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Con il D.M. n. 336168 del 28 luglio 2022 sono stati disposti gli interventi per compensare le perdite di reddito subite dalle aziende della filiera suinicola derivanti, indirettamente, dall’applicazione dei provvedimenti sanitari avviati dal 13 gennaio 2022 al 30 giugno 2022 al fine di prevenire, eradicare e contenere l’epidemia di Peste Suina Africana (PSA).
Il Decreto stanzia 25 milioni di euro per l’anno 2022 a sostegno della filiera suinicola. Il 60% di queste risorse è destinato alle PMI del settore della produzione agricola primaria (allevatori) mente il restante 40% è destinato al settore della macellazione e della trasformazione.
Possono beneficiare del sostegno in questione le PMI della produzione primaria e le imprese dei settori della macellazione, trasformazione di carni suine, colpite dalle restrizioni sulla movimentazione degli animali e sulla commercializzazione dei prodotti derivati, ricompresi, a seconda dei casi, nelle seguenti fattispecie:
Le aziende ammissibili al sostegno sono le imprese della filiera suinicola inerenti alla produzione agricola primaria e nella trasformazione delle seguenti categorie merceologiche:
L’articolo 3 del Decreto Ministeriale n. 336168 del 28 luglio 2022 dispone delle misure di sostegno per gli operatori della filiera suinicola per i seguenti casi:
Per gli allevatori il sostegno è determinato fino ad un massimo del 100% del danno totale subìto, calcolato, per ciascuna fattispecie, sulla base degli importi unitari riportati nella tabella A al Decreto Ministeriale in oggetto. In tali casi, ogni azienda dovrà dimostrare il danno subìto allegando alla domanda apposita dichiarazione confermativa e rendendo disponibile al controllo la propria contabilità.
Per le imprese di macellazione e trasformazione gli indennizzi riconosciuti in base al Decreto 336168 sono concessi in regime de minimis. Invece, per gli allevatori, gli aiuti sono concessi nei limiti dell’art. 26 del Regolamento (UE) n. 652/2014. Pertanto, per gli allevatori gli aiuti e gli eventuali altri pagamenti ricevuti, compresi quelli percepiti nell'ambito di altre misure nazionali o unionali o in virtù di polizze assicurative per gli stessi costi ammissibili di cui ai paragrafi 7, 8 e 9, sono limitati al 100% dei costi ammissibili.
Dai sostegni sopra elencati, sono decurtati gli eventuali indennizzi ricevuti a seguito della sottoscrizione di polizze assicurative e quelli percepiti, per i medesimi animali, ai sensi del Regolamento (UE) n. 652/2014 (si veda Circolare AGEA n. 66462 del 14/09/2022)
Per le imprese di macellazione o trasformazione, i sostegni sono determinati fino ad un massimo dell’80% del danno stimato forfettariamente come da formula riportata nella tabella A del D.M. n. 336168 del 28 luglio 2022.
Ogni impresa dovrà dimostrare il danno subìto allegando alla domanda apposita dichiarazione confermativa e rendendo disponibile al controllo la propria contabilità ed in particolare:
Le imprese che hanno i requisiti per beneficiare della misura ed in grado di dimostrare tramite la documentazione risultante dai registri aziendali ufficiali o da altra documentazione contabile, sanitaria o commerciale, i danni subiti dai provvedimenti sanitari attuati dalle autorità competenti per far fronte all’emergenza sanitaria da PSA nel periodo compreso dal 13 gennaio 2022 al 30 giugno 2022 possono presentare domanda entro il prossimo 31 ottobre 2022 all’Organismo Pagatore competente.
Le domande possono essere presentate tramite l’assistenza di un CAA; per gli operatori che non hanno conferito mandato ad un CAA riconosciuto e convenzionato è possibile presentare la domanda in modalità elettronica con protocollazione della domanda, firmata digitalmente.
Di recente, l’Organismo Pagatore AGREA, tramite una propria circolare ha elencato, per ogni intervento oggetto dell’aiuto, la documentazione che i richiedenti dovranno accludere alla domanda per documentare il danno indiretto subito.
