con la circolare n. 12874 del 22 febbraio 2023, agea ha disciplinato i requisiti richiesti agli agricoltori in attività ai fini dell’accesso alle misure di sostegno, stabilendo vieppiù le procedure di verifica e controllo applicabili dal 1° gennaio 2023. il requisito di agricoltore in attività è necessario per l’ottenimento dei contributi uinionali. nell’ambito dei pagamenti diretti, il requisito di agricoltore attivo consente l’accesso alle seguenti tipologie di intervento previste dal d.m. n. 660087 del 23 dicembre 2022:. sostegno di base al reddito per la sostenibilità;. sostegno redistributivo complementare al reddito per la sostenibilità;. sostegno complementare al reddito per giovani agricoltori;. regimi per il clima, l’ambiente ed il benessere degli animali;. sostegno accoppiato al reddito. all’agricoltore in attività è concessa l’attribuzione di titoli dalla riserva nazionale e sono ammesse alcune fattispecie di trasferimento di titoli. infine, il requisito di agricoltore attivo è richiesto anche per l’ottenimento di alcune misure dello sviluppo rurale disciplinate dal psp 2023-2027. requisito di agricoltore in attività. sono agricoltori in attività le persone fisiche o giuridiche che svolgono un livello minimo di attività agricola, consistente in almeno una pratica colturale annuale per il mantenimento delle superfici agricole o per il conseguimento della produzione agricola e che soddisfano almeno una delle fattispecie indicate ai successivi punti 1) e 2):. 1) gli agricoltori che, in relazione all’anno di domanda precedente a quello di presentazione della domanda di aiuto, hanno diritto a percepire pagamenti diretti per un ammontare non superiore a 5.000 euro, prima dell’applicazione di eventuali riduzioni e sanzioni. se l’agricoltore non ha presentato domanda di aiuto per i pagamenti diretti nell’anno precedente ma ha presentato la domanda di aiuto nell’anno in corso, la verifica della soglia di 5.000 euro è eseguita moltiplicando il numero di ettari ammissibili a disposizione dell’agricoltore nell’anno di presentazione della domanda unica, per il pagamento medio nazionale del sostegno diretto per ettaro dell’anno precedente. il pagamento medio nazionale del sostegno diretto per ettaro è stabilito dividendo il pertinente massimale annuale nazionale di cui all'allegato ix del regolamento (ue) n. 2021/2115 (o all’allegato ii del regolamento (ue) n. 1307/2013) per il numero totale di ettari ammissibili dichiarati per tale anno. la medesima superficie, qualora richiesta a premio per più interventi, è conteggiata una sola volta. il predetto valore è fissato annualmente con un’apposita circolare di agea coordinamento;. 2) gli agricoltori che sono in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti: a) iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese come impresa agricola “attiva”, come piccolo imprenditore agricolo o come coltivatore diretto;. b) iscrizione alla previdenza sociale agricola (inps) come coltivatori diretti, imprenditori agricoli professionali, coloni o mezzadri. con riferimento al requisito in questione, lo stesso può essere riconosciuto anche alle persone giuridiche nei soli casi di seguito riportati, previsti dalle circolari inps n. 85 del 24 maggio 2004 e n. 48 del 24 marzo 2006: nel caso di società di persone, qualora almeno un socio sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale; per le società in accomandita la qualifica si riferisce ai soci accomandatari;. nel caso di società cooperative, ivi comprese quelle di conduzione di aziende agricole, qualora almeno un amministratore, che sia anche socio, sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale;. nel caso di società di capitali, quando almeno un amministratore sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale. c) possesso della partita iva attiva in campo agricolo (codice ateco 01), con dichiarazione annuale iva, ovvero con comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini iva, relativa all’anno precedente la presentazione della domanda o, nel caso di indisponibilità, relativa all’ultimo anno disponibile, ma non oltre due anni fiscali precedenti l’anno di presentazione della domanda di aiuto, dalla quale risulti lo svolgimento dell’attività agricola. inoltre: c1) è sufficiente il possesso della partita iva attiva in campo agricolo per le aziende con superfici agricole ubicate in misura maggiore al 50% in zone montane e/o svantaggiate ai sensi della regolamentazione dell’unione europea;. c2) è sufficiente il possesso della partita iva attiva in campo agricolo per gli agricoltori che iniziano l’attività agricola nell’anno di domanda o nei mesi di novembre e dicembre dell’anno precedente a quello di presentazione della domanda;. c3) per le aziende in possesso della partita iva attiva in campo agricolo che si avvalgono della facoltà di esenzione dalla presentazione della comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini iva in presenza di un volume d’affari non superiore a 7.000 euro, ai sensi dell’art. 11, d.l. n. 87/2018; il requisito è soddisfatto mediante presentazione di dichiarazione di esenzione e di fatture, bollette doganali o altra documentazione fiscale/contabile relativa all’attività agricola svolta per la produzione o per il mantenimento della superficie;. d) per le persone fisiche e giuridiche che svolgono attività agricola e che risiedono in territori extradoganali, le disposizioni di cui alla precedente lett. c) sono soddisfatte attraverso l’iscrizione ad un registro depositato presso i relativi comuni dal quale si evince lo svolgimento dell’attività agricola. il requisito di agricoltore in attività deve essere posseduto dal momento di presentazione della domanda e mantenuto fino al termine dell’anno oppure, se successiva, fino alla scadenza degli impegni assunti in relazione all’intervento richiesto. agea precisa che per “presentazione della domanda” si intende il termine entro il quale scade la presentazione della domanda prevista per l’anno di campagna. in caso di decesso dell’agricoltore o cessazione dell’attività successiva alla presentazione della domanda di aiuto, ricorrendone i presupposti previsti dai singoli regimi di aiuto, il pagamento è eseguito in favore dell’avente causa, anche qualora lo stesso non sia in possesso della qualifica di agricoltore in attività. verifica del possesso del requisito di agricoltore in attività. ove possibile, la verifica del possesso del requisito di agricoltore in attività in capo al richiedente l’aiuto è eseguita in via informatica da agea coordinamento, incrociando i dati del richiedente con le banche dati a sua disposizione, comprese quelle delle altre pubbliche amministrazioni. qualora il controllo automatico non restituisca esito positivo, l’agricoltore può dimostrare il possesso del requisito presentando idonea documentazione comprovante l’esistenza di uno dei requisiti richiesti dalla vigente normativa. agea, nella nota del 22 gennaio 2023, ribadisce che “l’agricoltore, anche mediante il caa al quale ha conferito mandato, ha l’onere di prendere cognizione dell’esito della verifica del requisito presente nel proprio fascicolo aziendale informatizzato e di attivarsi, se necessario, per presentare tempestivamente la documentazione comprovante il possesso del requisito al competente organismo pagatore.”. al punto 4 della circolare, agea elenca la documentazione che il richiedente deve produrre al fine di dimostrare il requisito di agricoltore in attività con particolare riguardo alle ipotesi in cui i controlli automatici non abbiano permesso di stabilire l’esercizio di un’attività agricola. ciò può avvenire anche dal riscontro della dichiarazione iva quando, ad esempio, siano esercitate anche altre attività con codici ateco incompatibili oppure in presenza di operazioni straordinarie. tre le casistiche affrontate vi è quella delle aziende agricole in regime di esonero dagli adempimenti iva ai sensi dell’art. 34, d.p.r. n.633/1972. redazione ©riproduzione riservata