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Sulla Gazzetta Ufficiale n. 50 del 28 febbraio 2023 è stato pubblicato il D.M. 23 dicembre 2023, con il quale il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste dispone un intervento di sostegno per i maggiori costi di produzione sostenuti dalle imprese produttrici di prodotti della IV gamma.
Il decreto definisce i criteri e le modalità di utilizzo dei 10 milioni di euro destinati al sostegno della filiera agricola dedita alla produzione di prodotti della IV gamma.
Il valore unitario dell’aiuto, fissato dallo stesso decreto, è stabilito nella misura del 5% del Valore della Produzione Commercializzata (VPC). Tuttavia, tale parametro potrà essere incrementato o diminuito in funzione degli aiuti concessi sulla base delle domande che perverranno ad AGEA. Infatti, qualora gli aiuti determinati fossero di importo complessivo inferire a 10 milioni di euro, si procederà all’incremento lineare dei contributi, fino all’esaurimento dei fondi. Al contrario, qualora le risorse risultassero insufficienti, AGEA procederà ad un taglio lineare della percentuale della misura di sostegno.
Le risorse sono destinate alle Organizzazioni di Produttori (OP), alle loro associazioni (AOP) e filiali riconosciute alla data del 1° marzo 2021 e, per loro tramite ai soci produttori, singoli o associati, che hanno conferito i prodotti necessari per le produzioni di IV gamma.
Le risorse sono ripartite nella misura del 60% alle OP, AOP e filiali che hanno commercializzato prodotti di IV gamma e, nella misura del 40%, ai soci produttori delle suddette organizzazioni che hanno conferito i propri prodotti.
Tali risorse sono concesse nei limiti fissati dal Quadro temporaneo e dei criteri di cui al Decreto interdipartimentale n. 370386 del 26 agosto 2022.
In particolare, l’art. 2 del predetto decreto stabilisce che:
Tutti i valori devono essere al lordo di qualsiasi imposta od altro onere.
La ripartizione dell’aiuto tra i soci conferenti è effettuata dalle Organizzazioni (OP, AOP e filiali) le quali trasferiscono ai soci il 40% del valore del contributo sulla base di “parametri oggettivi e non discriminatori”.
Gli importi destinati ai soci dovranno essere trasferiti a questi ultimi entro 15 giorni da quando le organizzazioni riceveranno da AGEA il contributo spettante.
Per le OP costituite tra il 1° marzo e il 31 ottobre 2021 e riconosciute dopo il 1° marzo 2021, il valore di riferimento è quello del periodo che va dalla data di costituzione sino al 31 ottobre 2021, rapportato, pro quota, ad 8/12. Invece, per le OP riconosciute dal 1° novembre 2021 e fino alla data di inoltro della domanda, l'aiuto concedibile sarà pari al 50% del parametro di aiuto.
Il contributo non spetta ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data di entrata in vigore del decreto (ossia, al 1° marzo 2023).
Inoltre, l’aiuto non può essere concesso alle imprese soggette alle sanzioni di cui alla sezione 1.1 del Quadro temporaneo per la Crisi Ucraina.
Entro 30 giorni dall’entrata in vigore del provvedimento (quindi entro fine marzo 2023), AGEA definirà le modalità con cui le Organizzazioni (OP, AOP e Filiali) potranno presentare le domande di accesso alla misura.
Le domande di cui al comma devono contenere almeno i seguenti elementi:
Entro 60 giorni dalla presentazione delle domande, AGEA dovrà verificarne la completezza e procederà al calcolo dell’aiuto sulla base delle richieste pervenute.
L’aiuto potrà essere concesso in una o più soluzioni in funzione delle risorse disponibili. Il decreto autorizza AGEA ad eseguire il pagamento di un acconto pari all’80% ed il restante 20% al termine dei controlli previsti.
Gli aiuti di cui al decreto in commento sono cumulabili con altri aiuti previsti dai regolamenti de minimis, ovvero in applicazione del Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013, del Regolamento (UE) n. 1408/2013 del 18 dicembre 2013 e del Regolamento (UE) n. 717/2014 del 27 giugno 2014, o dai regolamenti di esenzione per categoria applicabili, ovvero ABER, FIBER e GBER, a condizione che siano rispettate le disposizioni e le norme relative al cumulo previste da tali regolamenti.
Compete al soggetto gestore concedere gli aiuti dopo aver verificato che non sia superato il limite di cui al Quadro Temporaneo.
AGEA provvederà, inoltre, ad aggiornare il Registro Nazionale degli Aiuto di Stato (RNA) in relazione agli aiuti effettivamente concessi.