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Redazione
pacchetto-ortofloro-plus Garanzie ISMEA al settore agricolo: definiti criteri e modalità di concessione

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con il d.m. 24 giugno 2022, pubblicato sulla gazzetta ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2022, il ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha definito criteri, condizioni e modalità di prestazione delle garanzie bancarie a favore delle imprese agricole. è previsto, in particolare, che le imprese operanti nei settori agricolo, agroalimentare e ittico possano beneficiare delle garanzie rilasciate da ismea fino all'80% del finanziamento, entro un importo massimo di 5 milioni di euro per ciascun beneficiario. soggetti beneficiari. le garanzie in esame possono essere richieste in relazione a finanziamenti a breve, a medio e a lungo termine, destinati alle attività agricole e a quelle connesse e, in particolare, a:. la realizzazione di opere di miglioramento fondiario;. gli interventi per la ricerca, la sperimentazione, l'innovazione tecnologica, la valorizzazione commerciale dei prodotti e la produzione di energia rinnovabile;. la costruzione, l'acquisizione o il miglioramento di beni immobili per lo svolgimento delle attività agricole e di quelle connesse;. l'acquisto di nuove macchine e attrezzature per lo svolgimento delle attività agricole e di quelle connesse;. la ristrutturazione del debito;. l'acquisto di beni o servizi necessari alla conduzione ordinaria dell'impresa. le garanzie possono essere concesse entro il limite dell'80% del finanziamento, entro un importo massimo garantito pari a 5 milioni di euro. la garanzia copre, entro il limite massimo dell'importo definitivamente rilasciato e, ferma restando la percentuale di copertura iniziale, l'esposizione per capitale, compresi gli interessi contrattuali. le operazioni di garanzia. le operazioni di garanzia disciplinate dal d.m. 24 giugno 2022 concernono la concessione di:. garanzie dirette a fronte di finanziamenti;. cogaranzie, controgaranzie e riassicurazioni in collaborazione con confidi o altri fondi di garanzia a fronte di finanziamenti;. garanzie a fronte di transazioni commerciali;. garanzie a fronte di portafogli costituiti da esposizioni di durata non inferiore a diciotto mesi e di importo non superiore a 1 milione di euro. in capo alla stessa impresa, l'ammontare delle garanzie in essere in tutte le forme disciplinate dal decreto non può superare il limite di 5 milioni di euro. le garanzie:. sono alternative rispetto a quelle prestate da altri enti pubblici nazionali o dell'unione europea, ovvero prestate da soggetti diversi dai precedenti a valere su risorse di matrice pubblica. resta fermo che diverse garanzie pubbliche, entro i limiti di cumulabilità stabiliti dalla normativa nazionale e comunitaria possono assistere quote diverse del medesimo finanziamento;. non possono essere rilasciate a fronte di operazioni finanziarie poste in essere a valere su fondi della pubblica amministrazione, relativamente alla quota con rischio a carico della medesima. la garanzia diretta. ai fini dell'ottenimento della garanzia ismea, l’istituto finanziatore è tenuto a presentare al garante una relazione nella quale devono essere indicati, tra gli altri, gli elementi relativi:. all'imprenditore e all'azienda;. al finanziamento, ivi comprese le condizioni di tasso praticate in considerazione della presenza della garanzia rilasciata da ismea e di quella dello stato quale protezione di ultima istanza;. alla sostenibilità e alla validità del progetto. nel caso di finanziamenti erogati a imprese tenute alla presentazione del bilancio di esercizio, è richiesta la presentazione della copia degli ultimi tre bilanci approvati, corredati dalle relazioni degli amministratori e del collegio sindacale. il garante può comunque rivolgersi direttamente all'impresa beneficiaria del finanziamento, chiedendo tutte le notizie, i dati e la documentazione che ritiene opportuna in relazione alla richiesta di garanzia avanzata. commissioni di garanzia. ad eccezione di eventuali regimi di aiuto autorizzati, a fronte delle garanzie in esame, le imprese devono riconoscere al garante una commissione una tantum, fissata in misura pari ad una percentuale dell'importo della garanzia concessa. la misura della percentuale è stabilita dal garante a condizioni di mercato in relazione alla rischiosità dell'operazione, calcolata sulla base delle caratteristiche dell'impresa, della finalità, della durata e dell'importo del finanziamento da garantire e delle eventuali malleverie collaterali che lo assistono. cogaranzia, controgaranzia e riassicurazione. il d.m. 24 giugno 2022 prevede che il garante possa anche rilasciare cogaranzie in collaborazione con confidi o altri fondi di garanzia con cui sia stata stipulata un’apposita convenzione. il garante può concedere la controgaranzia e la riassicurazione, anche congiuntamente, a fronte di finanziamenti destinati alle finalità previste dal decreto in esame, assistiti da garanzie a prima richiesta, incondizionate ed irrevocabili rilasciate da confidi o da altri fondi di garanzia. la controgaranzia e la riassicurazione possono essere concesse entro il limite dell'80% dell'ammontare garantito, entro un importo massimo garantito pari a 5 milioni di euro per ciascuna impresa. in caso di operazioni di importo eccedente il limite di 5 milioni di euro, la percentuale di controgaranzia del garante si riduce proporzionalmente nel rispetto di tali limiti. richiesta di controgaranzia e riassicurazione. la domanda di controgaranzia e/o quella di riassicurazione devono essere presentate dai confidi o da altri fondi di garanzia entro sei mesi dalla data della delibera adottata dai soggetti richiedenti la garanzia a prima richiesta. i soggetti che inoltrano la domanda di garanzia devono presentare al garante:. copia della documentazione comprovante l'iscrizione nell'apposita sezione dell'elenco di cui all'art. 106, tub;. copia degli ultimi tre bilanci approvati;. informazioni relative alla propria struttura e all’attività esercitata;. copia delle convenzioni sottoscritte con i soggetti finanziatori. le garanzie sulle transazioni commerciali. la garanzia può essere richiesta dalle imprese agricole a fronte di transazioni commerciali, sempre entro il limite dell'80% del valore del contratto sottostante e per un importo massimo garantito di 5 milioni di euro per ciascuna impresa. in questa ipotesi la garanzia copre:. in caso di contratti di vendita, l'obbligazione dell'impresa agricola venditrice derivante dalla mancata consegna, totale o parziale, del prodotto;. in caso di contratti di acquisto, l'obbligazione dell'impresa agricola acquirente, derivante dal suo mancato adempimento, totale o parziale. la garanzia non può eccedere il limite massimo periodicamente fissato dal garante e copre le perdite che le controparti dimostrano di aver sofferto, secondo le modalità ed i criteri stabiliti dal garante. le domande di garanzia a fronte di transazioni commerciali devono essere presentate dalle imprese o dalle loro controparti entro quindici giorni dalla data di stipula del contratto di cessione o di acquisto dei beni e servizi. garanzie di portafoglio. a fronte di portafogli di finanziamenti aventi le medesime caratteristiche, il garante può prestare garanzia a favore di soggetti finanziatori, ovvero controgaranzie e/o riassicurazioni in favore di confidi o di altri fondi di garanzia. i portafogli possono essere costituiti da esposizioni di durata non inferiore a diciotto mesi e di importo non superiore a 1 milione di euro. redazione ©riproduzione riservata
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