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Sul sito del MIPAAF è stata annunciata la firma del Ministro Bellanova del Decreto con il quale sono trasferite alla Regione Puglia le risorse per il Piano di Rigenerazione Olivicola e destinate agli ulivi monumentali.
Le risorse, che ammontano complessivamente a 5 milioni di euro (di cui 1 mln per l’anno corrette e 4 mln per il 2021), sono destinate alla concessione di contributi in favore dei proprietari, detentori o possessori dei terreni sui quali sono censiti gli esemplari di ulivi monumentali, che si impegnano ad attuare interventi per bloccare l’avanzata della fitopatia.
Il provvedimento, in cui sono esplicitati i criteri e le modalità di concessione dei contributi, mira a tutelare un fattore paesaggistico, economico e culturale in un territorio già fortemente deturpato ad opera della dilagante diffusione della Xylella, le cui misure di contenimento sono state criticate anche dagli organi comunitari.
La misura è volta, pertanto, a “salvare il salvabile”, dato che sono già andati persi innumerevoli esemplari di ulivi secolari.
Come ribadito dallo stesso Ministro dell’Agricoltura, le misure di contenimento della diffusione della Xylella sono efficaci se adottate su larga scala e rigorosamente sull’intero territorio.
Con questo provvedimento vengono aiutati gli agricoltori, incidendo sulle spese da essi sostenute per gli interventi preventivi per contenere il batterio.
SCHEDA DEL PROVVEDIMENTO |
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1) SOGGETTO GESTORE |
La Regione Puglia è responsabile della misura e, in qualità di soggetto attuatore, redige le procedure di accesso ai finanziamenti e le relative modalità di gestione delle istruttorie. La Regione potrà avvalersi per le attività operative del supporto dell'Agenzia Regionale per le Attività Irrigue e Forestali (ARIF) e dell'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA). |
2) DESCRIZIONE E AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA MISURA |
La misura prevede la concessione di aiuti ai proprietari, detentori o possessori di terreni in cui ricadono olivi monumentali censiti, che si impegnano ad attuare gli interventi necessari a bloccare l'avanzata della fitopatia. La misura è applicabile su tutto il territorio regionale pugliese. |
3) BENEFICIARI |
Possono accedere al contributo i proprietari, detentori o possessori di terreni olivetati, che possono partecipare in forma singola o in forma associata. Possono beneficiare degli aiuti di cui al presente provvedimento gli agricoltori attivi ai sensi dall'articolo 9 del Regolamento (UE) n. 1307/2013 e s.m.i. e le piccole e medie imprese attive nella produzione primaria di prodotti agricoli, in conformità all'articolo 14, paragrafo 3, lettera e) del Regolamento (UE) n. 702/2014.
Nel caso di partecipazione in forma associata, i suddetti requisiti devono essere posseduti da ciascun soggetto aderente all'iniziativa, con l'eccezione di quello previsto alla lettera c), che deve essere posseduto dall'associazione di produttori nel suo complesso. In questo caso deve essere presentata una domanda collettiva da parte di associazioni di produttori (cooperative agricole olearie e/o organizzazioni di produttori del settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola riconosciute). |
4) INTERVENTI FINANZIABILI |
Sono finanziabili gli interventi finalizzati alla prevenzione dei danni da Xylella fastidiosa agli ulivi monumentali, inseriti nell'elenco degli ulivi monumentali della Regione Puglia di cui all'articolo 5 della Legge regionale n. 14/2007, mediante innesti con varietà resistenti/tolleranti, quali il Leccino, la Fs-17, o altre varietà dichiarate resistenti o tolleranti all'organismo, specificato dal Comitato Fitosanitario Nazionale. |
5) ENTITÀ DEL CONTRIBUTO E SPESE AMMISSIBILI |
L'aiuto è determinato in funzione del costo unitario dell'innesto e del numero di ulivi da innestare. L'intensità di aiuto è pari all'80% (100% se l'investimento è effettuato collettivamente da più beneficiari). Il costo riconoscibile è determinato sulla base di tabelle standard di costi unitari (cfr. art. 67, comma. 1, lettera b del Reg. (UE) 1303/2013). L'aiuto è cumulabile con altri aiuti di Stato, inclusi gli aiuti "de minimis" e i pagamenti ai sensi del Regolamento (UE) n. 1305/2013. Laddove i diversi aiuti prevedano costi ammissibili in tutto o in parte coincidenti, il cumulo non può comportare il superamento dell'intensità di aiuto previsto dal Decreto (max 80% o 100 in caso di domanda cumulativa). Gli aiuti per investimenti finalizzati al ripristino del potenziale produttivo ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 3, lettera e), del Regolamento (UE) n. 702/2014 non sono cumulabili con gli aiuti intesi a indennizzare danni materiali di cui agli articoli 25, 26 e 30 del citato Regolamento. |
6) SPESE NON AMMISSIBILI ED ESCLUSIONI |
Non è ammesso il riconoscimento dei mancati redditi per la perdita di produzione e di qualsiasi altra forma di aiuto al funzionamento. Gli aiuti, inoltre, non possono essere concessi nei seguenti casi:
Non sono inoltre ammissibili i costi diversi da quelli di cui all'articolo 14, paragrafo 6, lettere a) e b) del Regolamento (UE) n. 702/2014, connessi ai contratti di leasing, quali il margine del concedente, i costi di rifinanziamento degli interessi, le spese generali e gli oneri assicurativi. Non sono inoltre ammissibili il capitale circolante e l'IVA (a meno che quest'ultima non sia recuperabile). Sono esclusi dal finanziamento gli aiuti individuali il cui equivalente sovvenzione lordo superi la soglia di 500.000 euro per impresa e per domanda di aiuto di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a) del Regolamento (UE) n. 702/2014. |
7) CRITERI DI SELEZIONE |
Il Decreto prevede un criterio di priorità per le domande di aiuto che: sono presentate in forma associata;
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(Fonte: ufficio stampa MIPAAF)