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Il 20 marzo 2023 è stato pubblicato nel sito del MASAF il Decreto n. 165043[1], relativo alla frequenza dei controlli fisici sulle partite di prodotti biologici e in conversione, da effettuare prima della loro immissione in libera pratica per l’anno 2023.
Per controllo fisico si intende un’analisi di laboratorio volta ad individuare sostanze/prodotti non ammessi in agricoltura biologica, tramite l’utilizzo dei più appropriati metodi analitici. Tale controllo viene di norma eseguito nel Posto di Controllo Frontaliero o nel Punto di Immissione in Libera Pratica. A seguito del controllo, deve essere redatto un verbale il quale deve necessariamente contenere l'identificazione della partita (numero di lotto e numero del Certificato di ispezione). I prodotti sui quali effettuare i controlli fisici sono elencati nell’allegato del presente decreto, di seguito riportato.
In via propedeutica all’emanazione di tale atto, la Commissione ha pubblicato chiarimenti sull'applicazione delle norme relative ai controlli sulle importazioni di prodotti da paesi terzi destinati ad essere immessi sul mercato dell'UE come prodotti biologici o prodotti in conversione, fornendo indicazioni al fine di definire la frequenza dei controlli fisici sulla base delle valutazioni della probabilità di non conformità.
L’Italia si è impegnata a garantire l'attuazione delle misure di controllo descritte nel documento; in particolar modo l’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli ha recepito le indicazioni della Commissione (Nota prot. n. 5318 del 03/01/2023). Infatti, ai sensi della Convenzione Quadro tra l’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli e il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali[2], l’ADM svolge attività di controllo sulle importazioni nell'Unione Europea di prodotti biologici ed in conversione.
Nei casi in cui le partite importate siano state selezionate tra quella quota percentuale a cui deve essere assicurato un controllo fisico, devono essere messe in pratica alcune accortezze necessarie alla corretta compilazione del COI:
Così come chiarito dalla stessa Commissione, è bene precisare come l’indagine ufficiale per identificare le cause di contaminazione di un prodotto biologico o in conversione non possa considerarsi chiusa nei casi in cui non sia stato possibile identificare la causa della presenza di sostanze non ammesse. Contestualmente è necessario che le indagini si svolgano nel più breve tempo possibile, tenendo conto della deperibilità del prodotto e della complessità specifica del caso.
Allegato - Frequenza dei controlli fisici sulle partite biologiche e in conversione importate in UE
Paese Terzo (*) |
Prodotto |
Frequenza dei controlli fisici (**) |
Cina |
Zenzero |
10% |
Cina |
Zucca (semi) |
10% |
Cina |
Soia (semi, panelli, farine, estrusioni, ecc.) |
10% |
Cina |
Tè (vari tipi) |
20% |
India |
Soia (semi, panelli, farine,estrusioni, ecc.) |
10% |
India |
Curcuma |
20% |
Paraguay |
Semi di chia |
10% |
Perù |
Quinoa |
10% |
Sierra Leone |
Cacao (fave, ecc.) |
10% |
(*) da intendere come paese di origine del prodotto (indicato nel riquadro 8 del Certificato di Ispezione di cui all’allegato del Regolamento UE 2021/2306 o nel riquadro 6 dell’estratto del Certificato di ispezione di cui all’allegato del Regolamento UE 2021/2307).
(**) inteso come numero percentuale di partite da sottoporre a campionamento e analisi per ciascun Posto di Controllo Frontaliero e Punto di immissione in libera pratica. Per ogni singolo prodotto/Paese e per ogni PCF e PILP, tale valore percentuale può essere rispettato selezionando, per il controllo fisico, la prima partita, l’undicesima, la ventunesima, e così via (in ordine temporale) nel caso del 10% e la prima, la sesta, l’undicesima, la sedicesima e così via nel caso del 20%.
[1] Frequenza dei controlli fisici sulle partite di prodotti biologici e in conversione prima della loro immissione in libera pratica determinata in base alla valutazione della probabilità di non conformità alle disposizioni del Regolamento (UE) 2018/848 per l’anno 2023 e relativa decisione sulla partita - (DIPQAI DGPQAI – Uff. Pqai 1).
[2] Convenzione Quadro tra l’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli e il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali - (Prot. Mipaaf 0149812 del 1° aprile 2022).