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In agricoltura biologica l’uso dei fitofarmaci è notevolmente limitato ma alcuni prodotti fitosanitari sono consentiti a condizioni ben definite.
Il Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1165[1] definisce le liste positive di tutti gli input e sostanze ammesse in agricoltura biologica per i diversi settori di attività: fertilizzanti, fitofarmaci, additivi, coadiuvanti tecnologici, additivi per mangimi, prodotti per la pulizia e la disinfezione ecc.
Di conseguenza, salvo specifiche deroghe, tutte le sostanze e i prodotti esclusi dal citato regolamento sono considerati non ammessi.
Con il Regolamento (CE) n. 396/2005[2] sono stati individuati i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale, validi anche in agricoltura biologica. I prodotti fitosanitari autorizzati per l’uso nella produzione biologica, contenenti le sostanze attive presenti nell’allegato I del Reg. (UE) 2021/1165, possono essere rinvenuti in concentrazioni (mg/kg) entro i limiti massimi di residui (LMR) previsti dal Reg. (CE) n. 396/2005.
Di fatto, i Regolamenti europei in materia di agricoltura biologica non fissano una soglia specifica per i residui sui prodotti biologici. Al contrario, in alcuni paesi dell'UE la legislazione nazionale e/o il settore privato fissano valori soglia specifici riferiti ai prodotti biologici.
In tale scenario, come aggiornamento del quadro normativo, lo scorso 18 gennaio 2023 è stato pubblicato il Regolamento (UE) 2023/121[3], che modifica e rettifica il Regolamento (UE) 2021/1165 per quanto attiene le liste dei mezzi tecnici il cui utilizzo è consentito in agricoltura biologica. Le novità introdotte hanno interessato diversi settori di attività, di cui di seguito si riportano alcune specifiche.
Le novità introdotte entreranno in vigore a partire dal 07 febbraio 2023.
È stato incluso il cloruro di potassio e il nitrato di sodio (di origine naturale e utilizzabile solo come fertilizzante per la produzione di microalghe).
È stato aggiunto il metasilicato di magnesio idrogeno minerale silicatico (Talco E 553b) tra la lista delle sostanze di base utilizzabile in agricoltura biologica mentre trai i fitofarmaci a basso rischio è stato incluso il fungicida microbiologico ABE-IT 56 (derivante dal saccharomyces cerevisiae), il pirofosfato ferrico e l'estratto acquoso dei semi germinati di Lupinus albus dolce.
È stata estesa la possibilità di impiego della betaina anidra (ammesso solo per gli animali monogastrici), anche per l'alimentazione dei pesci in allevamento. Come anticipato, è stato ammesso l’impiego di nitrato di sodio per la produzione di microalghe (es. spirulina).
È stata prorogata al 1° gennaio 2026 la possibilità d’impiego dell'additivo gomma di gellano (E414) non di origine biologica. Infine, è stato reintrodotto il talco (E 553b) come additivo alimentare nei prodotti alimentari di origine vegetale.
Sono state incluse le sostanze di seguito riportate: fosfato mono-dicalcico (materia prima per mangimi di origine minerale), gomma di xantano, illitemontmorillonite-caolinite, argilla sepiolitica e bentonite utilizzate come additivi tecnologici per mangimi e tutti i lieviti e i prodotti a base di lievito autorizzati utilizzati come materie prime per mangimi.
La gomma di guar (E 412), che fino alle modifiche apportate, era considerato un agente legante e antiagglomerante negli additivi tecnologici, ora rientra tra gli agenti emulsionanti e stabilizzanti, addensanti e gelificanti, rettificando un precedente errore di classificazione.
Per quanto riguarda il cibo per gli animali domestici, sono stati inclusi gli additivi e coadiuvanti di seguito riportati: trifosfato pentasodico (STPP) e diidrogenodifosfato di disodio (SAPP) (utilizzati per mangimi di origine minerale), carragenina, farina di semi di carrube (gomma di carruba), acacia (gomma arabica), taurina (utilizzata come additivo nutrizionale) e cloruro d'ammonio (utilizzato come additivo zootecnico).
[1] Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1165 della Commissione del 15 luglio 2021 che autorizza l’utilizzo di taluni prodotti e sostanze nella produzione biologica e stabilisce i relativi elenchi.
[2] Regolamento (CE) 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio.
[3] Regolamento di esecuzione (UE) 2023/121 della Commissione del 17 gennaio 2023 recante modifica e rettifica del Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1165 che autorizza l’utilizzo di taluni prodotti e sostanze nella produzione biologica e stabilisce i relativi elenchi.