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La Commissione europea ha approvato il regime quadro italiano SA.105191 (2022/N) notificato dal Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, che mette a disposizione 2 miliardi di euro a sostegno dei settori dell'agricoltura, della selvicoltura, della pesca e dell'acquacoltura per ridurre l'impatto sull'economia nazionale cagionato dall'invasione russa dell'Ucraina.
A seguito dell’avvenuta approvazione della Commissione europea, il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste ha quindi emanato il D.M. n. 48570 del 31 gennaio 2023, con il quale definisce i nuovi limiti entro i quali possono essere concessi gli aiuti temporanei a sostegno del settore agricolo, del settore forestale, del settore della pesca e dell’acquacoltura e le attività ad essi connesse, colpiti dalla crisi ucraina.
Il decreto, nel rispetto della Sezione 2.1 della Comunicazione della Commissione europea C(2022) 7945 final, “Quadro temporaneo di crisi per le misure di aiuto di stato a sostegno dell’economia a seguito dell’aggressione della Russia contro l’Ucraina”, fissa i seguenti nuovi limiti:
I suddetti massimali, al lordo di qualsiasi imposta o altro onere, rappresentano il nuovo limite degli aiuti che possono essere concessi, entro il 31 dicembre 2023, alle imprese colpite dalla crisi ucraina. Per gli aiuti concessi sotto forma di agevolazioni fiscali, riduzione dei contributi previdenziali ed assistenziali ed altre forme di pagamento, è stabilito che i presupposti per il riconoscimento del beneficio debbano sussistere alla data del 31 dicembre 2023 (art. 5, D.M. n. 48570/2023)
Per le imprese operanti in più settori per i quali si applicano i suddetti limiti con massimali diversi dovrà essere garantito che, per ciascuna attività, sia rispettato il pertinente massimale. Ciò potrà avvenire tramite l’annotazione contabile separata degli aiuti, con allocazione degli stessi alla specifica attività a cui sono diretti. In ogni caso, qualora l’impresa eserciti attività per le quali il limite massimo di aiuti è fissato a 2.000.000 di euro, la somma degli aiuti per tutte le attività svolte non deve superare comunque tale soglia. Invece, per le imprese che operano contemporaneamente nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e nel settore della pesca e dell’acquacoltura, il massimale complessivo di aiuti per tali attività non deve superare la soglia di 300.000 euro.
I suddetti aiuti sono cumulabili:
L’art. 3 del decreto ribadisce che gli aiuti oggetto del provvedimento possono essere concessi alle imprese colpite dalla crisi ucraina che operano nei seguenti settori: