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Redazione
pacchetto-ortofloro-plus Aiuti agli allevatori: presentazione delle istanze entro il 14 ottobre 2022

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al fine di aumentare la competitività della filiera zootecnica e far fronte alle emergenze e alle situazioni di crisi di mercato impreviste, con d.m. n. 0304905 dell’8 luglio 2022, il ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha previsto la concessione di misure di sostegno pubblico, attingendo alle risorse del fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura di cui all’art. 1, comma 128, legge n. 178/2020. tra i beneficiari degli aiuti pubblici rientrano le imprese agricole di allevamento di suini, scrofe, vitelli, bovini di razze autoctone, ovicaprini, conigli, galline ovaiole, tacchini e polli, allevati e macellati in italia. per espressa previsione normativa gli aiuti non spettano:. ai soggetti la cui attività risulti cessata al 9 agosto 2022 (data di entrata in vigore del d.m. n. 0304905/2022) e ai soggetti che hanno attivato la partita iva dopo l’entrata in vigore dello stesso decreto ministeriale;. alle imprese soggette alle sanzioni adottate dall’unione europea di cui alla sezione 1.1 della comunicazione 2022/c 131 i/01. con le istruzioni operative n. 78, agea ha definito le modalità attuative per la richiesta e l’erogazione degli aiuti a favore delle seguenti filiere zootecniche per la campagna 2022, per un importo complessivo di 78 milioni di euro:. filiera suinicola: 40 milioni di euro, di cui 28 milioni per i suini e 12 milioni per le scrofe;. filiera delle carni bovine di età inferiore agli 8 mesi: 4 milioni di euro;. filiera bovini di razze autoctone in contratti di filiera di tipo privatistico o in sistemi di qualità nazionale (sqn) o in sistemi di qualità di denominazione di origine protetta (dop) e/o di indicazione geografica protetta (igp): 5 milioni di euro;. filiera ovicaprina: 11 milioni di euro;. filiera cunicola: 3 milioni di euro;. filiera galline ovaiole: 6 milioni di euro;. filiera tacchini: 5 milioni di euro;. filiera polli: 4 milioni di euro. gli aiuti sono concessi entro i limiti fissati dal regime di aiuti “quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di stato a sostegno dell’economia a seguito dell’aggressione della russia contro l’ucraina” e successive modifiche e integrazioni, ossia entro il limite annuale di 500.000 euro per impresa, ridotto a 62.000 euro per le imprese attive nei settori della produzione primaria di prodotti agricoli e a 75.000 euro per quelle attive nel settore della pesca e dell’acquacoltura. filiera suinicola. alle imprese agricole di allevamento di suini è concesso un aiuto fino a 25 euro per ogni capo di suino nato, allevato e macellato in italia nel periodo dal 1° marzo al 31 maggio 2022 e fino a 30 euro per ogni scrofa allevata al 30 giugno 2022. l’aiuto è riconosciuto in base:. al numero di capi suini nati, allevati e macellati in italia, come registrato nella bdn, nel periodo dal 1° marzo al 31 maggio 2022;. al numero delle scrofe allevate in italia, come registrato nella bdn, al 30 giugno 2022. al fine di beneficiare degli aiuti, il richiedente deve risultare detentore o proprietario di un allevamento attivo, come riportato dalla bdn, per il quale siano riscontrati i sopraindicati requisiti. filiera dei vitelli. alle imprese agricole di allevamento di bovini è concesso un aiuto fino a 110 euro per ogni capo di età inferiore agli 8 mesi, allevato da almeno 4 mesi e macellato in italia nel periodo dal 1° aprile al 30 giugno 2022, entro il limite di spesa di 4 milioni di euro. l’aiuto è riconosciuto in base al numero di vitelli da carne allevati e macellati in italia, come registrato nella bdn, nel periodo dal 1° aprile al 30 giugno 2022. il richiedente deve risultare detentore o proprietario di un allevamento attivo, come riportato dalla bdn, per il quale sono riscontrati i predetti requisiti. filiera dei bovini di razze autoctone. ai detentori di allevamenti di bovini di razze autoctone da carne (vitelloni e vacche), iscritti ai libri genealogici italiani risultanti nella bdn e allevati in italia alla data del 28 settembre 2022 (data di inizio di presentazione delle domande), è concesso un aiuto fino a 150 