TIPO INTERVENTO |
DOCUMENTAZIONE |
1. Deprezzamento dei riproduttori, dei suinetti, dei suini di allevamento e da macello per vendita anticipata o differita degli animali |
Ogni impresa che opera nella produzione primaria deve allegare alla domanda apposita dichiarazione confermativa del danno totale subìto, calcolato, per ciascuna fattispecie, sulla base degli importi unitari riportati nella tabella A al D.M. n. 336168 del 28 luglio 2022, rendendo disponibile al controllo la propria contabilità. |
2. Mancata produzione per l’interruzione della riproduzione delle scrofe |
Ogni impresa che opera nella produzione primaria deve allegare alla domanda apposita dichiarazione confermativa del danno totale subìto, calcolato, per ciascuna fattispecie, sulla base degli importi unitari riportati nella tabella A al D.M. n. 336168 del 28 luglio 2022, rendendo disponibile al controllo la propria contabilità. |
3. Prolungamento vuoto sanitario |
Ogni impresa che opera nella produzione primaria deve allegare alla domanda apposita dichiarazione confermativa del danno totale subìto, calcolato, per ciascuna fattispecie, sulla base degli importi unitari riportati nella tabella A al D.M. n. 336168 del 28 luglio 2022, rendendo disponibile al controllo la propria contabilità. |
4. Costi di produzione per prolungamento allevamento (blocco movimentazione) |
Ogni impresa che opera nella produzione primaria deve allegare alla domanda apposita dichiarazione confermativa del danno totale subìto, calcolato, per ciascuna fattispecie, sulla base degli importi unitari riportati nella tabella A al D.M. n. 336168 del 28 luglio 2022, rendendo disponibile al controllo la propria contabilità. |
5. Danni stimati causati dalla riduzione della macellazione |
L’impresa che non svolge produzione primaria deve dimostrare il danno subìto, stimato forfettariamente come da formula riportata nella tabella A del D.M. n. 336168 del 28 luglio 2022, allegando alla domanda apposita dichiarazione confermativa e rendere disponibile al controllo la propria contabilità ed in particolare: - stima dei danni per le attività di macellazione dei suini e trasformazione delle carni suine dovranno essere supportati con la dichiarazione dei ricavi fatturati che si riferiscono ai periodi 13 gennaio 2021 - 30 giugno 2021 e 13 gennaio 2022 - 30 giugno 2022, nonché con la messa a disposizione dei controlli delle relative fatture. I ricavi saranno dettagliati come da punto 5 della sopracitata tabella A al DM. |
6. Distruzione e distoglimento della merce per mancato export |
L’impresa che non svolge produzione primaria deve dimostrare il danno subìto, stimato forfettariamente come da formula riportata nella tabella A del D.M. n. 336168 del 28 luglio 2022, allegando alla domanda apposita dichiarazione confermativa e rendere disponibile al controllo la propria contabilità ed in particolare: - stima dei danni per la mancata esportazione dovrà essere supportata con la dichiarazione delle carni e dei prodotti a base di carne suina esportate nei Paesi di cui all’allegato 2 del D.M. n. 336168 del 28 luglio 2022, nei periodi 13 gennaio 2021 - 30 giugno 2021 e 13 gennaio 2022 - 30 giugno 2022, nonché con la messa a disposizione dei controlli della relativa documentazione probatoria dell’esportazione e del sostenimento dei costi connessi, come da punto 6 della suddetta tabella A. |
7. Danni stimati causati dal mancato export |
L’impresa che non svolge produzione primaria deve dimostrare il danno subìto, stimato forfettariamente come da formula riportata nella tabella A del D.M. n. 336168 del 28 luglio 2022, allegando alla domanda apposita dichiarazione confermativa e rendere disponibile al controllo la propria contabilità ed in particolare: - stima dei danni per la mancata esportazione dovrà essere supportata con la dichiarazione delle carni e dei prodotti a base di carne suina esportate nei Paesi di cui all’allegato 2 del D.M. n. 336168 del 28 luglio 2022, nei periodi 13 gennaio 2021 - 30 giugno 2021 e 13 gennaio 2022 - 30 giugno 2022, nonché con la messa a disposizione dei controlli della relativa documentazione probatoria dell’esportazione e del sostenimento dei costi connessi, come da punto 6 della suddetta tabella A. |
Nel caso in cui il danno indiretto si sia verificato tra aziende collegate tra loro da un contratto di soccida, allo scopo di prevenire doppi indennizzi, è necessario che l’azienda richiedente l’aiuto alleghi alla domanda una dichiarazione liberatoria emessa dall’altra azienda dalla quale si evinca che quest’ultima è a conoscenza della richiesta di indennizzo oggetto della domanda e che non richiede per lo stesso intervento nessun indennizzo.
AGREA, nelle disposizioni applicative emanate nei giorni scorsi, ha fornito una precisazione riguardo il periodo di vigenza delle misure sanitarie di restrizioni delle movimentazioni dei capi, delle carni e/o prodotti a base di carni, cosiddetto fermo obbligatorio dell’attività di allevamento.
Il riconoscimento del vuoto sanitario deve considerare tutti i sette giorni della settimana e devono essere conteggiate anche le frazioni di settimana.
I giorni di fermo obbligatorio in domanda vanno espressi in settimane o frazioni di esse.