento, a condizione che le stesse unità siano identificate in appositi registri.
Il creditore, alla costituzione del pegno, è tenuto ad annotarlo, su un apposito registro, diverso per ogni creditore, e conservato a cura del debitore.
I registri sono annualmente vidimati da un notaio, salvo che si tratti di prodotti vitivinicoli o di olio d’oliva.
Per i prodotti vitivinicoli e per l’olio d’oliva, il debitore può procedere all’annotazione nei registri telematici, istituiti nell’ambito del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN). Il debitore provvede alla comunicazione al creditore di tale operazione entro il giorno successivo alla registrazione. Il creditore può chiedere ed ottenere, in sede contrattuale, la visibilità dei registri di cui al presente comma.
Il Decreto Ministeriale stabilisce inoltre che i prodotti DOP e IGP costituiti in pegno possono essere oggetto di patto di rotatività e, cioè, la possibilità di sostituire le unità sottoposte in pegno senza ulteriori stipulazioni.
Per pegno rotativo s’intende un tipo di pegno in cui le parti statuiscono la variabilità dell’oggetto posto a garanzia, secondo le modalità concordate, con continuità e senza interruzione o variazione dei rapporti pattuiti. Il pegno rotativo viene definito come il contratto caratterizzato dal patto di rotatività, con il quale le parti convengono la variabilità dell’oggetto del pegno, secondo modalità concordate all’inizio, e con continuità della garanzia, nonostante il variare dei beni che ne costituiscono l’oggetto, la cui sostituzione non fa venire meno, quindi, l’identità del rapporto giuridico.
La constatazione dell’estinzione totale o parziale dell’operazione sui prodotti DOP e IGP costituiti in pegno avviene mediante annotazione sul registro o tramite registrazione sul registro telematico (per i prodotti vitivinicoli e l’olio d’oliva).
Angelo Frascarelli