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Il D.M. n. 3432 del 3 aprile 2020, in attuazione delle previsioni dell’art. 1, comma 508, Legge n. 160/2019, con la quale è stato istituito in seno al Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali un fondo per la campagna 2020 per la competitività delle filiere, ha istituito un Fondo per la competitività delle filiere per il sostegno delle filiere strategiche, inclusa quella del latte bufalino.
Successivamente, con il D.M. n. 48421 del 2 febbraio 2022, sono stati destinati al suddetto Fondo ulteriori due milioni di euro per l’anno 2021. In particolare, alle imprese di trasformazione viene attribuito un aiuto fino a 0,20 euro per ogni chilogrammo di latte acquistato nel mese di aprile 2021 trasformato in mozzarella di bufala campana DOP.
AGEA, con le Istruzioni operative n. 69 del 15 luglio 2022, ha fornito indicazioni sulle modalità operative per l’accesso all’aiuto.
Possono accedere all’aiuto le imprese di trasformazione del latte bufalino che nel mese di aprile hanno trasmesso i dati di acquisto e produzione alla piattaforma “Tracciabilità della filiere bufalina” presso il Dipartimento Qualità Agroalimentare Srl (DQA).
AGEA precisa che i quantitativi di latte di bufala fresco riportati nel quadro B del modello di domanda sono stati acquistati senza disdette o sconti sul prezzo, oppure, acquistati alle condizioni di mercato o contrattuali nel mese di aprile 2021 ad un prezzo non inferiore a 130 €/hl (quotazione minima).
Il quantitativo del latte di bufala fresco (kg) deve risultare dal sistema di tracciabilità di cui al D.M. 9 settembre 2014 e dalla documentazione fiscale relativa all’acquisto di tale prodotto.
Per accedere all’aiuto è necessario disporre del fascicolo aziendale che includa l’indirizzo PEC aziendale.
L’erogazione degli aiuti è subordinata alla presenza di un codice IBAN valido e aggiornato nel predetto fascicolo e nella domanda.
La presentazione delle domande avverrà con l’assistenza dei CAA. I moduli saranno precompilati con le informazioni già presenti sul fascicolo aziendale. A tal fine, l’Organismo Pagatore AGEA rende disponibile nel SIAN al richiedente o al CAA delegato, la domanda con le informazioni anagrafiche necessarie per presentare la domanda di aiuto compilata in ogni sua parte. Si dovrà quindi procedere alla sua integrazione con l’ulteriore documentazione richiesta.
Alla domanda, in particolare, devono essere allegate le dichiarazioni sostitutive redatte dai conferenti (caseifici/raccoglitori) i quali devono confermare:
Occorre inoltre allegare alla domanda una dichiarazione sostitutiva di notorietà che deve contenere i seguenti elementi:
Per le imprese prive dell’obbligo di iscrizione previdenziale occorre allegare la dichiarazione di esenzione per il DURC.
Le domande dovranno essere presentate dal 22 settembre 2022 ed entro e non oltre il 10 ottobre 2022.