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La Circolare AGEA n. 12874 del 22 febbraio 2023, in applicazione con quanto previsto dall’art. 37 del D.M. 23 dicembre 2022 n. 660087, disciplina il requisito di agricoltore in attività e le relative procedure di verifica e controllo che si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2023.
Il riconoscimento dello status di agricoltore in attività, che deve essere posseduto dall’agricoltore al momento della domanda e mantenuto fino al termine dell’anno, è un requisito fondamentale per poter beneficiare dei pagamenti diretti e per alcuni interventi dello sviluppo rurale, oltre che per l’assegnazione dei titoli della riserva e per talune fattispecie di trasferimento dei titoli.
In primo luogo, l’agricoltore attivo (active farmer) deve garantire almeno un livello minimo di attività agricola, ovvero lo svolgimento da parte dell’agricoltore di almeno una pratica colturale annuale per il mantenimento delle superfici agricole o per il conseguimento della produzione agricola.
Inoltre, per dimostrare il requisito di agricoltore attivo, gli agricoltori, al momento della presentazione della domanda di aiuto, devono essere in possesso di uno dei requisiti riportati in Tabella 1.
Tab. 1 - Le quattro fattispecie dell’agricoltore attivo
Requisiti |
Zone montane e/o svantaggiate o agricoltori che iniziano l’attività nell’anno di domanda |
Territori extra doganali |
Altre zone |
Soglia di pagamento |
Agricoltore con pagamenti diretti inferiori a 5.000 euro nell’anno precedente, prima dell’applicazione di eventuali riduzioni e sanzioni. Tuttavia, se un agricoltore non ha presentato domanda di aiuto per i pagamenti diretti, l’importo si ottiene moltiplicando il numero di ettari ammissibili a disposizione dell’agricoltore nell’anno di presentazione della domanda di aiuto, per il pagamento medio nazionale del sostegno diretto per ettaro dell’anno precedente. |
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Iscrizione a Registro Imprese |
Iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese come impresa agricola “attiva” o come piccolo imprenditore e/o coltivatore diretto. Nel caso in cui l’impresa individuale o società risulti iscritta nella sezione speciale del Registro delle Imprese in uno stato diverso da “attivo”, che pregiudichi lo svolgimento dell’attività d’impresa agricola, non è riconosciuto il requisito di agricoltore in attività. |
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Iscrizione INPS |
Agricoltore iscritto all’INPS, come IAP (Imprenditore Agricolo Professionale), CD (Coltivatore Diretto), colono o mezzadro. In alcuni casi, tale requisito può essere riconosciuto anche alle persone giuridiche. |
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Partita IVA |
Agricoltore in possesso della partita IVA attiva in campo agricolo (codice ATECO 01). |
Agricoltore iscritto ad un registro depositato presso i relativi Comuni dal quale si evince lo svolgimento dell’attività agricola. |
Agricoltore in possesso della Partita IVA attiva in campo agricolo (codice ATECO 01), con dichiarazione annuale IVA o con comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA, relativa all’anno precedente. |
Per le aziende in possesso della Partita IVA attiva in campo agricolo che hanno un volume d’affari non superiore a € 7.000, è concessa la facoltà di esenzione dalla presentazione della comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA per il soddisfacimento del requisito di agricoltore in attività. Ma devono comunque presentare una dichiarazione di esenzione e fatture, bollette doganali o altra documentazione fiscale/contabile relativa all’attività agricola svolta per produzione o per il mantenimento della superficie.
La verifica è eseguita, in via informatica, da AGEA Coordinamento utilizzando i dati informatizzati disponibili nel SIAN, compresi quelli provenienti da altre Pubbliche Amministrazioni (INPS, Agenzia delle Entrate, Sistema delle Camere di Commercio o altre) e resi disponibili attraverso specifici interscambi informatici. Qualora, per qualsiasi motivo, la verifica informatica del requisito non dia esito positivo, è onere dell’agricoltore dimostrare il possesso del requisito presentando idonea documentazione (Tabella 2) comprovante l’esistenza di uno dei requisiti richiesti dalla normativa.
Tabella 2 - Documentazione da presentare all’OP comprovante l’esistenza di uno dei requisiti richiesti
Requisiti non individuati informaticamente |
Documenti da presentare per provare il possesso |
Dichiarazione annuale IVA |
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Comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA per aziende esentate dalla Dichiarazione IVA |
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L’esecuzione dell’istruttoria necessaria per la verifica del requisito di agricoltore attivo, compresa la messa a disposizione della documentazione giustificativa da parte dell’agricoltore interessato, deve essere eseguita obbligatoriamente entro le tempistiche in Tabella 3.
Tabella 3 - Tempistiche per l’esecuzione dell’istruttoria
Procedimento |
Tempistiche |
Pagamento della domanda unica |
Entro il 31 maggio dell’anno successivo a quello di presentazione della domanda unica. |
Attribuzione dei titoli dalla riserva nazionale |
Il termine previsto dalla Circolare disciplina le domande di accesso alla riserva nazionale. |
Trasferimento titoli |
Il termine previsto dalla Circolare che disciplina le domande di trasferimento titoli. |
Pagamento delle misure di sviluppo rurale |
Entro i termini stabiliti dall’Autorità di gestione regionale. |