euro, entro il limite di spesa di 5 milioni di euro. al fine della concessione dell’aiuto, i detentori di allevamento di bovini devono, alla data di inizio del periodo di presentazione delle domande, aver stipulato un contratto di filiera di tipo privatistico con imprese di macellazione e/o di trasformazione. sono ammissibili le imprese agricole di allevamento che hanno stipulato contratti di filiera con strutture commerciali dalle stesse partecipate oppure partecipate dai loro organismi di rappresentanza o tecnici. sono altresì ammissibili alla misura le imprese agricole di allevamento che, nell’ambito del rapporto cooperativo/associativo, conferiscono alla propria cooperativa di macellazione o trasformazione i propri animali senza la stipula di un contratto commerciale ma con un impegno di conferimento. in alternativa, le imprese devono essere inserite in sistemi di qualità nazionale (sqn) o aderire a disciplinari di denominazione di origine protetta (dop) e/o di indicazione geografica protetta (igp). l’aiuto è riconosciuto per ogni capo di bovini da carne (vitelloni e vacche) iscritti ai libri genealogici italiani, allevati in italia e destinati alla macellazione. le razze autoctone da prendere in considerazione ai fini dell’aiuto sono quelle da carne con libro genealogico:. piemontese;. chianina;. marchigiana;. romagnola;. podolica;. maremmana. filiera ovicaprini. alle imprese di allevamento di ovicaprini è concesso un aiuto fino a 3 euro per ogni pecora o capra nata e allevata in italia nel periodo dal 1° aprile al 31 maggio 2022, nel limite di spesa di 11 milioni di euro. l’aiuto è riconosciuto in base al numero di pecore e/o capre nate, allevate in italia, come registrato nella bdn, nel periodo dal 1° aprile al 31 maggio 2022. ai fini della concessione dell’aiuto, il richiedente deve risultare detentore o proprietario di un allevamento attivo, come riportato dalla bdn, per il quale siano riscontrati i sopraindicati requisiti. filiera cunicola. alle imprese agricole di allevamento di conigli è concesso un aiuto fino a 1 euro per ciascun capo macellato in italia nel periodo dal 1° aprile al 31 maggio 2022, nel limite di spesa di 3 milioni di euro. l’aiuto è riconosciuto in base al numero di conigli allevati e macellati in italia, come registrato nella bdn, nel periodo dal 1° aprile al 31 maggio 2022. il richiedente deve risultare detentore o proprietario di un allevamento attivo, come riportato dalla bdn di teramo, per il quale siano riscontrati i predetti requisiti. filiera galline ovaiole. alle imprese agricole di allevamento di galline ovaiole è concesso un aiuto fino a 0,30 euro per ciascun capo presente in allevamento dell’ultimo ciclo utile al 30 aprile 2022 registrato in bdn, nel limite di spesa di 6 milioni di euro. l’aiuto è riconosciuto sulla base del numero dei capi allevati in italia, come registrato nella bdn, nell’ultimo ciclo utile al 30 aprile 2022. ai fini della concessione dell’aiuto il richiedente deve risultare detentore o proprietario di un allevamento attivo, come riportato dalla bdn, per il quale siano riscontrati i sopraindicati requisiti. filiera tacchini. alle imprese agricole di allevamento di tacchini con una capacità produttiva superiore a 250 capi è concesso un aiuto fino a 1 euro per ogni capo presente in allevamento dell’ultimo ciclo utile al 30 aprile 2022 registrato in bdn, entro il limite di spesa di 5 milioni di euro. l’aiuto è riconosciuto in base al numero dei capi allevati in italia, come registrato nella bdn, nell’ultimo ciclo utile al 30 aprile 2022. ai fini della concessione dell’aiuto, il richiedente deve risultare detentore o proprietario di un allevamento attivo, come riportato dalla bdn, per il quale siano riscontrati i predetti requisiti. filiera polli da carne. alle imprese agricole di allevamento di polli è concesso un aiuto fino a 0,30 euro per ciascun capo presente in allevamento dell’ultimo ciclo utile al 30 aprile 2022 registrato in bdn, nel limite di spesa di 4 milioni di euro. l’aiuto è riconosciuto in base al numero dei capi allevati in italia, come registrato nella bdn, nell’ultimo ciclo utile al 30 aprile 2022. a tal fine il richiedente deve risultare detentore o proprietario di un allevamento attivo, come riportato dalla bdn, per il quale siano riscontrati