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Angelo Frascarelli
Luca Palazzoni
pacchetto-ortofloro-plus Interventi settoriali per l’olio d’oliva e le olive da tavola

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il decreto ministeriale n. 502276 del 6 ottobre 2022 reca norme per l'applicazione dei tipi di intervento per il settore dell’olio d’oliva e delle olive da tavola. i tipi di intervento sono attuati mediante i programmi operativi delle op e delle aop, i quali implementano azioni collettive per il raggiungimento di obiettivi di competitività, qualità e sostenibilità. a tal riguardo, le modalità attuative riportate nel decreto prevedono il sostegno ai programmi operativi delle op e aop (di durata minima di 3 anni e massima di 5 anni suddivisi in programmi esecutivi annuali) e non più ai programmi di attività triennali. l’importo dell’aiuto finanziario ue per i programmi operativi per l’italia è pari a 34,590 milioni di euro all’anno per il periodo 2023-2027. il cofinanziamento dei programmi è completato da un finanziamento nazionale, nella misura pari alla quota di partecipazione delle organizzazioni beneficiarie e, in ogni caso, non superiore al 50% dei costi non coperti dell’aiuto finanziario dell’unione europea. per ciascun anno di esecuzione, il sostegno comunitario al settore viene commisurato al valore della produzione commercializzata delle op/aop, con un massimale d’aiuto decrescente nel tempo e cioè pari a:. 30% nel 2023 e 2024;. 15% nel 2025 e 2026;. 10% a partire dal 2027. per poter beneficiare dell’aiuto finanziario per le op/aop previsto nel piano strategico per la pac 2023-2027 (psp), le organizzazioni beneficiarie devono cofinanziare con risorse proprie la realizzazione dei programmi operativi, costituendo un fondo di esercizio apposito. le risorse unionali vengono utilizzate per finanziare tipi di intervento scelti dalle op/aop, che sono funzionali al raggiungimento di obiettivi specifici settoriali (tab.1). tabella 1 - obiettivi specifici settore olio d’oliva e oliva da tavola. obiettivi specifici. a) la pianificazione e l’organizzazione della produzione, l’adeguamento della produzione alla domanda (in particolare in termini di qualità e quantità), l’ottimizzazione dei costi di produzione e della redditività degli investimenti e stabilizzazione dei prezzi alla produzione;. b) la concentrazione dell'offerta e l’immissione sul mercato dei prodotti, anche attraverso la commercializzazione diretta;. c) il miglioramento della competitività a medio e lungo termine, in particolare attraverso la modernizzazione;. d) la ricerca e lo sviluppo in materia di metodi di produzione sostenibili, compresa la resistenza agli organismi nocivi, la resistenza alle malattie degli animali nonché alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento agli stessi, pratiche innovative e tecniche di produzione che diano impulso alla competitività dell'economia e rafforzino gli sviluppi del mercato;. e) la promozione, lo sviluppo e l’attuazione di metodi e tecniche di produzione rispettosi dell'ambiente; di pratiche di produzione resistenti agli organismi nocivi e alle malattie; della riduzione dei rifiuti nonché dell'utilizzo e della gestione ecocompatibili dei sottoprodotti, inclusi il loro riutilizzo e valorizzazione; della tutela e del miglioramento della biodiversità, nonché dell'utilizzo sostenibile delle risorse naturali, in particolare, protezione dell'acqua, del suolo e dell'aria;. f) il contributo alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento agli stessi;. g) l’incremento del valore commerciale e della qualità dei prodotti, grazie, fra l'altro, al miglioramento della qualità e allo sviluppo di prodotti con denominazione d'origine protetta o con indicazione geografica protetta o coperti da regimi di qualità dell'unione o nazionali riconosciuti dagli stati membri;. h) la promozione e commercializzazione dei prodotti;. i) la prevenzione delle crisi e gestione dei rischi, al fine di prevenire e affrontare le perturbazioni sui mercati del settore pertinente;. j) il miglioramento delle condizioni di impiego e garanzia della conformità agli obblighi dei datori di lavoro nonché alle prescrizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro. con riferimento agli obiettivi in tabella 1, si specifica che l’aiuto finanziario unionale non può superare:. il 75% della spesa effettivamente sostenuta da op/aop per gli interventi connessi agli obiettivi a, f, h e j;. il 75% della spesa effettivamente sostenuta da op/aop per investimenti in attività fisse e non può superare il 50 % per altri interventi connessi all’obiettivo g;. il 50% della spesa effettivamente sostenuta per gli interventi connessi all’obiettivo i;. il 75% della spesa effettivamente sostenuta per alcuni interventi (ovvero, la promozione e la commercializzazione legate alla qualità e alla dieta sana, da un lato, e l’attuazione dei sistemi di tracciabilità e certificazione, in particolare, dei prodotti venduti al consumatore finale, dall’altro), se il programma operativo viene attuato in almeno tre paesi terzi o stati membri non produttori da op/aop di almeno due stati membri produttori, oppure il 50% se tale ultima condizione non è soddisfatta. angelo frascarelli, luca palazzoni ©riproduzione riservata
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