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È stata pubblicata l’attesa Circolare AGEA per la definizione dei termini e delle modalità di presentazione delle domande di accesso alle risorse messe in campo dal “Fondo emergenziale per le filiere in crisi”, destinate al settore zootecnico (Rif. Circolare AGEA 64126 del 30/09/2020).
La misura, disposta dall’articolo 222, comma 3 del D.L. 34/2020, prevede uno stanziamento, pari a 65 milioni di euro, destinato alle seguenti filiere:
Inoltre, sempre per il settore zootecnico, l’articolo 222 ha stanziato risorse per ulteriori 25 milioni di euro, destinati ad aiuti all’ammasso privato.
Le eventuali risorse che dovessero risultare eccedenti rispetto alle richieste dei beneficiari, potranno essere destinate per integrare le risorse destinate alla filiera del latte bufalino ed eventualmente, in via residuale, per le richieste rimaste insoddisfatte per il superamento dei limiti di spesa.
Possono accedere all’aiuto le imprese agricole di allevamento di ovicaprini, vitelli, suini e conigli, nati, allevati e macellati in Italia.
Al fine di agevolare al massimo gli adempimenti in carico agli allevatori, la presentazione delle domande avverrà in modo precompilato sulla base:
Alla domanda dovranno essere allegate:
In caso di rapporto di soccida, gli aiuti sono concessi per il 25% al soccidario e per il 75% al soccidante, inoltre, il soccidante può autorizzare il soccidario alla presentazione di un’unica domanda, con effetti per entrambi. In tal caso, il pagamento è effettuato integralmente in favore del soccidario.
La presentazione delle domande deve avvenire a partire da giovedì 8 ottobre 2020 fino a giovedì 22 ottobre 2020.
Le domande possono essere presentate direttamente dal produttore sul portale www.sian.it, oppure con l’assistenza di un CAA. Il soggetto accreditato provvede a trasmettere telematicamente i dati della domanda, direttamente tramite il portale del SIAN, ed è inoltre tenuto a consegnare a ciascun richiedente la ricevuta di avvenuta presentazione della domanda.
Gli agricoltori che hanno conferito il mandato ad un CAA, troveranno la domanda precompilata e resa disponibile nel SIAN dall’Organismo Pagatore AGEA.
Il pagamento avverrà tramite accredito sul conto corrente dei singoli beneficiari. L’Organismo Pagatore AGEA potrà concedere un anticipo nella misura dell’80% dell’importo erogabile. Tale anticipo potrà avvenire solo se avranno esito positivo i controlli relativi al rispetto dei limiti degli aiuti di stato percepiti, alla certificazione DURC, o sua esenzione, e alla documentazione antimafia (quest’ultima necessaria per pagamenti oltre 5.000 euro).
Il saldo potrà avvenire solo al termine dei controlli istruttori previsti.
In base alle disposizioni delle Commissione Europea, sono in ogni caso escluse dalle misure sopra indicate le imprese che fossero già in difficoltà il 31 dicembre 2019.
AGEA, nella Circolare 64126 del 30/09/2020, riepiloga per ogni singola filiera le caratteristiche degli aiuti stanziati.
Alle imprese agricole di allevamento di vitelli da carne è concesso un aiuto fino a 110 euro per ogni capo di età inferiore agli otto mesi macellato nel periodo dal 1° marzo al 30 giugno 2020, nei limiti di spesa di 20 milioni di euro.
L’aiuto è riconosciuto in base al numero di vitelli da carne nati e allevati in Italia, come registrato nella banca dati nazionale del Sistema Informativo Sanitario del Ministero della Salute, nel periodo dal 1° marzo al 30 giugno 2020.
Il richiedente deve risultare detentore o proprietario di un allevamento attivo, come riportato dalla BDN di Teramo, per il quale sono riscontrati i predetti requisiti.
Alle imprese agricole di allevamento di suini è concesso un aiuto fino a 20 euro per ogni capo di suino macellato nel periodo dal 1° maggio al 30 giugno 2020, nei limiti di spesa di 23 milioni di euro e fino a 18 euro per ogni scrofa allevata nel periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 2020, nei limiti di spesa di 7 milioni di euro.
L’aiuto è riconosciuto in base:
Il richiedente deve risultare detentore o proprietario di un allevamento attivo, come riportato dalla BDN di Teramo, per il quale sono riscontrati i predetti requisiti.
Nel caso di rapporti di soccida, il soccidante può autorizzare il soccidario alla presentazione di un’unica con effetti per entrambi. In tal caso, il pagamento è effettuato integralmente in favore del soccidario.
Alle imprese agricole di allevamento di caprini è concesso un aiuto fino a 6 euro per ogni capo di capretto macellato nel periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 2020, nei limiti di spesa di 0,5 milioni di euro.
L’aiuto è riconosciuto in base al numero di capretti nati, allevati e macellati in Italia, come registrato nella banca dati nazionale del Sistema Informativo Sanitario del Ministero della Salute, nel periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 2020.
Il richiedente deve risultare detentore o proprietario di un allevamento attivo, come riportato dalla BDN di Teramo, per il quale sono riscontrati i predetti requisiti.
Alle imprese agricole di allevamento di ovicaprini è concesso un aiuto fino a 3 euro per ogni pecora e/o capra allevata nel periodo dal 1° maggio al 30 giugno 2020, nei limiti di spesa di 8,5 milioni di euro.
L’aiuto è riconosciuto in base al numero pecore e/o capre nate, allevate in Italia, come registrato nella banca dati nazionale del Sistema Informativo Sanitario del Ministero della Salute, nel periodo dal 1° maggio al 30 giugno 2020.
Il richiedente deve risultare detentore o proprietario di un allevamento attivo, come riportato dalla BDN di Teramo, e deve aver detenuto i capi per l’intero periodo di ammissibilità previsto.
Alle imprese agricole di allevamento di conigli è concesso un aiuto fino a 1 euro per ogni capo macellato nel periodo dal 1° aprile al 30 giugno 2020, nei limiti di spesa di 4 milioni di euro.
L’aiuto è riconosciuto in base al numero di conigli nati, allevati e macellati in Italia, come registrato nella banca dati nazionale del Sistema Informativo Sanitario del Ministero della Salute, nel periodo dal 1° aprile al 30 giugno 2020.
Il richiedente deve risultare detentore o proprietario di un allevamento attivo, come riportato dalla BDN di Teramo, per il quale sono riscontrati i predetti requisiti.
Qualora il richiedente riscontrasse che le informazioni precompilate, estratte dalla BDN di Teramo, debbano essere aggiornate, può rettificare il dato precompilato, allegando apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà con la quale attesta il numero dei capi effettivamente macellati nel periodo suddetto.
Nel caso di rapporti di soccida, il soccidante può autorizzare il soccidario alla presentazione di un’unica domanda, con effetti per entrambi. In tal caso, il pagamento è effettuato integralmente in favore del soccidario.
Alleghiamo fac-simile del modello della domanda di accesso