i predetti requisiti. le condizioni per la concessione degli aiuti. per beneficiare degli aiuti è necessario disporre di un fascicolo aziendale, secondo le disposizioni previste dalle istruzioni operative agea n. 25 del 30 aprile 2015. l’erogazione degli aiuti è poi subordinata alla presenza di un indirizzo pec attivo e di un codice iban valido e aggiornato nel fascicolo e nella domanda, nonché alla presenza nel fascicolo delle dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà necessarie alla richiesta della documentazione antimafia. al fine di agevolare al massimo gli adempimenti posti a carico degli allevatori, è previsto che la presentazione delle domande avvenga in modo precompilato sulla base:. delle informazioni già presenti nella banca dati nazionale (bdn) del ministero della salute;. dei dati aziendali presenti nel fascicolo aziendale del sian. in caso di soccida, alla domanda deve essere allegato il relativo contratto. in tale ipotesi gli aiuti sono concessi per il 25% al soccidario e per il 75% al soccidante. modalità di richiesta degli aiuti. i soggetti interessati sono tenuti a presentare ad agea apposita domanda per il riconoscimento dell’aiuto, tramite l’assistenza di un centro autorizzato di assistenza agricola, compilata in ogni sua parte e completa della documentazione richiesta (si veda il facsimile allegato). l’organismo pagatore agea rende disponibile nel sian, al richiedente o al caa delegato, la domanda contenente le informazioni anagrafiche, acquisite dal fascicolo aziendale, necessarie per consentirgli di presentare una domanda di aiuto. la domanda di aiuto deve essere presentata a partire dal 28 settembre ed entro e non oltre il 14 ottobre 2022. agea mette in evidenza che in presenza di un contratto di soccida si possono avere le seguenti casistiche:. la domanda è presentata sia dal soccidante che dal soccidario: ne consegue che i capi ammissibili riscontrati in bdn relativi al codice allevamento del soccidario in qualità di detentore dell’allevamento sono riconosciuti per il 25% al soccidario e per il 75% al soccidante;. la domanda è presentata solo dal soccidario: ne consegue che i capi ammissibili riscontrati in bdn relativi al codice allevamento del soccidario in qualità di detentore dell’allevamento sono riconosciuti al 25% soccidario, nessun importo è riconosciuto al soccidante in quanto lo stesso non ha presentato domanda. il soccidario potrà percepire il 100% se presente dichiarazione di liberatoria soccida del soccidante da allegare alla domanda;. la domanda è presentata solo dal soccidante: in assenza della domanda del soccidario i capi ammissibili riscontrati in bdn relativi al codice allevamento del soccidario in qualità di detentore dell’allevamento sono riconosciuti al 75% al soccidante come proprietario dei capi macellati, nessun importo è riconosciuto al soccidario in quanto lo stesso non ha presentato domanda. il soccidante potrà percepire il 100% se presente dichiarazione di liberatoria soccida del soccidario da allegare alla domanda;. la domanda è presentata da entrambi ma solo uno dichiara la soccida: ne consegue che i capi ammissibili riscontrati in bdn relativi al codice allevamento del soccidario in qualità di detentore dell’allevamento sono riconosciuti al 25% soccidario ed al 75% al soccidante come previsto dall’art. 4 comma 11 dell’8 luglio 2022, d.m. n. 0304905. erogazione degli aiuti. al fine di garantire la rapida erogazione degli aiuti, l’organismo pagatore agea è autorizzato ad eseguire un pagamento in acconto pari all’80% del contributo spettante. il pagamento dell’acconto, tuttavia, può essere effettuato a seguito dell’esito positivo dei controlli istruttori di ammissibilità. il pagamento a saldo è effettuato al termine dei seguenti controlli istruttori:. verifica degli aiuti di stato percepiti dai beneficiari presso il registro nazionale aiuti di stato;. verifica della regolarità contributiva (durc) e fiscale;. verifiche antimafia (per aiuti di importo superiore a 150.000 euro). a seguito dei controlli circa l’ammissibilità degli aiuti richiesti, l’organismo pagatore agea comunica al richiedente il riconoscimento dell’aiuto e l’importo effettivamente spettante. redazione ©riproduzione riservata
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