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Redazione
pacchetto-ortofloro-plus PNRR: pubblicato il decreto che disciplina il sostegno per i per i contratti di filiera nel settore forestale

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nella g.u. n. 70 del 23 marzo 2023 è stato pubblicato il decreto del ministero dell’agricoltura 31 gennaio 2023, con il quale è disciplinata la misura di sostegno della filiera del settore forestale. l’articolo 1 del d.l. n.59, nell’ambito delle “misure urgenti relative al fondo complementare al piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti”, ha stanziato 1.203,3 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026, parte dei quali è destinata anche alla filiera del settore forestale. il decreto del 31 gennaio 2023, recentemente pubblicato in g.u., disciplina gli aiuti per il settore forestale. tali aiuti saranno concessi sotto forma di contributi in conto capitale e l’accesso alla misura avverrà con procedure “a sportello”, fino all’esaurimento delle risorse stanziate. alla procedura potranno essere ammessi programmi che prevedono almeno due beneficiari diretti della filiera, con un ammontare di spese ammissibili non superiore a 1,2 milioni di euro ed i cui singoli progetti abbiano un ammontare di spese ammissibili così individuato:. investimenti in tecnologie forestali della trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste e dell’arboricoltura da legno, connessi con l’attività di produzione, utilizzazione trasformazione, mobilizzazione e commercializzazione del legno e dei prodotti da esso derivati, con spesa massima ammissibile per progetto e per beneficiario di 600.000 euro;. investimenti in infrastrutture connesse allo sviluppo, alla modernizzazione o all'adeguamento del settore forestale e dell’arboricoltura da legno, con spesa massima ammissibile per progetto e per beneficiario di 600.000 euro;. investimenti per il trasferimento di conoscenze, azioni di formazione e informazione legate agli investimenti di cui alle lettere a) e b), con spesa massima ammissibile per progetto e per beneficiario di 200.000 euro;. investimenti alla ricerca e allo sviluppo nel settore forestale e dell’arboricoltura da legno, con spesa massima ammissibile per progetto e per beneficiario di 300.000 euro. non sarà previsto il finanziamento di interventi che comportano una violazione del diritto dell'ue, in particolare:. aiuti la cui concessione è subordinata all'obbligo, per il beneficiario, di avere la propria sede in italia o di essere ivi prevalentemente stabilito. è tuttavia ammessa la condizione di avere una sede o una filiale in italia al momento del pagamento dell'aiuto;. aiuti la cui concessione è subordinata all'obbligo per il beneficiario di utilizzare prodotti o servizi nazionali;. aiuti che limitano la possibilità del beneficiario di sfruttare in altri stati membri i risultati ottenuti della ricerca, dello sviluppo e dell'innovazione. per quanto riguarda i contratti di filiera, è richiesto che gli stessi favoriscano i processi di riorganizzazione dei rapporti tra i soggetti e questi ultimi siano operanti in ambito territoriale su regioni diverse. i soggetti proponenti del contratto di filiera, ossia coloro che assumono il ruolo di referente nei confronti del ministero, nonché la rappresentanza esclusiva nei confronti del ministero medesimo dei soggetti beneficiari per tutti i rapporti, anche contrattuali, e per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dal programma, possono essere:. le società cooperative e loro consorzi, i consorzi di imprese, le organizzazioni di produttori e le associazioni di organizzazioni di produttori del settore forestale riconosciute ai sensi della normativa vigente, che operano nel settore forestale e dell’arboricoltura da legno;. le organizzazioni interprofessionali, riconosciute ai sensi della normativa vigente, che operano nel settore forestale e dell’arboricoltura da legno;. gli enti pubblici;. le società riconosciute ai sensi della normativa vigente costituite tra proprietari forestali o di impianti di arboricoltura da legno, i soggetti che esercitano l'attività di gestione, produzione e utilizzazione forestale, cooperative e loro consorzi, e i soggetti che esercitano l’attività di trasformazione del legno e dei prodotti da esso derivati, forestali e dell’arboricoltura da legno;. le imprese commerciali e/o industriali e/o addette alla distribuzione, purché almeno il 51% del capitale sociale sia posseduto dai proprietari forestali o di impianti di arboricoltura da legno;. le associazioni temporanee di impresa tra i soggetti beneficiari, già costituite all'atto della presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni;. le reti di imprese che hanno già sottoscritto un contratto di rete al momento della presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni;. gli accordi di foresta (contratto per lo sviluppo di reti di imprese nel settore forestale che prevedono che almeno un contraente abbia il diritto reale o personale di godimento su beni agro-silvo-pastorali). i beneficiari delle agevolazioni del contratto di filiera sono i silvicoltori privati, i comuni e i loro consorzi, le piccole e medie imprese (pmi), classificati nelle seguenti categorie:. proprietari di superfici forestali e/o titolari della gestione di superfici forestali: silvicoltori privati, i comuni e i loro consorzi;. imprese pmi che operano nel settore delle utilizzazioni e produzioni forestali e dell’arboricoltura da legno;. le organizzazioni di proprietari, i produttori e le associazioni di organizzazioni