Articoli
Tutti gli aggiornamenti, gli approfondimenti e i casi pratici analizzati e realizzati dai nostri esperti in materia agricola, fiscale, economica e del lavoro.
Nella Gazzetta Ufficiale del 16 settembre 2020 è stato pubblicato il Decreto 6 agosto 2020, con il quale viene disposta l’indicazione obbligatoria del luogo di provenienza nell’etichetta delle carni suine trasformate.
Il Decreto entrerà in vigore trascorsi sessanta giorni dalla sua pubblicazione, pertanto sarà operativo a partire dal prossimo 15 novembre e si applicherà in via sperimentale fino al 31 dicembre 2021.
Con questo provvedimento si mira a fornire ai consumatori le informazioni utili per procedere ad una scelta consapevole nell’acquisto dei prodotti a base di carne suina, avendo una precisa indicazione sull’origine del prodotto e della materia prima. Inoltre, attraverso la trasparenza delle informazioni relative all’origine, si rafforza la prevenzione e la repressione delle frodi alimentari e della concorrenza sleale, nonché la tutela dei diritti di proprietà industriale e commerciale, anche delle indicazioni geografiche semplici.
In particolare, il Decreto definisce le modalità di indicazione obbligatoria del luogo di provenienza per le carni di ungulati domestici della specie suina macinate, separate meccanicamente, per preparazioni di carni suine e prodotti a base di carne suina.
Le disposizioni introdotte dal Decreto non si applicano ai prodotti ad indicazione geografica protetta, ai sensi dei Regolamenti UE n. 1151/2012 e 130/2013, oppure nel caso di prodotti protetti in virtù di accordi internazionali.
L'indicazione del luogo di provenienza delle carni suine deve includere le seguenti informazioni:
Qualora l’indicazione dell’origine si riferisca a più di uno Stato, il riferimento al nome del Paese può essere sostituito dai termini “UE”, “extra UE” o “UE o extra UE”, a seconda dei casi.
Se la carne proviene da suini nati, allevati e macellati nello stesso Paese, l'indicazione dell'origine può apparire nella forma "Origine: nome del Paese".
Sarà possibile utilizzare la dicitura “100% italiano” solo se la carne è proveniente da suini nati, allevati, macellati e trasformati in Italia.
La dicitura “Origine UE” indicherà che la carne utilizzata proviene da suini nati, allevati e macellati in uno o più Stati membri dell'Unione Europea.
Se la carne trasformata proviene da suini nati, allevati e macellati in uno o più Stati non membri dell'Unione Europea, l'indicazione dell'origine può apparire nella forma “Origine: extra UE”.
I prodotti immessi sul mercato o etichettati prima dell’entrata in vigore del citato Decreto, ancorché non rispondano ai nuovi requisiti imposti, potranno essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte ed entro il termine di conservazione previsto in etichetta.
Per la commercializzazione di tali prodotti durante il periodo di sperimentazione, in caso di violazioni sulle indicazioni di origine, saranno applicabili le sanzioni previste dal Decreto Legislativo 15 dicembre 2017, n. 231.