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pacchetto-ortofloro-plus Parchi agrisolari: contributo previsto dal PNRR limitato al fabbisogno energetico dell’azienda agricola

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la misura “parco agrisolare”, prevista dal pnrr, prevede la concessione di contributi per l’acquisto e la posa in opera di pannelli fotovoltaici da installare sui tetti di fabbricati strumentali all’attività delle imprese beneficiarie. rientrano tra i soggetti beneficiari le imprese agricole in forma individuale o societaria (a esclusione dei soggetti in regime di esonero iva e con volume d’affari inferiore a 7.000 euro). per le imprese agricole di produzione primaria, tra le superfici utilizzabili per l’installazione dei pannelli fotovoltaici vi rientrano quelle dei tetti dei fabbricati strumentali già esistenti con annotazione di ruralità, quelli classificati d/10, gli immobili destinati all’attività agrituristica e le serre. il regolamento operativo pubblicato dal gse precisa che la strumentalità effettiva del fabbricato o della serra all’attività del soggetto beneficiario dovrà essere attestata tramite opportune evidenze documentali, oppure da una relazione tecnica descrittiva. è evidente che, viste le caratteristiche degli immobili sui quali sarà possibile posizionare gli impianti fotovoltaici, gran parte delle aziende interessate non dovrebbe avere problemi circa la disponibilità di superfici idonee all’installazione dei pannelli e, quindi, ad accedere al contributo. i vincoli agli investimenti ammissibili previsti dal d.m. del 25 marzo 2022 impongono che gli impianti fotovoltaici debbano essere di nuova costruzione ed avere una potenza complessiva espressa in kw non inferiore a 6 kw e non superiore a 500 kw, determinata dalla somma delle singole potenze nominali di ciascun modulo costituente l’impianto, misurante in condizioni di prova standard (stc). tale valore di potenza, inoltre, deve trovare riscontro anche sul sistema gaudi di terna, mediante la registrazione del nuovo impianto o la registrazione dell’aggiornamento in caso di potenziamento di un impianto già esistente. la capacità produttiva dell’impianto finanziato. in base alla definizione rilevabile dal regolamento operativo pubblicato dal gse, il limite alla capacità produttiva dell’impianto ftv può rappresentare un problema per quelle imprese agricole che intendono veramente investire sull’abbandono dei combustibili fossili. l’impianto fotovoltaico finanziabile dovrà avere una potenza di picco non superiore alla media dei consumi annui di energia elettrica (compreso quello familiare) e degli eventuali consumi equivalenti associati all’uso diretto di energia termica e/o di combustibili utilizzati per la produzione di energia termica ad uso dell’azienda nel sito in cui è realizzato l’intervento. per quanto riguarda il primo elemento, ovvero il consumo medio di energia elettrica dell’azienda, i valori dovranno essere attestati dalle fatture dei fornitori riferite all’intero anno solare in cui si è verificato il maggior consumo di energia nei 5 anni precedenti la presentazione della domanda. per le imprese che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2021 (ma non oltre il 30 settembre 2021) è consentito stimare in consumi annuali effettuando una proporzione dei consumi riscontrabili dalle fatture pervenute (che dovranno essere almeno pari ad un trimestre) rapportandoli ai 12 mesi solari. qualora l’impresa non sia connessa alla rete elettrica è consentita la realizzazione di un impianto fotovoltaico con una produzione di 6 kw, salvo la possibilità di incrementarne la capacità in funzione dell’energia equivalente consumata per usi termici, fino ad un massimo di ulteriori 6 kw. il calcolo del quantitativo dell’energia elettrica equivalente utilizzata dall’impresa per la produzione di energia termica si determina a partire dai quantitativi di combustibile utilizzato per il fabbisogno aziendale riconducibile ad un intero anno solare (1° gennaio - 31 dicembre) prendendo a riferimento l’annualità con i maggiori consumi degli ultimi 5 anni, oppure con riferimento al periodo di attività qualora la stessa sia stata avviata dopo il 1° gennaio 2021 (rapportandone il valore ai consumi dei 12 mesi dell’anno). tuttavia, per stabilire il dimensionamento dell’investimento ammissibile al contributo, l’energia elettrica equivalente che può essere sommata all’energia elettrica mediamente consumata (documentata da fatture) può essere computata fino alla soglia di questo secondo valore. ad esempio, se un’azienda ha un consumo (medio) di energia elettrica pari a 7.000 kwh ed al contempo un consumo di energia elettrica equivalente pari a 12.000 kwh, la capacità produttiva del nuovo impianto (o della porzione del nuovo impianto, in caso di potenziamento di impianti già esistenti) non dovrà essere superiore a 14.000 kwh. le aziende agricole che dispongono di serre o capannoni riscaldati con impianti a gpl, metano, gasolio o altri combustibili fossili potrebbero essere incentivate a migrare a sistemi di riscaldamento che utilizzano l’energia elettrica autoprodotta. l’aumento del costo dell’energia oggi può giustificare questo passaggio tecnologico. tuttavia limitare il computo dell’energia elettrica equivalente entro e non oltre la soglia dell’energia elettrica consumata ai fini del dimensionamento dell’impianto finanziabile dal pnrr rappresenta, in questi casi, un freno al passaggio alle rinnovabili. un ulteriore limite alla diffusione delle rinnovabili è dato dal fatto che, ai sensi dell’art. 4, comma 2, d.m. 25 marzo 2022, tra i soggetti beneficiari della misura sono esclusi i soggetti esonerati dalla tenuta della contabilità iva, aventi un volume di affari annuo inferiore a euro 7.000. evidentemente il provvedimento non tiene conto del fatto che molti allevamenti oggi sono gestiti tramite contratti di soccida, per i quali gli accrescimenti sono spesso monetizzati. ciò comporta che i soccidari che nell’anno 2021 erano titolari di contratti di soccida che prevedevano la monetizzazione dei loro proventi, non hanno determinato per tali attività alcun volume d’affari e, pertanto, rischiano di non poter accedere alla misura se non si prevedono delle modifiche al decreto. ©riproduzione riservata
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