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Angelo Frascarelli
Luca Palazzoni
pacchetto-ortofloro-plus Anticipo dei pagamenti PAC 2022

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la circolare agea n. 77968 del 27 ottobre 2022 ha stabilito che gli organismi pagatori possono versare l’anticipo del sostegno pac in favore degli agricoltori, risultanti dalle verifiche come ammissibili, che hanno presentato la domanda unica nel 2022. l’anticipo per i pagamenti diretti è fissato nella misura del 70% ed è erogabile a decorrere dal 16 ottobre 2022. i pagamenti interessati dall’anticipo sono:. il regime di pagamento di base (in base ai titoli in portafoglio);. il pagamento del regime dei piccoli agricoltori (per l’anno 2022 non occorre procedere all’adattamento proporzionale dell’importo fissato nella campagna 2015, in quanto il massimale nazionale fissato per l’anno 2022 è uguale a quello fissato per l’anno 2021, ovvero 628.529 euro);. il pagamento a favore delle pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente (greening), con valore dell’importo individuale stabilito nella misura del 0,5259% del valore dei titoli attivati dall’agricoltore. i pagamenti diretti che restano esclusi dall’anticipo sono il pagamento per i giovani agricoltori e il sostegno accoppiato. l’organismo pagatore dovrà trattenere al beneficiario la somma già erogata a titolo di anticipazione di cui al d.m. 28 marzo 2022 n. 141203, ovvero l’anticipazione ottenuta a luglio/agosto 2022. inoltre, si ricorda che, come precisato dai servizi della commissione con il documento n. ares(2022) 4259148 del 9 giugno 2022, per l’esercizio finanziario 2023 (domanda unica 2022) non si applica alcuna riduzione per la disciplina finanziaria, utilizzata nelle precedenti campagne per la costituzione della riserva di crisi a livello comunitario. il limite massimo di concessione dell’anticipo e la riduzione dei pagamenti. l'importo del pagamento di base da concedere ad un agricoltore è ridotto del 50% per la parte dell’importo al di sopra di 150 mila euro e, qualora l’importo così ridotto superi 500 mila euro, la parte eccedente è ridotta del 100%. quindi, in ogni caso, l’anticipo erogato non può eccedere il limite massimo del 70% di 500 mila euro. ai fini della determinazione degli importi di cui sopra si potrà tenere conto della detrazione delle spese sostenute nell’anno civile precedente per salari e stipendi legati all’esercizio dell’attività agricola compresi le imposte, gli oneri sociali sul lavoro e i contributi previdenziali ed assistenziali pagati dall’imprenditore per la propria posizione e per quella dei suoi familiari legati all’esercizio dell’attività agricola. in merito alle riduzioni, nella fase di calcolo dell’anticipo, l’organismo pagatore deve prendere in considerazione anche i crediti verso i beneficiari prevedendo una compensazione al fine di evitare pagamenti in eccesso ai beneficiari e recuperare rapidamente ed efficacemente le eventuali somme indebitamente erogate. allegato: regolamento di esecuzione (ue) 2022/1352 della commissione. angelo frascarelli, luca palazzoni ©riproduzione riservata
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