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Con il D.M. 24 giugno 2022, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2022, il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali ha definito criteri, condizioni e modalità di prestazione delle garanzie bancarie a favore delle imprese agricole. È previsto, in particolare, che le imprese operanti nei settori agricolo, agroalimentare e ittico possano beneficiare delle garanzie rilasciate da ISMEA fino all'80% del finanziamento, entro un importo massimo di 5 milioni di euro per ciascun beneficiario.
Le garanzie in esame possono essere richieste in relazione a finanziamenti a breve, a medio e a lungo termine, destinati alle attività agricole e a quelle connesse e, in particolare, a:
Le garanzie possono essere concesse entro il limite dell'80% del finanziamento, entro un importo massimo garantito pari a 5 milioni di euro.
La garanzia copre, entro il limite massimo dell'importo definitivamente rilasciato e, ferma restando la percentuale di copertura iniziale, l'esposizione per capitale, compresi gli interessi contrattuali.
Le operazioni di garanzia disciplinate dal D.M. 24 giugno 2022 concernono la concessione di:
In capo alla stessa impresa, l'ammontare delle garanzie in essere in tutte le forme disciplinate dal Decreto non può superare il limite di 5 milioni di euro.
Le garanzie:
Ai fini dell'ottenimento della garanzia ISMEA, l’istituto finanziatore è tenuto a presentare al garante una relazione nella quale devono essere indicati, tra gli altri, gli elementi relativi:
Nel caso di finanziamenti erogati a imprese tenute alla presentazione del bilancio di esercizio, è richiesta la presentazione della copia degli ultimi tre bilanci approvati, corredati dalle relazioni degli amministratori e del Collegio Sindacale.
Il garante può comunque rivolgersi direttamente all'impresa beneficiaria del finanziamento, chiedendo tutte le notizie, i dati e la documentazione che ritiene opportuna in relazione alla richiesta di garanzia avanzata.
Ad eccezione di eventuali regimi di aiuto autorizzati, a fronte delle garanzie in esame, le imprese devono riconoscere al garante una commissione una tantum, fissata in misura pari ad una percentuale dell'importo della garanzia concessa.
La misura della percentuale è stabilita dal garante a condizioni di mercato in relazione alla rischiosità dell'operazione, calcolata sulla base delle caratteristiche dell'impresa, della finalità, della durata e dell'importo del finanziamento da garantire e delle eventuali malleverie collaterali che lo assistono.
Il D.M. 24 giugno 2022 prevede che il garante possa anche rilasciare cogaranzie in collaborazione con Confidi o altri fondi di garanzia con cui sia stata stipulata un’apposita convenzione.
Il garante può concedere la controgaranzia e la riassicurazione, anche congiuntamente, a fronte di finanziamenti destinati alle finalità previste dal Decreto in esame, assistiti da garanzie a prima richiesta, incondizionate ed irrevocabili rilasciate da Confidi o da altri fondi di garanzia.
La controgaranzia e la riassicurazione possono essere concesse entro il limite dell'80% dell'ammontare garantito, entro un importo massimo garantito pari a 5 milioni di euro per ciascuna impresa.
In caso di operazioni di importo eccedente il limite di 5 milioni di euro, la percentuale di controgaranzia del garante si riduce proporzionalmente nel rispetto di tali limiti.
La domanda di controgaranzia e/o quella di riassicurazione devono essere presentate dai Confidi o da altri fondi di garanzia entro sei mesi dalla data della delibera adottata dai soggetti richiedenti la garanzia a prima richiesta.
I soggetti che inoltrano la domanda di garanzia devono presentare al garante:
La garanzia può essere richiesta dalle imprese agricole a fronte di transazioni commerciali, sempre entro il limite dell'80% del valore del contratto sottostante e per un importo massimo garantito di 5 milioni di euro per ciascuna impresa.
In questa ipotesi la garanzia copre:
La garanzia non può eccedere il limite massimo periodicamente fissato dal garante e copre le perdite che le controparti dimostrano di aver sofferto, secondo le modalità ed i criteri stabiliti dal garante.
Le domande di garanzia a fronte di transazioni commerciali devono essere presentate dalle imprese o dalle loro controparti entro quindici giorni dalla data di stipula del contratto di cessione o di acquisto dei beni e servizi.
A fronte di portafogli di finanziamenti aventi le medesime caratteristiche, il garante può prestare garanzia a favore di soggetti finanziatori, ovvero controgaranzie e/o riassicurazioni in favore di Confidi o di altri fondi di garanzia.
I portafogli possono essere costituiti da esposizioni di durata non inferiore a diciotto mesi e di importo non superiore a 1 milione di euro.