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Con la pubblicazione delle Istruzioni Operative n. 93 del 13 ottobre 2022, AGEA ha prorogato al 31 ottobre 2022 il termine di presentazione delle domande relative agli aiuti previsti dal D.M. n. 0304905 dell’8 luglio 2022, a favore delle imprese agricole di allevamento di suini, scrofe, vitelli, bovini di razze autoctone, ovicaprini, conigli, galline ovaiole, tacchini e polli, allevati e macellati in Italia.
Le istruzioni pubblicate ieri, 13 ottobre 2022, vanno ad integrare le precedenti diramate su questa misura e, precisamente:
Le nuove istruzioni precisano che nelle istanze è possibile indicare un numero di capi diverso da quello precaricato, risultante dai dati presenti nella BDN.
In particolare, i richiedenti il sostegno appartenenti alla filiera dei suini macellati, qualora riscontrino che il dato riportato nel modello precompilato è superiore a quello in loro possesso relativo ai capi effettivamente destinati al macello, potranno inserire nella domanda un dato inferiore.
Viceversa, qualora il numero di capi riportato automaticamente in domanda risulti inferiore a quello effettivo, risultante al richiedente, è possibile indicare il dato corretto (superiore).
In quest’ultima ipotesi il richiedente è tenuto a dichiarare il dato corretto mediante una dichiarazione di atto notorio di cui agli artt. 46, 47 e 76, D.P.R. n. 445/2000. Nella stessa non è possibile indicare un dato superiore al numero di capi usciti verso il macello risultanti dalla BDN in relazione al codice ASLL dell’allevamento.
Il produttore, infine, dovrà dichiarare di aver segnalato per iscritto (PEC, e-mail, lettera, ecc.) alle autorità veterinarie competenti sui macelli di destinazione, l’incongruità dei dati relativi ai capi macellati risultanti dalla BDN e riportati sul modello precompilato.
Per i richiedenti il sostegno della filiera ovicaprina, laddove venga riscontrato che il numero dei capi riportati nel modello precompilato sia superiore a quelli effettivamente allevati, ricorre l’obbligo di rettificare il dato in domanda.
Nel modello di domanda è prevista l’acquisizione dell’informazione relativa alla presenza dell’allegato “liberatoria”, richiesta per le posizioni interessate da soccida. L’allegato sottoscritto regolarmente resterà agli atti presso il CAA mandatario. Vengono quindi superate le indicazioni ed il modello riportato nelle precedenti Istruzioni Operative.
Tuttavia, AGEA conferma la validità delle domande pervenute al SIAN avvalendosi dei modelli di cui alle precedenti Istruzioni Operative trasmesse in data antecedente a quella di disponibilità del nuovo modello sul SIAN, salvo annullamento da parte del richiedente per il tramite del proprio CAA mandatario.
Infine, viene precisato che “gli aiuti possono essere concessi alle imprese in difficoltà ai sensi della Comunicazione (2022/C 131 I/01) della Commissione Europea, ma si considerano ammissibili al sostegno anche tutte le altre imprese agricole delle filiere zootecniche che sono state individuate nel Decreto Ministeriale 8 luglio 2022, n. 304905 come colpite dalla crisi Ucraina. Ne consegue che la condizione di esclusione dalla misura posta alla lettera b) del paragrafo “9.1. Verifiche di ammissibilità” delle Istruzioni Operative n. 81 del 15 settembre 2022, è da considerarsi nulla e non è richiesta alcuna dichiarazione in sede di presentazione delle domande inerente alla condizione di impresa in difficoltà ai sensi della Comunicazione (2022/C 131 I/01) della Commissione Europea”.