di proprietari e produttori riconosciute ai sensi della normativa vigente;. le società riconosciute ai sensi della normativa vigente costituite tra proprietari forestali o di impianti di arboricoltura da legno, i soggetti che esercitano l'attività di gestione, produzione e utilizzazione forestale, cooperative e loro consorzi, e i soggetti che esercitano l’attività di trasformazione del legno e dei prodotti da esso derivati, forestali e dell’arboricoltura da legno; le imprese commerciali, industriali e addette alla distribuzione, purché almeno il 51% del capitale sociale sia posseduto dai proprietari forestali o di impianti di arboricoltura da legno. restano invece escluse le grandi imprese, le imprese destinatarie di ordini di recupero pendenti a seguito di una precedente decisione della commissione che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno, conformemente a quanto stabilito alla sezione 2.2, punto (27) degli orientamenti e le imprese in difficoltà conformemente a quanto stabilito alla sezione 2.2, punto (26) degli orientamenti. in attesa del provvedimento di attuazione del decreto, riportiamo nello schema che segue le tipologie di interventi ammessi, così come riepilogate nell’allegato i al decreto. tabella di riferimento. tipologia di investimento. beneficiario. intensità dell’aiuto. tabella 1 - aiuti investimenti in tecnologie forestali, della trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste e dell’arboricoltura da legno. investimenti in tecnologie forestali, connessi con l’attività di produzione, utilizzazione, trasformazione, mobilizzazione e commercializzazione dei prodotti legnosi e da esso derivati. gli interventi devono essere volti a:. a) incrementare il potenziale forestale o ad accrescere il valore aggiunto dei prodotti forestali attraverso la loro trasformazione. mobilitazione e commercializzazione. b) promuovere l’innovazione tecnica e di processo nonché la valorizzazione del capitale aziendale, sviluppando, modernizzando o adeguando i processi produttivi, di utilizzazione, trasformazione, mobilizzazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste e dell’arboricoltura da legno. silvicoltori privati, comuni e loro consorzi, pmi, singoli e associati, facenti parte dell'accordo di filiera, operanti nel settore forestale e dell’arboricoltura da legno. - 50 % dei costi ammissibili nelle regioni meno sviluppate e in tutte le regioni il cui pil pro capite nel periodo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2013 è stato inferiore al 75 % della media dell’ue-25 per il periodo di riferimento, ma superiore al 75 % della media del pil dell’ue-27;. - 40 % dei costi ammissibili degli investimenti nelle altre regioni. tabella 2 - aiuti agli investimenti in infrastrutture connesse allo sviluppo, alla modernizzazione o all'adeguamento del settore forestale. investimenti materiali e immateriali connessi a infrastrutture necessarie per lo sviluppo, la modernizzazione e l'adeguamento delle foreste, inclusi gli investimenti volti a migliorare l’accesso ai terreni forestali, la ricomposizione fondiaria e il riassetto fondiari, l’approvvigionamento e il risparmio energetico e idrico. silvicoltori privati, comuni e loro consorzi, pmi, singoli e associati, facenti parte dell'accordo di filiera, operanti nel settore forestale e dell’arboricoltura da legno. 100 % dei costi ammissibili per investimenti non produttivi e destinati esclusivamente a migliorare il valore ecologico delle foreste e investimenti per le strade forestali che sono gratuitamente accessibili al pubblico e contribuiscono alla multifunzionalità delle foreste;. nel caso di investimenti destinati ad accrescere il potenziale economico delle foreste a breve o a lungo termine, l’intensità di aiuto non deve superare il 50 % dei costi ammissibili nelle regioni meno sviluppate e in tutte le regioni il cui pil pro capite nel periodo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2013 è stato inferiore al 75 % della media dell’ue-25 per il periodo di riferimento, ma superiore al 75 % della media del pil dell’ue-27;(40 % dei costi ammissibili degli investimenti nelle altre regioni. tabella 3 - aiuti agli investimenti per il trasferimento di conoscenze, azioni di formazione, informazione e campagne di comunicazione e promozione regionali, nazionali o transnazionali per sensibilizzare il pubblico sui prodotti forestali e dell’arboricoltura da legno sostenibili. a) aiuti per il trasferimento di conoscenze e le azioni di formazione, informazione e campagne di comunicazione e promozione nel settore forestale;. pmi, persone operanti nel settore forestale e organismo di diffusione della conoscenza. facente parte dell'accordo di filiera. i beneficiari che ricevono la sovvenzione diretta sono gli enti o organismi di diffusione della conoscenza di comprovata esperienza nel settore forestale, facente parte dell'accordo di filiera. i beneficiari finali del trasferimento di conoscenze e le azioni di informazione sono il personale operante nelle imprese facente parte dell'accordo di filiera. 100 % dei costi ammissibili. tabella 4 - aiuti alla ricerca e allo sviluppo nel settore forestale e dell’arboricoltura da legno. a) aiuti per la realizzazione di progetti di ricerca nel settore forestale volti a migliorare l’efficienza e sostenibilità dei processi produttivi e la qualità e sostenibilità dei prodotti legnosi e suoi derivati. organismo di ricerca facente parte dell'accordo di filiera. 100 % dei costi ammissibili. redazione ©riproduzione riservata
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