La Circolare AGEA n. 61146 del 10 agosto 2022, con il relativo allegato tecnico, contiene la disciplina del sostegno accoppiato per la campagna 2022 e le procedure di controllo per la verifica delle condizioni di ammissibilità.
L’articolo 52, paragrafo 2, del Reg. (UE) n. 1307/2013 - Sostegno accoppiato
Il Reg. 1307/2013 stabilisce che “il sostegno accoppiato può essere concesso esclusivamente a quei settori o a quelle regioni di uno Stato membro in cui determinati tipi di agricoltura o determinati settori agricoli che rivestono particolare importanza per ragioni economiche, sociali o ambientali, si trovano in difficoltà”. Detta disposizione è stata attuata con D.M. 7 giugno 2018 n. 5465 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e successive modificazioni e integrazioni.
Plafond
Il plafond assegnato per il sostegno accoppiato delle produzioni è pari al 12,92% del totale nazionale degli aiuti e per la campagna 2022 ammonta a 468 milioni di euro.
Premi e controlli
Il sostegno accoppiato si articola nei seguenti settori:
- zootecnico: bovini da latte e da carne, bovini macellati, ovi-caprini;
- seminativo: frumento duro, colture proteiche e proteaginose, riso, barbabietola da zucchero, pomodoro da destinare alla trasformazione;
- colture permanenti: olio d’oliva.
Per ogni settore vengono definiti i premi specifici e la verifica di ammissibilità all’aiuto.
Per il regime d’aiuto per gli animali, inoltre, vengono illustrate anche le modalità di controllo in loco e il calcolo dell’esito, delle riduzioni e delle eventuali sanzioni se in questa fase venissero riscontrate delle irregolarità degli adempimenti relativi al sistema di identificazione degli animali.
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